Language of document : ECLI:EU:T:2008:398

Causa T‑45/06

Reliance Industries Ltd

contro

Consiglio dell’Unione europea e

Commissione delle Comunità europee

«Politica commerciale comune — Dazi antidumping — Dazi compensativi — Scadenza dei dazi — Avviso di apertura di un riesame — Termine — Regole dell’OMC»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricorso contro un avviso di riesame di misure antidumping o compensative in assenza di ricorso contro il regolamento che istituisce misure definitive a seguito di riesame — Conservazione dell’interesse ad agire

(Art. 230, quarto comma, CE; regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 11, n. 2, e n. 2026/97, art. 18, nn. 1 e 2)

2.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Avviso di riesame di misure antidumping o compensative

(Art. 230, quarto comma, CE; regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 11, n. 2, e n. 2026/97, art. 18, nn. 1 e 2)

3.      Ricorso di annullamento — Ricorso proposto nei confronti del Consiglio e della Commissione e volto all’annullamento di un avviso di riesame di misure antidumping o compensative — Ricorso proposto nei confronti del Consiglio — Irricevibilità

(Art. 230 CE; regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 11, n. 6, e n. 2026/97, art. 22, n. 2)

4.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione da parte di Stati terzi — Riesame — Norme contenute negli accordi antidumping e antisovvenzioni allegati all’accordo OMC del 1994

(Accordo relativo all’attuazione dell’art. VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «codice antidumping del 1994», art. 11, n. 3; accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative del 1994, art. 21, n. 3; regolamenti del Consiglio n. 384/96, quinto ‘considerando’ e art. 11, n. 2, e n. 2026/97, sesto e settimo ‘considerando’ e art. 18, n. 1)

5.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione da parte di Stati terzi — Riesame — Termine ultimo per intraprendere un riesame

(Accordo relativo all’attuazione dell’art. VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «codice antidumping del 1994», art. 11, n. 3; accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative del 1994,, art. 21, n. 3; regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 11, n. 2, e n. 2026/97, art. 18, n. 1)

1.      Un’impresa produttrice ed esportatrice di prodotti considerati da un avviso di riesame di misure antidumping o di misure compensative prossime alla scadenza conserva l’interesse a chiedere l’annullamento di tale avviso di riesame, anche nell’ipotesi in cui il regolamento che istituisce, rispettivamente, dazi antidumping o dazi compensativi definitivi a seguito del riesame non sia stato impugnato da detta impresa nel termine previsto dall’art. 230, quinto comma, CE.

Infatti, gli effetti giuridici autonomi prodotti dall’avviso di riesame, e cioè il mantenimento delle misure antidumping o delle misure compensative prossime alla scadenza, non vengono pregiudicati dalle nuove misure fissate dal regolamento adottato a seguito del riesame. In tali circostanze, l’annullamento dell’avviso di riesame può comportare effetti giuridici a vantaggio di una simile impresa, in quanto l’eventuale illegittimità constatata dal giudice comunitario potrebbe costituire il fondamento di un’eventuale azione di responsabilità. La suddetta impresa conserva anche l’interesse a chiedere l’annullamento dell’avviso di riesame impugnato per consentire di evitare che l’illegittimità della quale questo è asseritamente viziato si ripresenti in futuro.

(v. punti 37, 39, 41-43)

2.      Un’impresa, identificata nei regolamenti che istituiscono dazi antidumping e dazi compensativi come impresa produttrice ed esportatrice i cui impegni sono stati accettati in sede di procedimento amministrativo, è individualmente interessata ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE dagli avvisi di riesame di tali misure, poiché questi ultimi producono per giunta direttamente i loro effetti sulla sua posizione giuridica e non lasciano alcun potere discrezionale alle autorità nazionali incaricate della loro attuazione. La domanda di detta impresa diretta all’annullamento di tali avvisi di riesame è pertanto ricevibile, anche se questi non sono indirizzati ad essa.

(v. punti 45-47, 49)

3.      Deve essere dichiarato irricevibile, nei limiti in cui è proposto contro il Consiglio, un ricorso diretto contro tale istituzione e contro la Commissione e volto all’annullamento di un avviso di riesame di un regolamento del Consiglio che istituisce dazi antidumping o dazi compensativi definitivi prossimi alla scadenza. Poiché, infatti, in conformità all’art. 11, n. 6, del regolamento base antidumping n. 384/96 e all’art. 22, n. 2, del regolamento n. 2026/97, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, tali avvisi di riesame sono adottati dalla Commissione, un ricorso mirante all’annullamento di un simile avviso di riesame è ricevibile soltanto nei limiti in cui è diretto contro detta istituzione.

(v. punti 50-51)

4.      Risulta dai ‘considerando’ del regolamento base antidumping n. 384/96, (quinto ‘considerando’) e del regolamento n. 2026/97, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (sesto e settimo ‘considerando’) che tali regolamenti hanno in particolare lo scopo di recepire nel diritto comunitario, nella maggior misura possibile, le nuove norme circostanziate contenute nell’accordo relativo all’attuazione dell’art. VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («codice antidumping 1994») e nell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative del 1994, allegati all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), tra le quali compaiono, in particolare, quelle relative alla durata ed al riesame delle misure antidumping e compensative, e ciò per garantire un’applicazione adeguata e trasparente di dette norme. La Comunità ha, pertanto, adottato tali regolamenti per adempiere agli obblighi internazionali ad essa derivanti dagli accordi summenzionati. Così, con l’art. 11, n. 2, del regolamento base antidumping, essa ha inteso dare esecuzione ai particolari obblighi derivanti dall’art. 11, n. 3, dell’accordo antidumping e con l’art. 18, n. 1, del regolamento base antisovvenzioni essa ha inteso dare esecuzione ai particolari obblighi derivanti dall’art. 21, n. 3, dell’accordo antisovvenzioni.

Ne consegue che le citate disposizioni dei regolamenti base antidumping e antisovvenzioni devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce delle corrispondenti disposizioni degli accordi antidumping e antisovvenzioni.

(v. punti 88-91)

5.      Il regolamento base antidumping n. 384/96 e il regolamento n. 2026/97, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, non contengono alcuna disposizione che precisi esplicitamente quale sia l’ultimo momento utile nel quale il riesame in previsione della scadenza di misure antidumping o compensative debba intervenire. Tuttavia, risulta inequivocabilmente dall’economia dell’art. 11, n. 2, primo comma, del regolamento n. 384/96 e dell’art. 18, n. 1, del regolamento n. 2026/97 che tale riesame deve essere avviato al più tardi prima della scadenza della misura sulla quale deve produrre i suoi effetti.

Da parte loro, gli artt. 11, n. 3, dell’accordo sull’attuazione dell’art. VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («codice antidumping 1994»), e 21, n. 3, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative del 1994, allegati all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), alla luce dei quali devono essere interpretate, per quanto possibile, le disposizioni dei regolamenti n. 384/96 e n. 2026/97 sopra citati, menzionano esclusivamente il termine entro il quale il riesame deve essere «avviato» e non possono essere interpretate nel senso che impongono alle parti contraenti l’obbligo di intraprendere il riesame delle misure antidumping o compensative di cui trattasi al più tardi il giorno precedente la scadenza di dette misure. Al contrario, la normativa di una parte contraente che consente l’avvio di un riesame fino all’ultimo momento del periodo di validità delle misure su cui tale riesame produce i suoi effetti deve essere considerata conforme all’art. 11, n. 3, dell’accordo antidumping e all’art. 21, n. 3, dell’accordo antisovvenzioni. Infatti, in considerazione del loro obiettivo, è necessario che il riesame sia avviato al più tardi prima della scadenza automatica di tali misure. Nei limiti in cui dette disposizioni impongono un termine ultimo per l’avvio del riesame, esse si riferiscono al momento della scadenza dei dazi di cui trattasi, che devono, infatti, essere ancora in vigore al momento dell’avvio. Ne consegue che un riesame in previsione della scadenza di misure antidumping o compensative, che venga avviato prima della mezzanotte dell’ultimo giorno del periodo normale di applicazione delle misure, deve essere considerato conforme all’art. 11, n. 3, dell’accordo antidumping e all’art. 21, n. 3, dell’accordo antisovvenzioni.

Tale conclusione non può essere infirmata da un’asserita violazione né, da un lato, del principio della certezza del diritto, poiché l’art. 11, n. 2, primo comma, del regolamento n. 384/96 e l’art. 18, n. 1, del regolamento n. 2026/97 enunciano in modo chiaro e preciso, anche se le dette disposizioni vengono interpretate rispettivamente alla luce dell’art. 11, n. 3, dell’accordo antidumping e dell’art. 21, n. 3, dell’accordo antisovvenzioni, che il riesame dei dazi antidumping e compensativi deve essere intrapreso prima della loro scadenza; né, dall’altro lato, del principio di buona amministrazione, poiché, qualora un’istituzione comunitaria disponga di un periodo di tempo per compiere un determinato atto, essa non viola il principio di buona amministrazione se agisce soltanto l’ultimo giorno del periodo che le è assegnato.

(v. punti 93, 105-106, 110, 114, 117)