Ricorso proposto il 26 febbraio 2021 – Commissione europea / Irlanda
(Causa C-126/21)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Tomkin e S. Grünheid, agenti)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
dichiarare che, non avendo adottato tulle le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro 2009/829/GAI, del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare 1 o, in ogni caso, avendo omesso di notificare tali disposizioni alla Commissione, l’Irlanda è venuta meno ai suoi obblighi discendenti dall’articolo 27 della decisione quadro;
condannare l’Irlanda alle spese.
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dell’articolo 27 della decisione quadro 2009/829/GAI, gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della decisione quadro entro il 1° dicembre 2012 e notificare alla Commissione tali misure.
La Commissione considera che l’Irlanda ha violato i suoi obblighi discendenti dall’articolo 27 della decisione quadro del Consiglio 2009/829/GAI non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro o, in ogni caso, non avendo notificato tali decisioni alla Commissione.
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1 GU 2009, L 294, pag. 20.