Language of document : ECLI:EU:T:2017:517

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

18 luglio 2017 (*)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un ornamento – Disegno o modello anteriore – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Prodotto di cui trattasi – Margine di libertà dell’autore – Insussistenza di un’impressione generale diversa – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»

Nella causa T‑57/16,

Chanel SAS, con sede in Neuilly-sur-Seine (Francia), rappresentata da C. Sueiras Villalobos, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da E. Zaera Cuadrado, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressati nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Li Jing Zhou, residente in Fuenlabrada (Spagna),

e

Golden Rose 999 Srl, con sede in Roma (Italia),

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, del 18 novembre 2015 (procedimento R 2346/2014-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, la Chanel e, dall’altro, il sig. Li Jing Zhou e la Golden Rose 999,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín e I. Reine (relatore), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 febbraio 2016,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 aprile 2016,

in seguito all’udienza del 7 marzo 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 30 marzo 2010 il sig. Li Jing Zhou ha presentato una domanda di registrazione di un disegno comunitario all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

2        Il disegno di cui è stata chiesta la registrazione è raffigurato come segue:

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3        Il disegno raffigurato al precedente punto 2, registrato con il numero 1689027-0001 e destinato ad essere applicato a «ornamenti», di cui alla classe 32 ai sensi dell’accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968, come modificato, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, è stato pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 97/2010, del 5 maggio 2010.

4        Il 24 gennaio 2014, è stato comunicato all’EUIPO che la Golden Rose 999 Srl era divenuta contitolare del disegno raffigurato al precedente punto 2.

5        Il 4 dicembre 2013 la Chanel SAS, ricorrente, ha presentato dinanzi alla divisione di annullamento dell’EUIPO una domanda di nullità del disegno contestato, ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002. Il motivo dedotto a sostegno della domanda era quello contemplato all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, letto in combinato disposto con gli articoli da 4 a 9 dello stesso regolamento.

6        Nella memoria scritta con i motivi della domanda di nullità, la ricorrente ha fatto valere che il disegno contestato non era caratterizzato da novità ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002. Essa riteneva che il disegno contestato fosse molto simile al suo monogramma e quasi identico a quest’ultimo, registrato come marchio commerciale in Francia dal 1989 e raffigurato come segue:

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7        Inoltre, essa ha invocato l’insussistenza di carattere individuale del disegno contestato ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

8        Con decisione del 15 luglio 2014, la divisione di annullamento dell’EUIPO ha respinto la domanda di nullità, per il motivo che il disegno anteriore non privava il disegno contestato né di novità, né di carattere individuale.

9        Per quanto riguarda la novità del disegno contestato, la divisione di annullamento ha considerato, in sostanza, che le differenze tra i disegni in conflitto non erano irrilevanti. Per quanto concerne il carattere individuale, la divisione di annullamento ha affermato che il disegno contestato suscitava nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa dal disegno anteriore.

10      Il 10 settembre 2014 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.

11      Con decisione del 18 novembre 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. Essa ha considerato, in sostanza, che il disegno contestato non era manifestamente identico al monogramma Chanel, che le differenze tra i due disegni non potevano essere equiparate a dettagli insignificanti e che, di conseguenza, il disegno contestato era nuovo.

12      Essa ha ritenuto anche che il disegno anteriore non privasse il disegno contestato del suo carattere individuale. La commissione di ricorso ha esaminato anzitutto il concetto di «utilizzatore informato» applicato nel caso di specie. Essa ha affermato che il prodotto nel quale era applicato il disegno contestato costituiva un ornamento e che tale prodotto era utilizzato come ornamento di altri prodotti tanto dai professionisti quanto dagli utenti finali.

13      La commissione di ricorso ha osservato, poi, che l’autore del disegno contestato disponeva di ampia libertà nella realizzazione di quest’ultimo. Tuttavia, la differenza tra le parti centrali dei due monogrammi costituirebbe una caratteristica essenziale che l’utilizzatore informato conservava nella sua memoria, come correttamente definito dalla divisione di annullamento. Di conseguenza, l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato da ciascuno dei disegni in conflitto era differente.

 Conclusioni delle parti

14      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        dichiarare la nullità del disegno contestato;

–        condannare alle spese l’EUIPO, nonché qualsiasi altra parte principale o interveniente che possa comparire nel presente procedimento a sostegno della decisione impugnata.

15      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni della ricorrente

16      Con il suo secondo capo delle conclusioni la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare la nullità del disegno contestato.

17      Occorre ricordare che, a termini dell’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata. Inoltre, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 6, dello stesso regolamento, l’EUIPO è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale. Da quest’ultima disposizione discende che non spetta al Tribunale emettere provvedimenti ingiuntivi nei confronti dell’EUIPO, il quale ha, infatti, l’obbligo di trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza del Tribunale [sentenza del 12 maggio 2010, Beifa Group/UAMI – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Strumento di scrittura), T‑148/08, EU:T:2010:190, punto 40].

18      Si deve, dunque, respingere il secondo capo delle conclusioni della ricorrente, in quanto irricevibile [v., per analogia, sentenza dell’11 febbraio 2009, Bayern Innovativ/UAMI – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T‑413/07, non pubblicata, EU:T:2009:34, punto 17].

 Nel merito

19      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, motivo suddiviso in due parti vertenti, la prima, sulla violazione dell’articolo 6 di detto regolamento e, la seconda, sulla violazione dell’articolo 5 del medesimo regolamento. È opportuno esaminare la prima parte di detto motivo unico.

20      Nell’ambito della prima parte del motivo unico, la ricorrente fa valere, in sostanza, che l’analisi della commissione di ricorso è manifestamente incompleta e che le sue conclusioni sono viziate da più errori.

21      Ad avviso della ricorrente, nel quadro dell’analisi del carattere individuale del disegno contestato, la commissione di ricorso non ha menzionato in alcun modo il prodotto nel quale tale disegno era destinato ad essere applicato. Non sarebbe stato precisato neanche chi sia l’utilizzatore informato nel caso di specie. La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione le prove fornite, le quali dimostrano che i disegni in conflitto erano riprodotti su effettivi prodotti, nonché il fatto che vi erano solo differenze minime tra tali disegni. La ricorrente fa valere altresì che il disegno contestato può essere utilizzato con un cambiamento di orientamento di 90 gradi rispetto alla sua raffigurazione nella domanda di registrazione.

22      In tal senso, sebbene abbia affermato che l’autore del disegno contestato disponeva di ampia libertà nella sua realizzazione, la commissione di ricorso avrebbe ciononostante deciso che i disegni in conflitto non suscitavano la medesima impressione generale, il che costituirebbe una violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

23      L’EUIPO chiede che la prima parte sia respinta. A tal riguardo, anzitutto, esso osserva che la ricorrente non contesta la definizione di utilizzatore informato, né il margine di libertà dell’autore del disegno e definisce come ornamento il prodotto nel quale il disegno contestato è destinato ad essere applicato.

24      L’EUIPO sostiene, poi, l’irricevibilità di taluni elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale nonché l’irricevibilità dell’argomento secondo cui la commissione di ricorso sarebbe stata tenuta a prendere in considerazione i disegni in conflitto come raffigurati in taluni prodotti commercializzati. In ogni caso, siffatta considerazione non sarebbe possibile, in quanto le condizioni di utilizzo dei disegni in conflitto dipenderebbero interamente dalla volontà delle parti.

25      Infine, l’EUIPO ritiene che la commissione di ricorso abbia tenuto in considerazione l’ampia libertà di cui aveva disposto l’autore del disegno contestato. Nonostante tale constatazione, essa avrebbe tenuto conto delle differenze tra le parti centrali dei disegni in conflitto, senza che dette differenze fossero contestate dalla ricorrente. Di conseguenza, la commissione di ricorso avrebbe affermato giustamente che i disegni in conflitto non suscitavano nell’utilizzatore informato la medesima impressione generale.

26      L’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 così dispone:

«1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico:

a)      per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

b)      per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

2. Nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello».

27      Da tale disposizione risulta che la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello comunitario presuppone, in sostanza, un esame in quattro fasi, consistente nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ad essere applicato, in secondo luogo, l’utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest’ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell’arte nonché il livello di attenzione nel confronto, diretto se possibile, dei disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello e, in quarto luogo, il risultato del confronto tra i disegni o modelli di cui trattasi, tenendo conto del settore interessato, del margine di libertà dell’autore e delle impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico. Un prerequisito dell’esame del carattere individuale di un disegno o modello, nonché dell’esame della sua novità ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, consiste nel dimostrare l’esistenza e l’anteriorirà della divulgazione al pubblico di qualsiasi disegno o modello invocato a sostegno della nullità del disegno o modello contestato [sentenza del 7 novembre 2013, Budziewska/UAMI – Puma (Felino balzante), T‑666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584, punto 21].

28      Di conseguenza, risulta dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, nonché da una giurisprudenza costante, che l’esame del carattere individuale di un disegno o modello dipende dall’impressione generale che quest’ultimo suscita nell’utilizzatore informato [v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2010, Shenzhen Taiden/UAMI – Bosch Security Systems (Apparecchiature per la comunicazione), T‑153/08, EU:T:2010:248, punto 17 e del 25 ottobre 2013, Merlin e a./UAMI – Dusyma (Giochi), T‑231/10, non pubblicata, EU:T:2013:560, punto 28 e giurisprudenza ivi citata].

29      Nell’ambito della valutazione in concreto dell’impressione generale dei disegni o modelli in questione suscitata nell’utilizzatore informato, il quale ha una certa conoscenza del precedente stato dell’arte, si deve tener conto del margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello contestato [v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Raffigurazione di un supporto promozionale circolare), T‑9/07, EU:T:2010:96, punto 72].

30      Conformemente alla giurisprudenza, più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è ampia, meno è probabile che piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto siano sufficienti a suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa. Al contrario, quanto più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli confrontati per suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa. Quindi, un margine elevato di libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello rafforza la conclusione secondo la quale i disegni o modelli che non presentano differenze significative producono nell’utilizzatore informato la stessa impressione generale [sentenza del 9 settembre 2011, Kwang Yang Motor/UAMI – Honda Giken Kogyo (Motore a combustione interna), T‑11/08, non pubblicata, EU:T:2011:447, punto 33].

31      Tuttavia, occorre ricordare che il fattore relativo alla libertà dell’autore non può, di per sé, condizionare la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello, ma che, per contro, è un elemento di cui si deve tener conto in tale valutazione. Si tratta di un fattore che consente di attenuare la valutazione del carattere individuale del disegno contestato, piuttosto che di un fattore autonomo che stabilisce in che misura due disegni o modelli debbano differire affinché uno di essi attesti un carattere individuale. In tal senso, il fattore relativo al margine di libertà dell’autore può rafforzare o, al contrario, attenuare la conclusione sull’impressione generale suscitata da ciascun disegno o modello in esame [v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, H&M Hennes & Mauritz/UAMI – Yves Saint Laurent (Borse), T‑526/13, non pubblicata, EU:T:2015:614, punti 33 e 35].

32      Il disegno o modello non deve, quindi, essere considerato una riproduzione del disegno o modello anteriore o dell’idea originale che sarebbe stata sviluppata per la prima volta in quest’ultimo [v., in tal senso, sentenze del 6 giugno 2013, Kastenholz/UAMI – Qwatchme (Quadranti di orologio), T‑68/11, EU:T:2013:298, punto 71, e del 4 febbraio 2014, Gandia Blasco/UAMI – Sachi Premium-Outdoor Furniture (Poltrona cubica), T‑339/12, non pubblicata, EU:T:2014:54, punto 40].

33      Infine, è opportuno ricordare che dalla giurisprudenza risulta che il confronto tra le impressioni generali suscitate dai disegni o modelli deve essere sintetico e non può limitarsi all’analitico confronto di una elencazione di somiglianze e di differenze [sentenza del 29 ottobre 2015, Roca Sanitario/UAMI – Villeroy & Boch (Rubinetto a comando unico), T‑334/14, non pubblicata, EU:T:2015:817, punto 58].

34      È alla luce di tali principi che occorre esaminare la prima parte del motivo unico dedotto nell’ambito del ricorso di cui trattasi.

35      Si deve rilevare che, nel caso di specie, l’anteriorità del monogramma Chanel non è contestata dalle parti.

36      Inoltre, la ricorrente non ha messo in discussione che il disegno contestato sia un ornamento che rientra nella classe 32, ma sostiene che la commissione di ricorso non ha individuato i prodotti nei quali detto ornamento sarebbe destinato ad essere applicato.

37      Peraltro, è pacifico tra le parti ed è stato ribadito in udienza che l’utilizzatore informato, nel caso di specie, è definito tanto dai professionisti quanto dagli utenti finali.

38      Le parti concordano altresì sulla circostanza che l’autore del disegno contestato disponeva di ampia libertà nella sua realizzazione.

39      Di conseguenza, nell’ambito dell’analisi del carattere individuale del disegno contestato svolta dalla commissione di ricorso, è opportuno esaminare se quest’ultima abbia commesso un errore, da un lato, nel determinare la natura del prodotto nel quale il disegno contestato è destinato ad essere applicato e, dall’altro, nel confrontare le impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dai disegni in conflitto.

 Sulla natura del prodotto nel quale il disegno contestato è destinato ad essere applicato

40      Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non ha individuato, come avrebbe dovuto, il prodotto nel quale il disegno contestato è destinato ad essere applicato.

41      Per determinare il prodotto nel quale un disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato o a essere applicato, si deve prendere in considerazione la relativa indicazione contenuta nella domanda di registrazione di detto disegno o modello, ma altresì, eventualmente, il disegno o modello stesso, nel caso in cui esso precisi la natura del prodotto, la sua destinazione o la sua funzione (sentenza del 18 marzo 2010, Raffigurazione di un supporto promozionale circolare, T‑9/07, EU:T:2010:96, punto 56).

42      In via preliminare, si deve ricordare che un disegno o modello può essere registrato quale ornamento, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 7 novembre 2013, Felino balzante (T‑666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584), che riguardava un disegno o modello registrato in quanto logo a titolo della classe 32.

43      Nel caso di specie, il disegno contestato non dà alcuna informazione sulla sua destinazione o sulla sua funzione. Inoltre, a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza del 7 novembre 2013 (Felino balzante, T‑666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584), citata al precedente punto 42, in cui i disegni o modelli controversi riguardavano genericamente il settore dell’abbigliamento e del materiale sportivo, nel caso di specie il monogramma Chanel è registrato per un ampio numero di prodotti e il disegno contestato è registrato come ornamento, senza alcuna precisazione in merito ai prodotti nei quali è destinato ad essere applicato. Ne consegue che, nel caso di specie, non era possibile determinare il settore dei prodotti nei quali il disegno contestato era destinato ad essere incorporato o ad essere applicato, né confrontarlo con quello del monogramma Chanel.

44      Di conseguenza, la commissione di ricorso ha giustamente deciso che il prodotto nel quale il disegno contestato era destinato ad essere applicato era un ornamento, il che non è contestato dalle parti. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso non era tenuta ad individuare il prodotto nel quale detto ornamento era destinato ad essere applicato.

45      Si deve dunque tener conto di siffatta conclusione nell’ambito del confronto tra le impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dai disegni in conflitto.

 Sul confronto tra le impressioni generali suscitate dai disegni in conflitto

46      La ricorrente sostiene in particolare che la commissione di ricorso ha affermato, erroneamente e senza fornire una motivazione sufficiente, che i disegni in conflitto suscitavano un’impressione generale diversa, nonostante l’ampia libertà dell’autore, non tenendo conto delle prove addotte che dimostravano che i disegni in conflitto erano riprodotti su effettivi prodotti nonché della circostanza che vi erano solo differenze minime tra tali disegni.

47      L’EUIPO considera che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che i disegni in conflitto presentassero un’impressione generale diversa, senza ignorare l’ampia libertà dell’autore. Inoltre, esso deduce l’irricevibilità di taluni elementi di prova nonché dell’argomento concernente la necessità di considerare prodotti commercializzati, argomento presentato per la prima volta dinanzi al Tribunale.

48      È vero che la ricorrente ha prodotto dinanzi al Tribunale fotografie di occhiali da sole ai fini del confronto tra prodotti nei quali sono apposti, da un lato, il disegno contestato e, dall’altro, il monogramma Chanel, onde illustrare prodotti effettivamente commercializzati e recanti i disegni in conflitto, presentate nella fase amministrativa a sostegno della parte relativa all’assenza di novità del disegno contestato e non a sostegno della presente parte del motivo. È del pari vero che la ricorrente ha presentato, per la prima volta dinanzi al Tribunale, altre fotografie nel ricorso e in udienza, onde illustrare l’utilizzo del disegno contestato in prodotti commercializzati, nonché l’argomento sulla necessità di considerare prodotti commercializzati.

49      Anzitutto, è opportuno rilevare che i documenti e l’argomento, di cui al precedente punto 48, presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale non possono essere presi in considerazione. Infatti, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo della legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze in fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta. Occorre, dunque, scartare i documenti menzionati senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio [v., in tal senso e per analogia, sentenze del 18 marzo 2010, Raffigurazione di un supporto promozionale circolare, T‑9/07, EU:T:2010:96, punto 24, e del 13 novembre 2012, Antrax It/UAMI – THC (Radiatori per riscaldamento), T‑83/11 e T‑84/11, EU:T:2012:592, punto 28].

50      Inoltre, per quanto concerne le fotografie che mostrano occhiali da sole già presentate dinanzi all’EUIPO, è opportuno constatare che, in ogni caso, tali fotografie possono essere prese in considerazione solo in quanto esempi di un possibile utilizzo del disegno contestato, e lo stesso vale per l’orientamento o la dimensione dei disegni in conflitto allorché utilizzati e, dunque, non possono essere percepite come l’unico punto di riferimento (v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2013, Felino balzante, T‑666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584, punto 30, e del 29 ottobre 2015, Rubinetto a comando unico, T‑334/14, non pubblicata, EU:T:2015:817, punto 78). La suddetta constatazione è suffragata dalla circostanza che, nel caso di specie, il disegno contestato raffigura un ornamento che rientra nella classe 32, che può essere applicato in numerosi prodotti.

51      Inoltre, le variazioni nell’orientamento del disegno contestato sono state dimostrate nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso mediante la raffigurazione della sovrapposizione dei disegni in conflitto. L’EUIPO ha confermato nel controricorso, nonché in udienza, che la commissione di ricorso aveva tenuto conto di siffatta possibilità di utilizzo.

52      A tal riguardo occorre osservare che, secondo la giurisprudenza, l’impressione generale deve necessariamente essere determinata anche alla luce del modo in cui il prodotto in causa è utilizzato, in particolare in base alle modalità di funzionamento cui di norma è soggetto in quella occasione (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2010, Apparecchiature per la comunicazione, T‑153/08, EU:T:2010:248, punto 66).

53      Nel caso di specie, nell’ambito della sua analisi concreta sul confronto tra le impressioni generali, la commissione di ricorso, pur riconoscendo l’ampia libertà dell’autore, ha deciso che i disegni in conflitto suscitavano nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa. In proposito, essa si è in sostanza fondata sulle differenze tra le parti centrali dei disegni in conflitto. In particolare, in primo luogo, a suo avviso il disegno contestato sarebbe composto da «due “3” invertiti», mentre il monogramma Chanel sarebbe composto da «due “C” invertite». In secondo luogo, il disegno contestato raffigurerebbe un anello orizzontale le cui estremità sarebbero appuntite e realizzato con un tratto leggermente più spesso, mentre il monogramma Chanel presenterebbe un vuoto centrale ovale verticale con estremità appuntite. In terzo luogo, si osservava un’analogia tra il simbolo dell’infinito e il disegno contestato e tra un’ellisse e il monogramma Chanel.

54      Pertanto, dalla decisione impugnata si evince che la commissione di ricorso si è limitata a rilevare che, nonostante l’ampia libertà di creazione, le differenze nella parte centrale dei disegni in conflitto, come descritte al precedente punto 53, costituivano una caratteristica essenziale che l’utilizzatore informato conservava nella sua memoria.

55      Orbene, è opportuno dichiarare che, nel caso di specie, il disegno anteriore è molto simile al disegno contestato. Quest’ultimo può essere percepito, in una certa misura, come creazione ispirata dall’idea del monogramma Chanel, soprattutto perché la scelta del disegno contestato non era in alcun modo subordinata a considerazioni di alcun genere e il suo autore non ha distinto in modo sufficiente tale disegno rispetto al monogramma Chanel. Pertanto, si deve considerare che l’utilizzatore informato percepirà i disegni in conflitto in modo globale al fine di determinare se questi suscitino un’impressione generale diversa. Orbene, anche se i due disegni presentano differenze nelle loro parti centrali, si deve constatare che l’impressione generale non è distinta, dal momento che le parti esterne, che determinano in modo considerevole il contorno e l’impressione generale suscitati dai disegni in conflitto, sono molto simili e quasi identiche. Inoltre, entrambe le parti centrali, anche se presentano alcune differenze, sono composte da forme ovali simili che si dissolvono nell’immagine globale dei disegni. In particolare, la parte centrale del disegno contestato è composta da due ellissi simili all’unico ellisse osservato nel monogramma Chanel. La possibilità che l’utilizzatore informato rilevi le suddette differenze è tanto minore quanto il disegno contestato può essere utilizzato in un orientamento che varia di 90 gradi e in dimensioni diverse.

56      Alla luce delle analogie tra i disegni in conflitto, l’ampia libertà di creazione può solo rafforzare, in applicazione della giurisprudenza, l’insussistenza di un’impressione generale diversa suscitata da tali disegni, specialmente visto che le differenze possono essere rilevate solo in occasione di un confronto diretto che non sempre è immediatamente possibile (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punto 55).

57      Si deve rilevare altresì che, nel caso di specie, non è stato constatato alcun vincolo dovuto a caratteristiche imposte dalla funzione tecnica dell’ornamento o da un elemento dell’ornamento, o ancora a prescrizioni legali applicabili (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2011, Motore a combustione interna, T‑11/08, non pubblicata, EU:T:2011:447, punto 32).

58      Infine, è opportuno ricordare che il disegno contestato è un ornamento che rientra nella classe 32 e che siffatto ornamento può essere applicato in una vasta gamma di prodotti, il che rende quasi impossibile determinare in via preliminare il relativo utilizzo. Di conseguenza, tale circostanza rafforza la necessità di analizzare minuziosamente le impressioni generali suscitate dai disegni in conflitto.

59      Pertanto, tenendo conto dell’ampia libertà di creazione dell’autore del disegno contestato e dell’esistenza di un’ampia libertà di utilizzo di detto disegno in diversi prodotti, le differenze tra i disegni in conflitto non sono tali da suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa.

60      Ne consegue che la commissione di ricorso ha erroneamente considerato che il disegno contestato possedeva un carattere individuale rispetto al monogramma Chanel.

61      Di conseguenza, la prima parte del motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, deve essere accolta.

62      Non è necessario esaminare la seconda parte del motivo unico, dal momento che l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 prevede che un disegno o modello è protetto se ed in quanto, nel contempo, è nuovo e possiede un carattere individuale.

63      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che la sentenza impugnata deve essere annullata.

 Sulle spese

64      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’EUIPO è rimasto sostanzialmente soccombente, occorre condannarlo alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 novembre 2015 (procedimento R 2346/20143) è annullata.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      L’EUIPO è condannato alle spese.

Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 luglio 2017.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.