Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 15 dicembre 2010 – Epcos / UAMI – Epco Sistemas (EPCOS)
(causa T‑132/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo EPCOS – Marchio nazionale figurativo anteriore epco SISTEMAS – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Uso effettivo del marchio anteriore – Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 88‑89)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 19 gennaio 2009 (procedimento R 1088/2008‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Epco Sistemas, SL e l’Epcos AG. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Epcos AG |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio figurativo EPCOS, per prodotti delle classi 6 e 9 – domanda di registrazione n. 4133799 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: | Epco Sistemas, SL |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: | Marchio figurativo spagnolo E epco SISTEMAS, per prodotti della classe 9 |
Decisione della divisione di opposizione: | Parziale accoglimento dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | L’Epcos AG è condannata alle spese. |