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Ricorso proposto il 13 febbraio 2009 - Saint-Gobain Glass France e a./Commissione

(Causa T-56/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Saint-Gobain Glass France SA (Courbevoie, Francia), Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Aquisgrana, Germania), Saint-Gobain Sekurit France SAS (Thourotte, Francia) (rappresentanti: avv.ti B. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring, M. Guillaumond e E. Venot)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti 1

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la versione modificata della decisione della Commissione delle Comunità europee 12 novembre 2008, C(2008) 6815 def., relativa ad un procedimento ex art. 81 CE nel caso COMP/39.125 - Vetro per automobili, adottata con decisione 11 febbraio 2009, C(2009) 863 def., notificata alle ricorrenti il 13 e 16 febbraio 2009, nonché la motivazione che sottende il dispositivo, per la parte in cui la versione modificata di tale decisione è indirizzata alle ricorrenti o, alternativamente, il suo art. 2;

in subordine, ridurre ad un importo appropriato l'ammenda inflitta alle ricorrenti all'art. 2 della versione modificata della decisione adottata con la decisione 11 febbraio 2009, C(2009) 863 def., notificata alle ricorrenti il 13 e 16 febbraio 2009;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione della Commissione 12 novembre 2008, C(2008) 6815 def., nel caso COMP/39.125 - Vetro per automobili, con la quale la Commissione aveva dichiarato che talune imprese, tra le quali le ricorrenti, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo, ripartendosi contratti di fornitura di finestre per automobili e coordinando le loro politiche dei prezzi e strategie di approvvigionamento sul mercato europeo del vetro per automobili.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi relativi a:

una violazione del diritto ad un giudice indipendente ed imparziale e del diritto al rispetto della presunzione di innocenza, dato che l'ammenda sarebbe stata imposta da un'autorità amministrativa che cumula il potere istruttorio ed il potere sanzionatorio, nonché l'illegittimità del regolamento n. 1/2003 2, in quanto esso non prevede tale diritto ad un giudice indipendente ed imparziale;

una violazione del diritto delle ricorrenti a essere ascoltate, dato che la Commissione non avrebbe sottoposto al contraddittorio il metodo di calcolo dell'ammenda in applicazione degli orientamenti in materia di ammende del 2006 3;

una violazione dell'art. 253 CE dato che la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata in diritto in quanto la Commissione non avrebbe spiegato in concreto sulla base di quali vendite è stato calcolato il fatturato relativamente all'infrazione;

una violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e del principio della personalità della pena nonché uno sviamento di potere, in quanto il limite del 10% avrebbe dovuto essere applicato al solo fatturato delle ricorrenti, escludendo il fatturato della Compagnie de Saint-Gobain;

una violazione del principio di non retroattività della pena, in quanto la Commissione avrebbe applicato retroattivamente gli orientamenti in materia di ammende del 2006, il che avrebbe portato ad un significativo, non prevedibile, innalzamento del livello delle ammende, nel basare la decisione impugnata su tali orientamenti benché essa li avesse adottati dopo la fine dell'infrazione;

una violazione del principio di proporzionalità nell'imporre un'ammenda eccessiva, sproporzionata e non giustificabile con un intento dissuasivo;

una violazione dell'art. 23 del regolamento n. 1/2003 e una carenza di motivazione, in quanto la Commissione non potrebbe legittimamente basarsi su i due casi di recidiva considerati pertinenti ai sensi della decisione impugnata, dato che le ricorrenti non sarebbero destinatarie di nessuna di tali due decisioni;

un errore di diritto e di valutazione nell'applicazione dell'art. 23, nn. 2, lett. a), e 3, del regolamento n. 1/2003, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto, nel calcolare l'ammenda, del fatto che le ricorrenti non hanno contestato la sostanza dei fatti.

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1 - Come modificate dopo il deposito del ricorso in ragione di una rettifica della decisione impugnata adottata dalla Commissione.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

3 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).