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Ricorso proposto il 2 aprile 2009 - Farmeco / UAMI - Allergan (BOTUMAX)

(Causa T-131/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Farmeco SA Dermocosmetics, che opera come "Farmeco SA" (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Lyberis, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Allergan, Inc. (Irvine, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 febbraio 2009, procedimento R 60/2008-4, nella parte in cui la domanda di registrazione del marchio comunitario di cui trattasi è stata respinta relativamente a tutti i prodotti delle classi 3 e 5 e ad alcuni prodotti della classe 16;

respingere il ricorso presentato dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso contro la decisione della divisione di opposizione 26 ottobre 2007 e consentire la registrazione del marchio comunitario di cui trattasi relativamente a tutti i prodotti richiesti; e

condannare l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, incluse quelle sostenute nei procedimenti di opposizione e di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "BOTUMAX", per prodotti delle classi 3, 5 e 16 - domanda di registrazione n. 3 218 237

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: diverse registrazioni come marchio comunitario e nazionale del marchio denominativo o del segno "BOTOX" per prodotti e servizi rispettivamente delle classi 5, 16 e 42

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e parziale diniego della domanda di registrazione del marchio comunitario di cui trattasi

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94, poiché la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che vi sia rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi relativamente a prodotti identici o assai simili, nonostante sussistano differenze tra la percezione visiva e fonetica dei due segni; violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio 40/94, poiché la commissione di ricorso avrebbe erroneamente valutato che le condizioni per domandare la registrazione stabilite in detto articolo fossero rispettate.

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