Language of document : ECLI:EU:F:2015:72

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(Seconda Sezione)

30 giugno 2015

Causa F‑64/13

Z

contro

Corte di giustizia dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto informativo – Redazione tardiva del rapporto informativo – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale Z chiede, da un lato, l’annullamento del suo rapporto informativo per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008, nonché della decisione di rigetto del reclamo proposto contro detto rapporto informativo e, dall’altro, la condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea al risarcimento del danno morale che la stessa ricorrente afferma di aver subito.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Z sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Esistenza di divergenze tra un funzionario e il suo superiore gerarchico – Irrilevanza in ordine alla capacità di quest’ultimo di valutare i meriti dell’interessato

(Statuto dei funzionari, artt. 11 bis e 43)

2.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Libertà d’espressione – Divulgazione di fatti che possono far presumere l’esistenza di un’attività illecita o di una mancanza grave – Tutela del funzionario che ha comunicato tali fatti – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 22 bis, § 3)

3.      Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Redazione – Dialogo tra il valutatore e il valutato – Necessità di un contatto diretto

(Statuto dei funzionari, art. 43)

4.      Corte di giustizia dell’Unione europea – Obbligo di indipendenza dei giudici dell’Unione – Portata – Esercizio di funzioni relative all’amministrazione interna dell’istituzione – Ammissibilità

(Art. 257, comma 4, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 4, comma 1)

1.      Sebbene non si possa escludere che divergenze tra un funzionario e il suo superiore gerarchico possano creare una certa irritazione in quest’ultimo, tale eventualità non implica, in quanto tale, che il superiore gerarchico non sia più in grado di valutare oggettivamente i meriti dell’interessato. Inoltre, neanche la circostanza che un agente abbia presentato una denuncia per molestie contro il funzionario che deve valutare le sue prestazioni professionali può, in quanto tale, al di fuori di altre circostanze, essere tale da mettere in discussione l’imparzialità della persona interessata dalla denuncia.

(v. punti 71 e 77)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza Combescot/Commissione, T‑249/04, EU:T:2007:261, punto 71, e giurisprudenza ivi citata

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Bogusz/Frontex, F‑5/12, EU:F:2013:75, punto 76, e BY/AESA, F‑81/11, EU:F:2013:82, punto 72

2.      Ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto, il funzionario che informa i propri superiori gerarchici di fatti che possono lasciar presumere una possibile attività illecita di cui egli è venuto a conoscenza nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni non può essere penalizzato dall’istituzione, nella misura in cui abbia agito in buona fede. Tuttavia, tale disposizione non offre all’agente in questione una tutela contro qualsiasi decisione che possa recargli pregiudizio, ma solo contro le decisioni relative alle denunce dal medesimo effettuate.

(v. punto 74)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Menghi/ENISA, F‑2/09, EU:F:2010:12, punto 139

3.      Un contatto diretto tra il dipendente valutato e il valutatore può favorire un dialogo franco e approfondito che consenta agli interessati, da un lato, di soppesare con esattezza la natura, le ragioni e la portata delle loro eventuali divergenze e, dall’altro, di giungere a una migliore comprensione reciproca, a fortiori laddove sia necessario rimediare a una situazione personale molto compromessa.

(v. punto 93)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenze Ferrer de Moncada/Commissione, T‑16/03, EU:T:2004:283, punto 45, e Lo Giudice/Commissione, T‑27/05, EU:T:2007:321, punto 49

4.      L’articolo 4, primo comma, dello Statuto della Corte è volto a garantire l’indipendenza dei giudici, sia durante sia dopo l’esercizio delle loro funzioni, in particolare rispetto agli Stati membri o alle altre istituzioni dell’Unione. Non si può tuttavia desumere da tale disposizione che sussista un’impossibilità di esercitare funzioni relative all’amministrazione interna dell’istituzione. L’esercizio da parte dei giudici di tali funzioni, infatti, non pregiudica la loro indipendenza e consente di garantire l’autonomia amministrativa dell’istituzione.

Infine, quando decidono su una controversia sollevata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, i membri di tale Tribunale agiscono nella loro qualità di giudici e nella piena indipendenza dell’esercizio delle loro funzioni garantita sia dai trattati, segnatamente dal quarto comma dell’articolo 257 TFUE, sia dallo Statuto della Corte.

(v. punti 120 e 122)