Language of document : ECLI:EU:T:2000:168

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

27 giugno 2000 (1)

«Ricorso di annullamento - Direttiva 98/43/CE - Divieto di pubblicità

e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco - Ricevibilità»

Nelle cause riunite T-172/98, da T-175/98 a T-177/98,

Salamander AG, con sede in Kornwestheim (Germania), rappresentata dagli avv.ti O.W. Brouwer, dei fori di Amsterdam e di Bruxelles, e F.P. Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. Loesch, 11, rue Goethe,

Una Film «City Revue» GmbH, con sede in Vienna, rappresentata dall'avv. R. Borgelt, del foro di Düsseldorf, assistito dal prof. M. Dauses, dell'Università di Bamberga, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Reding e Felten, 2, rue Jean-Pierre Brasseur,

Alma Media Group Advertising SA & Co. Partnership,

Panel Two and Four Advertising SA,

Rythmos Outdoor Advertising SA,

Media Center Advertising SA,

con sede in Atene, rappresentate dagli avv.ti H. Papaconstantinou, del foro di Atene, É. Morgan de Rivery, del foro di Parigi, e J. Derenne, dei fori di Parigi e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. Schmitt, 7, Val Sainte-Croix,

Zino Davidoff SA, con sede in Friburgo,

e

Davidoff & Cie SA, con sede in Ginevra,

rappresentate dall'avv. R. Wägenbaur, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrenti,

sostenute da

Markenverband eV, con sede in Wiesbaden (Germania), rappresentata dall'avv. K. Bauer, del foro di Colonia, assistito dal prof. M. Dauses, dell'Università di Bamberga, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. Loesch, 11, rue Goethe,

e da

Manifattura Lane Gaetano Marzotto e Figli SpA, con sede in Valdagno (Italia), rappresentata dall'avv. L. Magrone Furlotti, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. Schmitt, 7, Val Sainte-Croix,

intervenienti nella causa T-172/98,

e da

Lancaster BV, con sede in Amsterdam, rappresentata dall'avv. R. Wägenbaur, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

intervenienti nella causa T-177/98,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal signor C. Pennera, capodivisione presso il servizio giuridico, e, nelle cause T-172/98 e T-176/98, dal signor M. Moore, e, nelle cause T-175/98 e T-177/98, dal signor M. Berger, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

e

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor R. Gosalbo Bono, direttore del servizio giuridico, e, nella causa T-172/98, dal signor A.P. Feeney, e, nelle cause T-175/98, T-176/98 e T-177/98, dai signori S. Marquardt e A.P. Feeney, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuti,

sostenuti da

Repubblica di Finlandia, rappresentata dalla signora T. Pynnä, consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari esteri, e dal signor H. Rotkirch, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Finlandia, 2, rue Heinrich Heine,

da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata, nelle cause T-175/98 e T-177/98, dal signor U. Wölker e dalla signora I. Martinez del Peral, e, nelle cause T-172/98 e T-176/98, dalla signora Martinez del Peral e dal signor M. Schotter, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla signora M. Ewing, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

e da

Repubblica francese, rappresentata dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore per il diritto economico internazionale ed il diritto comunitario presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e R. Losli-Surrans, incaricata ad hoc, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

intervenienti,

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/43/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 213, pag. 9),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai signori K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 novembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto giuridico

1.
    La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/43/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 213, pag. 9; in prosieguo: la «direttiva 98/43» o la «direttiva controversa»), dispone in particolare:

«Articolo 1

Oggetto della presente direttiva è il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

Articolo 2

Ai fini della direttiva si intende con i termini:

1)    ”prodotti del tabacco”: i prodotti destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, che sono costituiti, anche parzialmente, di tabacco;

2)    ”pubblicità”: ogni forma di comunicazione commerciale che abbia lo scopo o l'effetto, diretto o indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco, compresa la pubblicità che, senza menzionare direttamente il prodotto del tabacco, mira ad eludere il divieto di pubblicità mediante l'uso dei nomi, dei marchi, dei simboli o di altri segni distintivi dei prodotti del tabacco;

3)    ”sponsorizzazione”: qualsiasi contributo pubblico o privato a un evento o ad un'attività che abbia lo scopo o l'effetto, diretto o indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;

4)    ”punto di vendita del tabacco”: qualsiasi luogo in cui siano messi in vendita i prodotti del tabacco.

Articolo 3

1. Fatta salva la direttiva 89/552/CEE, è vietata nella Comunità ogni forma di pubblicità o di sponsorizzazione.

2. Il paragrafo 1 non osta a che uno Stato membro possa consentire che un nome già utilizzato in buona fede sia per prodotti del tabacco che per altri prodotti o servizi, messi in commercio o offerti da una stessa impresa o da imprese diverse, anteriormente al 30 luglio 1998, sia utilizzato per la pubblicità relativa agli altri prodotti o servizi.

Tuttavia, questo nome può essere utilizzato soltanto sotto un aspetto chiaramente distinto da quello utilizzato per il prodotto del tabacco, ad esclusione di ogni altro segno distintivo già usato per un prodotto del tabacco.

(...)

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 30 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(...)

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

Fatti e procedimento

2.
    La Salamander AG, ricorrente nella causa T-172/98, è un'impresa di diritto tedesco che si occupa della fabbricazione di calzature e di stivaletti. Dal 1978 essa è titolare di una licenza concessa dalla società R.J.R. Nabisco, proprietaria del marchio «Camel» che l'autorizza a fabbricare ed a commercializzare calzature con il marchio «Camel Boots». La quota di tale prodotto nella cifra d'affari annua della ricorrente è approssimativamente del 20% e rappresenta circa il 30% dell'utile lordo.

3.
    L'Una Film «City Revue» GmbH (in prosieguo: l'«Una Film»), ricorrente nella causa T-175/98, è un'impresa di diritto austriaco la cui attività consiste nel distribuire film pubblicitari in sale cinematografiche. Secondo i suoi dati, essa è l'unica controparte contrattuale dell'impresa di diritto austriaco Austria Tabak, la quale dispone dell'esclusiva dei diritti sui messaggi pubblicitari a favore dei prodotti del tabacco in Austria. La ricorrente sarebbe quindi la sola impresa che provvede nel citato paese alla distribuzione dei film pubblicitari per prodotti del tabacco nelle sale cinematografiche.

4.
    La Alma Media Group Advertising SA & Co. Partnership, la Panel Two and Four Advertising SA, la Rythmos Outdoor Advertising SA e la Media Center Advertising SA (in prosieguo: le «società del gruppo Alma Media»), ricorrenti nella causa T-176/98, sono imprese di diritto greco, appartenenti tutte al gruppo Alma Media, che si occupano della vendita di spazi pubblicitari situati nei luoghi pubblici di tre città greche, e cioè Atene, Salonicco e Kalamaria. Esse hanno stipulato con le amministrazioni comunali di tali città contratti di concessione in forza dei quali s'impegnano ad installare ed a provvedere alla manutenzione dei cartelloni pubblicitari e degli arredi urbani di pubblica utilità che, a talune condizioni, possono essere utilizzati a fini pubblicitari a favore, segnatamente ed in una proporzione rilevante, dei prodotti del tabacco. Esse sostengono che, detenendo il 90% delle quote di mercato in questione, rappresentano in Grecia le maggiori imprese che mettono a disposizione spazio pubblicitario su cartelloni all'uopo previsti e utilizzando arredi urbani; va osservato che in Grecia la pubblicità per i prodotti del tabacco è effettuata principalmente secondo tali modalità.

5.
    La Zino Davidoff SA e la Davidoff & Cie SA (in prosieguo: le «società Davidoff»), ricorrenti nella causa T-177/98, sono società di diritto svizzero. La Zino Davidoff SA è titolare dei diritti connessi al marchio «Davidoff» al di fuori del settore del tabacco. Come tale, concede ad altre imprese licenze che consentono la commercializzazione dei prodotti diversi dal tabacco recanti il marchio «Davidoff» e i marchi associati, come prodotti cosmetici e articoli di pelletteria. La Davidoff & Cie SA è titolare dei diritti connessi al marchio «Davidoff» per quanto riguardai prodotti del tabacco, compresi gli articoli per fumatori (accendini, spuntasigari e umidificatori).

6.
    Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 19, il 23 e il 26 ottobre 1998, la Salamander, l'Una Film, le società del gruppo Alma Media e le società Davidoff hanno proposto i ricorsi registrati, rispettivamente, con i numeri T-172/98, T-175/98, T-176/98 e T-177/98.

7.
    Le società Davidoff dichiarano di limitare i loro ricorsi al divieto di sponsorizzazione e di pubblicità per i marchi che sono stati usati prima del 30 luglio 1998, data di pubblicazione della direttiva, per la pubblicità dei prodotti diversi dai prodotti del tabacco.

8.
    Con atti separati, depositati nella cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 1998, il 21 dicembre 1998, l'8 gennaio 1999, il 14 gennaio 1999 e il 15 gennaio 1999, il Parlamento e il Consiglio, ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, hanno sollevato nelle quattro citate cause un'eccezione d'irricevibilità.

9.
    Con atti depositati il 10 marzo 1999, il 6 aprile 1999 e il 15 aprile 1999, la Salamander, l'Una Film, le società del gruppo Alma Media e le società Davidoff hanno presentato le loro osservazioni su tali eccezioni.

10.
    Con lettera 16 dicembre 1998, il Tribunale ha chiesto alle parti di presentare le loro osservazioni su un'eventuale sospensione dei procedimenti o su un rinvio di questi alla Corte, tenuto conto del fatto che quest'ultima è stata adita il 19 ottobre 1998 con un ricorso di annullamento della direttiva 98/43, proposto dalla Repubblica federale di Germania (causa C-376/98). La Salamander e le società del gruppo Alma Media (con memorie depositate il 7 gennaio 1999), il Parlamento (con memorie depositate, nella causa T-172/98, il 5 gennaio 1999 e, nella causa T-176/98, l'8 gennaio 1999) e il Consiglio (con memorie depositate, nelle cause T-172/98 e T-176/98, l'8 gennaio 1999) hanno ottemperato a tale domanda. Va osservato che tutte le parti, ad eccezione delle società del gruppo Alma Media, avevano già preso posizione su tale questione nelle memorie allegate ai ricorsi o agli atti relativi all'eccezione d'irricevibilità.

11.
    Il 2 marzo 1999 la High Court of Justice (Regno Unito) ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulla validità della direttiva 98/43, registrata con il numero C-74/99.

12.
    Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale i giorni 4, 17, 19, 23 e 25 marzo 1999, la Repubblica di Finlandia, la Commissione, il Regno Unito e la Repubblica francese hanno chiesto d'intervenire nelle cause riunite T-172/98 e da T-175/98 a T-177/98 a sostegno delle conclusioni del Parlamento e del Consiglio. Conordinanze 2, 5 e 7 luglio 1999, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha accolto tali istanze.

13.
    Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 15 aprile ed il 30 maggio 1999, la Markenverband eV e la Manifattura Lane Gaetano Marzotto e Figli SpA hanno chiesto d'intervenire nella causa T-172/98 a sostegno della ricorrente. Con ordinanze 7 e 21 luglio 1999, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha accolto tali istanze.

14.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 marzo 1999, l'associazione International Chamber of Commerce ha chiesto d'intervenire nella causa T-177/98 a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con ordinanza 7 luglio 1999, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha respinto tale istanza.

15.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 marzo 1999, la Lancaster BV ha chiesto d'intervenire nella causa T-177/98 a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con ordinanza 2 luglio 1999, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha accolto tale istanza.

16.
    Il Tribunale ha invitato le intervenienti nelle cause T-172/98, T-175/98, T-176/98 e T-177/98 a presentare memorie limitate alla questione della ricevibilità del ricorso.

17.
    La Repubblica francese e il Regno Unito hanno rinunciato a depositare una memoria d'intervento nelle quattro cause.

18.
    La Manifattura Lane Gaetano Marzotto e Figli ha rinunciato a depositare una memoria d'intervento nella causa T-172/98.

19.
    Le parti, ad eccezione della Repubblica di Finlandia, del Regno Unito e della Manifattura Lane Gaetano Marzotto e Figli, hanno svolto deduzioni orali ed hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale nelle udienze che si sono svolte separatamente in ciascuna delle cause il 25 novembre 1998.

20.
    Ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, sentite le parti, occorre riunire le cause T-172/98, T-175/98, T-176/98 e T-177/98 ai fini della sentenza.

Conclusioni delle parti

21.
    Le ricorrenti, sostenute dalla Markenverband eV e dalla Lancaster, intervenienti, concludono che il Tribunale voglia:

-    respingere l'eccezione d'irricevibilità;

-    annullare la direttiva 98/43;

-    in subordine, nelle cause T-172/98 e T-175/98, annullare l'art. 3 della direttiva 98/43;

-    condannare i convenuti alle spese.

22.
    Esse invitano, altresì, il Tribunale a declinare la propria competenza a favore della Corte, adita per la causa C-376/98.

23.
    I convenuti, sostenuti dalla Repubblica di Finlandia e dalla Commissione, intervenienti, concludono che il Tribunale voglia:

-    dichiarare i ricorsi irricevibili;

-    in subordine, sospendere il procedimento in attesa dell'esito del ricorso nella causa C-376/98;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

Sulla ricevibilità

24.
    Il Parlamento ed il Consiglio, sostenuti dalla Repubblica di Finlandia, dalla Repubblica francese, dal Regno Unito e dalla Commissione, hanno sollevato un'eccezione d'irricevibilità in base all'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura. Essi eccepiscono, infatti, l'irricevibilità dei ricorsi a causa della natura dell'atto impugnato e del fatto che le ricorrenti non sono da questo né direttamente né individualmente riguardate, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE).

Sul fatto che i ricorsi sono diretti contro una direttiva

25.
    Il Consiglio deduce, richiamandosi all'ordinanza del Tribunale 20 ottobre 1994, causa T-99/94, Asocarne/Consiglio (Racc. pag. II-871), che ha costituito oggetto di un ricorso respinto con ordinanza della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio (Racc. pag. I-4149), che l'art. 173, quarto comma, del Trattato non prevede, per i privati, alcun ricorso dinanzi al giudice comunitario avverso le direttive. Esso ritiene che, anche ammettendo che si possano assimilare, contrariamente al testo del citato articolo, le direttive ai regolamenti per considerare ricevibile un ricorso contro una decisione che «appaia come una direttiva», la direttiva controversa non costituisce una decisione «dissimulata», né contiene disposizioni specifiche aventi indole di decisione individuale nei confronti delle ricorrenti.

26.
    Le ricorrenti sostengono, richiamandosi alla sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T-135/96, UEAPME/Consiglio (Racc. pag. II-2335, punto 63), che un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica non è irricevibile per il solo motivo che è stato diretto avverso una direttiva. La Salamander aggiunge che occorre anche tener conto del fatto che l'argomento principale delle ricorrenti è che i convenuti hanno commesso un eccesso di potere adottando la direttiva 98/43, in quanto essa disciplina una materia che non può costituire oggetto di una direttiva. Sarebbe quindi inaccettabile pretendere che le ricorrenti non siano autorizzate ad impugnare l'atto in questione semplicemente in quanto è una direttiva. La ricevibilità dei ricorsi dipenderebbe unicamente dalla questione se le ricorrenti debbano essere considerate direttamente ed individualmente riguardate dalla direttiva 98/43.

27.
    Il Tribunale rileva che l'art. 173, quarto comma, del Trattato non prevede, per i privati, alcun ricorso dinanzi al giudice comunitario contro le direttive.

28.
    Anche ammettendo che si possano equiparare - contrariamente al testo dell'art. 173, quarto comma, del Trattato - le direttive ai regolamenti per considerare ricevibile un ricorso contro una decisione che «appaia come una direttiva», occorre rilevare, nel caso di specie, che la direttiva controversa non costituisce una decisione «dissimulata» né contiene disposizioni specifiche aventi indole di decisione individuale per le ricorrenti. Queste ultime del resto non hanno sostenuto che la direttiva 98/43 non sia conforme di per sé ai requisiti di cui all'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE). Si tratta, in realtà, di un atto normativo, giacché si riferisce, in modo generale ed astratto, a tutti gli operatori economici degli Stati membri che, a decorrere dal 30 luglio 2001, soddisfano i requisiti ivi enunciati, e per di più, per potersi applicare all'interno degli Stati membri, dev'essere recepito in ciascun ordinamento interno mediante norme nazionali di attuazione.

29.
    Occorre pure rilevare che la direttiva, sebbene abbia, in via di principio, valore cogente solo per i suoi destinatari, ossia gli Stati membri, costituisce di regola un modo di normazione indiretta. Peraltro, la Corte ha più volte qualificato una direttiva come atto di portata generale (v. sentenze della Corte 22 febbraio 1984, causa 70/83, Kloppenburg, Racc. pag. 1075, punto 11, e 29 giugno 1993, causa C-298/89, Governo di Gibilterra/Consiglio, Racc. pag. I-3605, punto 16; ordinanze della Corte 13 luglio 1988, causa 160/88 R, Fédération européenne de la santé animale e a./Consiglio, Racc. pag. 4121, punto 28, e 23 novembre 1995, Asocarne/Consiglio, citata, punto 29).

30.
    Tuttavia, in talune circostanze, anche un atto normativo che si applica alla generalità degli operatori economici interessati può riguardare direttamente ed individualmente taluni di essi (v. sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 11-32; 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punti 11-13; 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punti 13-18,e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punti 19-22).

31.
    Si deve quindi accertare se la direttiva controversa riguardi le ricorrenti direttamente ed individualmente.

Sulla questione se le ricorrenti siano direttamente riguardate dalla direttiva 98/43

Argomenti delle parti

32.
    Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il presupposto dell'essere direttamente riguardato dall'atto impugnato riguarda la questione della qualità di tale atto, che dev'essere sufficientemente chiaro ed incondizionato per imporre di per sé obblighi e quindi incidere sui diritti individuali dell'interessato. Esse ritengono che la direttiva controversa presenti tale qualità.

33.
    In primo luogo, la direttiva 98/43, allo stato attuale, cioè anteriormente alla sua trasposizione negli ordinamenti giuridici interni prevista per il 30 luglio 2001, pregiudicherebbe la situazione delle ricorrenti in diritto e in fatto.

34.
    Da un lato, la direttiva produrrebbe già adesso effetti giuridici.

35.
    In primo luogo, secondo la Markenverband, risulta da una giurisprudenza recente che durante il periodo previsto per la trasposizione di una direttiva gli Stati membri devono astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente le finalità di questa (sentenza della Corte 18 dicembre 1997, causa C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, Racc. pag. I-7411, punto 45). Tale divieto di qualsiasi azione contraria alle finalità di una direttiva dovrebbe considerarsi come un principio generale di diritto che deve essere osservato tanto dagli enti di diritto pubblico degli Stati membri quanto da qualsiasi soggetto di diritto privato, come le ricorrenti.

36.
    In secondo luogo, l'Una Film ritiene di trovarsi in una particolare situazione giuridica che l'obbliga ad osservare la direttiva 98/43 già prima della sua trasposizione. In proposito, essa ricorda che, pur se le direttive non possono far sorgere obblighi a carico dei privati e quindi essere invocate contro questi (sentenze della Corte 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 48, e 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 24), diversa è la situazione quando il soggetto di diritto contro il quale viene invocata una direttiva deve, indipendentemente dalla sua forma giuridica, considerarsi come facente parte della sfera statale. Questa soluzione sarebbe stata di recente applicata ad imprese private che sono soggette all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra privati (sentenza della Corte 12 luglio 1990, causa C-188/89, Foster e a., Racc. pag. I-3313, punti 18 e 20). Peraltro, lo Stato e gli entiche devono essere assimilati a questo in base alla citata giurisprudenza dovrebbero astenersi, in pendenza del termine previsto per la trasposizione di una direttiva, dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa (sentenza Inter-Environnement Wallonie, citata, punto 45).

37.
    L'Una Film sostiene di soddisfare le condizioni stabilite dalla citata sentenza Foster e a., e osserva che, pur se non è un'impresa pubblica, essa è l'unica controparte contrattuale dell'impresa Austria Tabak, dalla quale ha ottenuto un monopolio di fatto sul mercato della pubblicità dei prodotti del tabacco nelle sale cinematografiche austriache. Ora, tale impresa avrebbe detenuto in Austria il monopolio legale per la coltivazione, l'importazione e la vendita di tabacco fino all'adesione di tale paese alla Comunità nel 1995, a seguito della quale è stato autorizzato lo stabilimento di altri commercianti all'ingrosso di prodotti del tabacco. Nel 1997 l'impresa sarebbe stata parzialmente privatizzata, dato che lo Stato austriaco conserva il 50,5% del capitale. Nonostante l'abrogazione del monopolio legale e la sua parziale privatizzazione, la Austria Tabak avrebbe conservato la sua posizione dominante sul mercato in questione e sarebbe rimasta un'impresa pubblica ai sensi dell'art. 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE). L'Una Film conclude che, a causa di tale particolare situazione di fatto, essa è tenuta, così come le autorità statali, ad osservare sin d'ora la direttiva 98/43 anche in mancanza di provvedimenti nazionali di trasposizione.

38.
    L'Una Film aggiunge che tale conclusione non viene rimessa in discussione dalla circostanza che il suo monopolio risulta dalle sue relazioni contrattuali con la Austria Tabak, impresa di diritto privato, che è tuttavia soggetta al controllo dello Stato. Così, nella sentenza 24 novembre 1982, causa 249/81, Commissione/Irlanda (Racc. pag. 4005, punti 10 e 15), la Corte avrebbe considerato l'organizzazione di una campagna pubblicitaria a favore di prodotti irlandesi, da parte di una società di diritto privato all'uopo costituita dal governo irlandese, una violazione del divieto delle misure d'effetto equivalente imputabile all'Irlanda e avrebbe respinto l'argomento del suddetto paese secondo cui quest'attività di pubblicità era stata svolta da una persona giuridica distinta dallo Stato per la sua forma giuridica.

39.
    D'altra parte, la direttiva produrrebbe già ora effetti sotto il profilo fattuale.

40.
    Così, l'Una Film sostiene di subire attualmente, quindi già prima della trasposizione della direttiva, perdite dovute ad un calo degli ordinativi. La Salamander e le società Davidoff sostengono che la direttiva controversa, ponendo il principio del divieto, con effetto al 30 luglio 2001, della pubblicità per articoli posti in commercio con denominazioni di prodotti del tabacco, salvo una deroga soggetta a condizioni molto restrittive, crea sin d'ora un'incertezza molto rilevante sulle condizioni di commercializzazione di tali articoli in un immediato futuro. Dato che questa commercializzazione si effettua su mercati molto concorrenziali, i dettaglianti sarebbero già adesso obbligati a decidere se proseguire la distribuzione di tali articoli con un rischio di perdite a partire dall'entrata in vigore del divieto dellapubblicità o se rifornirsi presso imprese concorrenti che commercializzano prodotti non assoggettabili al divieto soprammenzionato. Secondo la Salamander e le società Davidoff, questa situazione è tale da comportare una flessione del volume delle vendite e quindi un fortissimo calo della loro cifra d'affari.

41.
    La Lancaster ricorda che la deroga di cui all'art. 3, n. 2, della direttiva 98/43 può essere concessa da uno Stato membro solo qualora il nome del prodotto di diversificazione sia «utilizzato (...) sotto un aspetto chiaramente distinto da quello utilizzato per il prodotto del tabacco, ad esclusione di ogni altro segno distintivo già usato per un prodotto del tabacco». Dato che tale deroga al divieto della pubblicità a favore dei prodotti del tabacco viene lasciata in parte alla valutazione degli Stati membri nella definizione delle condizioni per la concessione, sarebbe impossibile sapere attualmente se i suddetti Stati esigeranno una modifica degli attuali marchi. Oltre all'incertezza generata da questa situazione, la Lancaster rileva che verosimilmente le condizioni per la concessione della deroga non saranno uniformi, il che costituirà un ostacolo per la pubblicità e quindi per la libera circolazione dei servizi e dei beni. Al fine di ovviare a tali difficoltà, sarebbe necessario prevedere una clausola di reciprocità che garantisca che un marchio riconosciuto conforme alla direttiva 98/43 da uno Stato membro lo sia anche negli altri Stati. Ora, secondo la ricorrente, una clausola del genere non è espressamente prevista dall'art. 3, n. 2, della suddetta direttiva e non può essere desunta dai termini di questo. Tale incertezza giuridica renderebbe probabile il sopravvenire di conflitti giuridici e l'irrogazione di ammende, di guisa che gli operatori del commercio all'ingrosso minaccerebbero, già ora, di annullare gli ordinativi dei contestati prodotti di diversificazione.

42.
    Le ricorrenti concludono, relativamente a questo punto, che il fatto di ritenere che la direttiva 98/43 produca i suoi effetti solo al momento della sua trasposizione nell'ordinamento nazionale procede da un punto di vista puramente teorico, che non tiene affatto conto della realtà.

43.
    In secondo luogo, dopo la sua trasposizione, la direttiva controversa lederebbe le ricorrenti direttamente, quindi indipendentemente dai provvedimenti nazionali di trasposizione.

44.
    Ciò varrebbe per l'Una Film e le società del gruppo Alma Media a causa della pubblicità che esse effettuano per i prodotti del tabacco. Infatti, la direttiva 98/43 vieterebbe tale pubblicità, senza lasciare agli Stati membri un qualsiasi potere di valutazione quanto alle forme di pubblicità vietate e quanto alla data di entrata in vigore del suddetto divieto.

45.
    Lo stesso varrebbe inoltre per la Salamander, per le società Davidoff e per l'Una Film per quanto riguarda la pubblicità effettuata a favore dei prodotti diversi dai prodotti del tabacco posti in commercio sotto la denominazione di un prodotto deltabacco. Tale conclusione non sarebbe messa in discussione dalla possibilità per gli Stati membri di concedere una deroga in base all'art. 3, n. 2, della direttiva 98/43.

46.
    Infatti, fatta eccezione per la deroga soprammenzionata, la pubblicità per prodotti diversi da quelli del tabacco, posti in commercio con una denominazione utilizzata per prodotti del tabacco, sarebbe vietata in modo totale ed incondizionato, in forza dell'art. 3, n. 1, della direttiva 98/43. L'attuazione di tale divieto non presupporrebbe quindi una decisione specifica dello Stato membro interessato.

47.
    Peraltro, la concessione di una deroga sarebbe soggetta a condizioni rigorose, definite dalla direttiva controversa, che limiterebbero il margine di valutazione degli Stati membri. Infatti, in primo luogo, il divieto per la pubblicità di siffatti prodotti sarebbe assoluto se il fabbricante di prodotti del tabacco non ha proceduto alla commercializzazione di prodotti di diversificazione anteriormente al 30 luglio 1998. In secondo luogo, uno Stato membro potrebbe decidere un'esenzione dal divieto della pubblicità per prodotti di diversificazione solo qualora tale diversificazione abbia avuto luogo in buona fede anteriormente al 30 luglio 1998. In terzo luogo, se uno Stato membro facesse uso di tale facoltà, sarebbe tenuto, in conformità all'art. 3, n. 2, secondo comma, della direttiva 98/43, ad imporre che il nome del prodotto di diversificazione possa essere usato soltanto «sotto un aspetto chiaramente distinto da quello utilizzato per il prodotto del tabacco, ad esclusione di ogni altro segno distintivo già usato per un prodotto del tabacco».

48.
    La Salamander e le società Davidoff sostengono che, anche se gli Stati membri fanno uso della facoltà di deroga, esse saranno, comunque, tenute a modificare graficamente i marchi, da loro utilizzati su licenza o di cui esse sono titolari e che servono a commercializzare prodotti diversi dai prodotti del tabacco. Tali marchi perderebbero quindi il loro valore e le ricorrenti ne sarebbero in pratica espropriate. Quest'esigenza di modifica dei marchi che servono attualmente a commercializzare prodotti di diversificazione costituirebbe una grave ed ingiustificata violazione del diritto dei marchi, del diritto di proprietà e del diritto al libero esercizio dell'attività economica.

49.
    La Lancaster aggiunge, a sostegno delle società Davidoff, che anche se queste ultime hanno effettivamente diversificato il marchio «Davidoff» anteriormente al 30 luglio 1998, esse sono riguardate dal divieto di qualsiasi nuova diversificazione contenuto nella direttiva controversa. La loro politica commerciale sarebbe infatti consistita da quindici anni, nel commercializzare ogni tre anni un nuovo prodotto di diversificazione. Secondo la Lancaster, la prosecuzione di una siffatta politica è oggi compromessa giacché ogni potenziale controparte commerciale delle ricorrenti non accetterà di concludere un contratto di licenza senza essere certa di poter profittare della reputazione del marchio «Davidoff».

50.
    Infine, la Markenverband rileva che la Corte ha di recente deciso che l'efficacia diretta di una direttiva adottata in base all'art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE), non è contraddetta dalla circostanza che gli Statimembri, tenuto conto della base giuridica della direttiva, hanno la facoltà di chiedere una deroga alla sua attuazione (sentenza della Corte 1° giugno 1999, causa C-319/97, Kortas, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 22 e 23).

51.
    I convenuti e gli intervenienti a loro sostegno ritengono che le ricorrenti non siano direttamente riguardate dalla direttiva controversa.

Giudizio del Tribunale

52.
    Il presupposto che il privato sia direttamente riguardato dal provvedimento comunitario contestato implica che quest'ultimo produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del privato e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua attuazione, avendo tale attuazione carattere meramente automatico e derivando dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I-2309, punto 43).

53.
    Il Tribunale deve quindi accertare se la direttiva controversa produca, di per sé, effetti sulla situazione giuridica delle ricorrenti.

54.
    In proposito, occorre ricordare che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un privato e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso (sentenze della Corte Marshall, citata, punto 48; 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Racc. pag. 3969, punto 9; Faccini Dori, citata, punto 25, e 7 marzo 1996, causa C-192/94, El Corte Inglés, Racc. pag. I-1281, punto 15). Ne consegue che una direttiva che, come nel caso di specie, costringe gli Stati membri ad imporre obblighi ad operatori economici non può, di per sé, prima dell'adozione dei provvedimenti statali di trasposizione e indipendentemente da questi, incidere direttamente sulla situazione giuridica di tali operatori economici, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.

55.
    Le ricorrenti sostengono, tuttavia, che la direttiva controversa incide direttamente su di esse già prima della sua trasposizione.

56.
    Esse sostengono, in primo luogo, basandosi sulla citata sentenza Inter-Environnement Wallonie, che esiste un principio generale di diritto secondo cui tanto gli enti di diritto pubblico degli Stati membri quanto tutti i soggetti di diritto privato sono tenuti ad astenersi, in pendenza del termine per la trasposizione di una direttiva, dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa.

57.
    In proposito, è sufficiente rilevare che tale obbligo, che imcombe agli Stati membri secondo la citata sentenza della Corte Inter-Environnement Wallonie, non può essere esteso ai privati. Esso, infatti, è basato sull'art. 5, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 10, secondo comma, CE), il quale dispone che gli Statimembri «si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi» del Trattato, e sull'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE), il quale dispone che «la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi» (sentenza Inter-Environnement Wallonie, citata, punto 45), quindi su disposizioni i cui destinatari sono soltanto gli Stati membri, esclusi i privati. Estendere la soluzione adottata nella sentenza soprammenzionata ai privati significherebbe riconoscere alla Comunità il potere di sancire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo nei casi in cui le è attribuito il potere di adottare i regolamenti (sentenza Faccini Dori, citata, punto 24). Come è stato ricordato supra, nel punto 54, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un privato.

58.
    Questo argomento dev'essere quindi respinto.

59.
    In secondo luogo, l'Una Film ritiene, nonostante il suo status d'impresa privata, di far parte della sfera statale austriaca e di essere tenuta, in tali circostanze e in conformità alla soluzione adottata nella citata sentenza Inter-Environnement Wallonie, a rispettare la direttiva 98/43 in pendenza del termine previsto per la sua trasposizione. A sostegno di quest'argomentazione, essa si richiama alla citata sentenza Foster e a.

60.
    Occorre tuttavia rilevare che l'Una Film non può richiamarsi utilmente a quest'ultima sentenza, nella quale la Corte ha precisato che le norme di una direttiva idonee a produrre effetti diretti possono essere invocate nei confronti di «un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, è stato incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest'ultima, un servizio di interesse pubblico e che dispone a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti tra singoli» (sentenza Foster e a., citata, punto 20 e dispositivo). Infatti, nel caso di specie, anche ammettendo che, nonostante l'abolizione del monopolio legale della vendita dei prodotti del tabacco in Austria e la privatizzazione dell'impresa Austria Tabak, questa possa, se del caso con riferimento alla citata sentenza Commissione/Irlanda, invocata dall'Una Film, essere considerata pubblica autorità ai sensi della citata sentenza Foster e a., l'Una Film non dimostra né d'altronde sostiene che l'oggetto della sua attività commerciale di cui trattasi, cioè la distribuzione nelle sale cinematografiche di film pubblicitari per prodotti del tabacco, di cui è incaricata dalla Austria Tabak, costituisca un servizio d'interesse pubblico, che tale attività sia esercitata in forza non già di contratti di diritto privato, bensì di atti della pubblica autorità e che essa disponga, a questo scopo, di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti tra privati.

61.
    Anche questo argomento deve quindi essere respinto.

62.
    In terzo luogo, le ricorrenti si riferiscono alle ripercussioni economiche che subiscono o rischieranno di subire a causa dell'imminenza della trasposizione della direttiva controversa. Cionondimeno, tali effetti, anche ammettendo che siano la conseguenza diretta della stessa direttiva e non già dell'anticipazione da parte degli operatori economici della trasposizione di questa da parte degli Stati membri, non si producono comunque sulla situazione giuridica, ma unicamente sulla situazione di fatto delle ricorrenti.

63.
    Questo argomento deve quindi essere del pari respinto.

64.
    Le ricorrenti sostengono poi che la direttiva controversa inciderà direttamente su di esse a seguito della sua trasposizione, quindi indipendentemente dai provvedimenti nazionali di trasposizione. Infatti, la direttiva 98/43 vieterebbe la pubblicità per i prodotti del tabacco senza lasciare agli Stati membri un qualsiasi potere discrezionale. Essa vieterebbe anche la pubblicità per i prodotti diversi da quelli del tabacco commercializzati sotto il nome di un prodotto del tabacco pur lasciando, certamente, la possibilità agli Stati membri di derogare al divieto. Il divieto sarebbe quindi il principio, mentre la deroga sarebbe solo una facoltà che presuppone una decisione specifica degli Stati membri ed il concorso di condizioni rigorose. Così, la deroga non potrebbe applicarsi ad un prodotto commercializzato per la prima volta, sotto la denominazione di un prodotto del tabacco, dopo il 30 luglio 1998, data di entrata in vigore della direttiva 98/43. In caso di deroga, gli Stati membri dovrebbero, comunque, imporre una modifica grafica dei marchi con cui sono commercializzati i prodotti diversi dai prodotti del tabacco.

65.
    Il Tribunale ricorda anzitutto che, secondo la giurisprudenza citata supra, nel punto 54, la direttiva controversa non può creare, di per sé, a carico delle ricorrenti l'obbligo di astenersi da qualsiasi pubblicità per i prodotti del tabacco o per i prodotti diversi da quelli del tabacco. Tale obbligo può sorgere solo dagli atti di trasposizione adottati dagli Stati membri.

66.
    L'argomento ricavato, in proposito, dalla citata sentenza Kortas è infondato. Secondo tale sentenza, l'effetto diretto di una direttiva adottata, come nel caso di specie, in base all'art. 100 A del Trattato non è contraddetto dalla circostanza che gli Stati membri dispongono, tenuto conto della base giuridica della direttiva, della facoltà di concedere, a talune condizioni, una deroga al divieto della pubblicità per i prodotti diversi dai prodotti del tabacco. Ora, la soluzione adottata nella soprammenzionata sentenza si richiama esclusivamente alla facoltà dei privati d'invocare una direttiva nei confronti di uno Stato membro ed è stato rilevato supra che una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un privato e non può quindi essere invocata in quanto tale nei confronti di questo.

67.
    Occorre rilevare poi, in subordine, che gli Stati membri sono liberi di autorizzare la pubblicità per i prodotti diversi da quelli del tabacco commercializzati in buonafede, prima del 30 luglio 1998, con la denominazione di un prodotto del tabacco, il che riguarda la Salamander, le società Davidoff e, in parte, l'Una Film.

68.
    Per tali prodotti un eventuale divieto della pubblicità in uno Stato membro risulterebbe quindi, in ogni caso, non dalla direttiva controversa, bensì dalla decisione discrezionale di tale Stato membro di non avvalersi della facoltà di deroga riservata dalla suddetta direttiva.

69.
    Per gli stessi prodotti una deroga al divieto della pubblicità da parte di uno Stato membro risulterebbe del pari, in ogni caso, dalla decisione discrezionale di tale Stato membro di esercitare tale facoltà di deroga. E' vero che, in tal caso, lo Stato membro è tenuto ad imporre, ai sensi dell'art. 3, n. 2, secondo comma, della direttiva controversa, che il nome di tali prodotti sia utilizzato «sotto un aspetto chiaramente distinto da quello utilizzato per il prodotto del tabacco». Ora, quest'obbligo dello Stato membro è solo un corollario della predetta decisione discrezionale e la sua applicazione si effettua, tenuto conto della formulazione molto generica dell'articolo citato, nell'ambito di un ampio potere discrezionale dello Stato membro.

70.
    Da quanto precede deriva che la direttiva 98/43, che costringe gli Stati membri ad imporre obblighi agli operatori economici, non può di per sé far sorgere tali obblighi a carico delle ricorrenti e non può quindi riguardarle direttamente. In subordine, essa lascia agli Stati membri un potere discrezionale tale da escludere che le ricorrenti siano direttamente riguardate dalla suddetta direttiva. Ne consegue che questa, di per sé, non produce effetti sulla situazione giuridica delle ricorrenti, contrariamente al criterio definito nella citata sentenza Dreyfus/Commissione.

71.
    Di conseguenza, i ricorsi sono irricevibili e quindi, senza che sia necessario accertare se le ricorrenti siano individualmente riguardate dalla direttiva controversa, devono essere respinti.

Sulla congruità della tutela giurisdizionale

72.
    Le ricorrenti sostengono che, nel caso in cui i loro ricorsi fossero dichiarati irricevibili, un'adeguata tutela giurisdizionale non potrebbe essere loro garantita nell'ambito di un ricorso contro leggi o provvedimenti amministrativi nazionali di trasposizione.

73.
    In primo luogo, esse contestano l'esistenza e, comunque, l'efficacia, nella maggior parte dei sistemi giurisdizionali nazionali, di ricorsi avverso gli atti di trasposizione di una direttiva e avverso gli effetti prodotti da questa anteriormente alla sua trasposizione. In secondo luogo, esse ritengono che il procedimento di rinvio pregiudiziale, cui ricorsi proposti dinanzi ai giudici nazionali potrebbero dar luogo, non siano un'alternativa soddisfacente ad un'azione diretta di annullamento rivolta contro una direttiva, che sarebbe un mezzo giuridico più rapido e più efficace perla tutela di un diritto. La Salamander e le società del gruppo Alma Media aggiungono che tale situazione impedirebbe loro di fare risolvere la questione della validità della direttiva 98/43 entro un termine ragionevole e le priverebbe di un ricorso effettivo, di guisa che sussisterebbe violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

74.
    Per quanto riguarda l'argomento relativo alla mancanza di rimedi giurisdizionali nazionali che consentano, se del caso, una verifica della validità della direttiva impugnata tramite il rinvio pregiudiziale basato sull'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), il Tribunale sottolinea che il principio della parità di tutti gli amministrati per quanto riguarda i presupposti per adire il giudice comunitario mediante ricorso di annullamento postula che tali presupposti non dipendano da circostanze proprie del sistema giurisdizionale di ciascuno Stato membro. Al riguardo, va rilevato del resto che, in forza del principio di leale collaborazione sancito dall'art. 5 del Trattato, gli Stati membri sono tenuti a contribuire a realizzare il sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti istituito dal Trattato CE e inteso ad affidare al giudice comunitario il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie (sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 23, e ordinanza del Tribunale 23 novembre 1999, causa T-173/98, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 62). Tali elementi non possono tuttavia indurre il Tribunale a discostarsi dal sistema di rimedi giurisdizionali istituito dall'art. 173, quarto comma, del Trattato, come chiarito dalla giurisprudenza, e a trascendere i limiti della sua competenza stabiliti da questa disposizione.

75.
    Per quanto riguarda l'argomento relativo all'inefficacia relativa del rinvio pregiudiziale rispetto al ricorso di annullamento, occorre rilevare che questa circostanza, ammesso che sia provata, non può autorizzare il Tribunale a sostituirsi al potere costituente comunitario per procedere ad una modifica del sistema di rimedi giuridici e di procedimenti istituito dagli artt. 173 e 177 del Trattato nonché dall'art. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e diretto ad affidare alla Corte e al Tribunale il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni. Essa non consente in nessun caso di dichiarare ricevibile un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica sprovvista dei requisiti stabiliti dall'art. 173, quarto comma, del Trattato (ordinanze della Corte Asocarne/Consiglio, citata, punto 26, e 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 38).

76.
    Occorre aggiungere che dinanzi alla Corte pende attualmente, quindi prima della scadenza del termine previsto per la trasposizione della direttiva controversa, un procedimento pregiudiziale vertente su una questione di validità, promosso il 2 marzo 1999 dalla High Court of Justice (Regno Unito) (causa C-74/99).

77.
    Peraltro, non risulta che le ricorrenti siano prive di qualsiasi legittimazione ad agire contro le eventuali conseguenze della direttiva 98/43. Infatti, le interessate possono comunque, se si ritengono vittime di un danno derivante direttamente da tale atto, metterlo in discussione nell'ambito del procedimento per responsabilità extracontrattuale previsto dall'art. 178 del Trattato e dall'art. 215 del Trattato CE (divenuto art. 288 CE) (ordinanza della Corte 18 dicembre 1997, causa C-409/96 P, Sveriges Betodlares Centralförening e Henrikson/Commissione, Racc. pag. I-7531, punto 52).

78.
    Il principio generale di diritto comunitario secondo cui ogni persona i cui diritti e le cui libertà siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo, che s'ispira all'art. 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è pertanto rispettato nel caso di specie.

79.
    Ne consegue che i ricorsi proposti dalla Salamander, dall'Una Film, dalle società del gruppo Alma Media e dalle società Davidoff devono essere dichiarati irricevibili.

80.
    Alla luce di tale conclusione, le domande con cui le ricorrenti invitano il Tribunale a declinare la propria competenza per le cause T-172/98 e da T-175/98 a T-177/98, affinché la Corte possa statuire sulle domande di annullamento, sono divenute prive di oggetto.

Sulle spese

81.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle alle spese sostenute dal Parlamento e dal Consiglio, in conformità alle conclusioni di questi ultimi.

82.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni che sono intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Quindi, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, il Regno Unito e la Commissione devono sopportare le proprie spese.

83.
    Dato che la Markenverband, la Manifattura Lane Gaetano Marzotto e Figli e la Lancaster non hanno chiesto la condanna delle ricorrenti alle spese connesse al loro intervento, esse devono sopportare le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Le cause T-172/98 e da T-175/98 a T-177/98 sono riunite ai fini della sentenza.

2)    I ricorsi sono irricevibili.

3)    Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese e, in solido, quelle sostenute dal Parlamento e dal Consiglio.

4)    La Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, il Regno Unito e la Commissione sopporteranno le proprie spese.

5)    La Markenverband eV, la Manifattura Lane Gaetano Marzotto e Figli SpA e la Lancaster BV sopporteranno le proprie spese.

Lenaerts                Azizi                    Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 giugno 2000.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingue processuali: l'inglese e il tedesco.

Racc.