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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Plovdiv (Bulgaria) l’8 dicembre 2023 – «EVN Bulgaria Toplofikatsia» EAD / OZ

(Causa C-760/23, Shanov) 1

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen sad Plovdiv

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: «EVN Bulgaria Toplofikatsia» EAD

Resistente: OZ

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2012/27/UE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE 2 , nonché l’articolo 169 TFUE ostino al pagamento di costi per l’energia termica irradiata dall’impianto di un edificio se le scale e i corridoi ivi presenti non sono dotati di radiatori.

Se l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2012/27/UE e l’articolo 169 TFUE precludano a un fornitore di servizi di teleriscaldamento la possibilità di esigere, sulla base di una normativa nazionale, un corrispettivo per il consumo di energia termica rilasciata da un impianto di un edificio se il quantitativo di energia termica è determinato sulla base di una formula sviluppata dall’amministrazione che

– introduce un fattore per la determinazione della quota di potenza installata dell’impianto dell’edificio rispetto alla potenza complessiva dell’impianto di riscaldamento, senza che emerga chiaramente in che modo detto fattore viene determinato;

– si basa su una potenza installata dell’impianto dell’edificio che non tiene conto delle potenze effettivamente installate;

– non tiene conto della temperatura del mezzo di scambio termico nell’impianto dell’edificio;

– muove dall’assunto che l’impianto sia mantenuto sempre in funzione a piena potenza;

– non tiene conto delle specifiche modalità di funzionamento delle diverse tipologie di sistemi di riscaldamento (nel caso di specie: Tichelmann) e le considera equivalenti dal punto di vista del funzionamento;

– presuppone automaticamente una temperatura media di 19 °C per l’edificio in regime di condominio

Se l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2012/27 e l’articolo 169 TFUE precludano a un fornitore di servizi di teleriscaldamento la possibilità di esigere, sulla base di una normativa nazionale, un corrispettivo per il consumo di energia termica per acqua calda, se il quantitativo di energia termica è determinato sulla base di una formula sviluppata dall’amministrazione che non tiene conto della temperatura massima sino a cui l’acqua calda deve essere riscaldata e fornita agli utenti o di quanta energia termica sia necessaria ai fini di detto riscaldamento e che non considera i metri cubi di acqua calda consumata dagli utenti, e in base alla cui applicazione nella stagione di riscaldamento invernale viene sempre calcolato un quantitativo di acqua doppio rispetto all’estate.

Se l’articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2012/27 e l’articolo 169 TFUE precludano a un fornitore di servizi di teleriscaldamento la possibilità di esigere, sulla base di una normativa nazionale, un corrispettivo per il consumo di energia termica rilasciata da un impianto di un edificio in regime di condominio in proporzione ai volumi riscaldabili degli appartamenti in base alla planimetria, senza considerare il quantitativo di energia termica effettivamente rilasciato nel rispettivo appartamento in linea con la capacità tecnica degli impianti di riscaldamento.

Se ai fini della risposta alla precedente questione rilevi il fatto che, in base alla normativa nazionale, l’energia termica dell’impianto dell’edificio rappresenta una delle componenti dell’algoritmo per il calcolo dell’importo finale dovuto dagli utenti per il calore totale (la somma degli importi per l’energia termica rilasciata dall’impianto dell’edificio, il riscaldamento e l’acqua calda), ove l’importo dovuto per il riscaldamento di un appartamento risulta dalla differenza tra il calore totale (minuendo) e la somma dell’energia termica dall’impianto, dell’energia termica rilasciata dai radiatori nelle parti comuni dell’edificio e dell’energia termica per l’acqua calda (sottraendo).

Se una normativa nazionale, ai sensi della quale i consumatori pagano per la fornitura di energia termica rilasciata da un impianto di un edificio in proporzione ai volumi riscaldabili degli appartamenti in base alla planimetria senza considerare il quantitativo di energia termica effettivamente rilasciato ai singoli appartamenti, contrasti con il divieto di abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 101 TFUE e con il divieto di concessione di aiuti di Stato incompatibili ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 GU L 315, 2012, pag. 1.

1 Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU 2006, L 114, pag. 64).