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Ricorso presentato il 7 settembre 2010 - Mamoli Robinetteria/Commissione

(Causa T-376/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Mamoli Robinetteria SpA (Milano, Italia) (rappresentante: F. Capelli, avvocato, M. Valcada, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare l'articolo 1 della decisione della Commissione europea del 23 giugno 2010, C (2010) 4185 DEF relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE, notificata, caso COMP/39092 - Ceramiche sanitarie e rubinetteria nella parte in cui accerta a carico di Mamoli Robinetteria spa la violazione dell'articolo 101 TFUE e, di conseguenza, l'articolo 2 della medesima decisione nella parte in cui infligge a Mamoli Robinetteria spa il pagamento di un'ammenda pari al 10% del fatturato complessivo dell'anno 2009, in seguito ridotto in virtù della specifica situazione di Mamoli, a 1.041.531 euro.

Annullare l'articolo 2 della decisione della Commissione europea del 23 giugno 2010, C (2010) 4185 DEF relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE, notificata, caso COMP/39092 - Ceramiche sanitarie e rubinetteria, ricalcolando l'ammenda e riducendola ad un importo pari all'0.3% del fatturato di Mamoli Robinetteria relativo all'anno 2003 o, comunque, alla minor somma rispetto alla sanzione irrogata, che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà opportuno.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente litigio è la stessa della causa T-364/10, Duravit e.a./Commissione e T-368/10 Rubinetteria Cisal/Commissione.

A sostegno del ricorso la parte ricorrente invoca i seguenti motivi.

Violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e del principio della parità di trattamento, nella misura in cui le altre parti del procedimento avrebbero potuto esporre argomenti difensivi in merito a circostanze non segnalate a Mamoli. È inoltre contestato che gli addebiti siano anche formulati sulla base di documenti classificati come riservati e non consultabili dalle difese.

Violazione del principio di legalità del combinato disposto degli articoli 101-105 del TFUE, nonché dell'articolo 23 del regolamento n. 1/2003 del Consiglio1. Su questo punto la ricorrente ritiene che la Commissione, in assenza di un atto del legislatore europeo, non abbia alcun potere di prevedere la concessione di immunità parziali e totali ad imprese e di fondare su una tale comunicazione una procedura in materia antitrust che si conclude con l'irrogazione di pesanti sanzioni.

Violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 2 del regolamento Ce n. 1/2003.

La ricorrente sostiene, a questo riguardo, che la Commissione ha commesso nel corso dell'indagine rilevanti errori ignorando le specificità del mercato italiano (es. struttura, caratteristiche, ruolo dei grossisti) e riconducendo la situazione presente sul mercato italiano a quella esistente su quello tedesco. Tale errore avrebbe inficiato le conclusioni della Commissione in merito all'esistenza sul mercato italiano di un cartello in materia di fissazione dei prezzi. Inoltre la Commissione, a causa degli errori denunciati, non avrebbe assolto l'onere della prova sulla stessa incombente.

Per quanto riguarda l'ammontare dell'ammenda, la ricorrente afferma che la Commissione non avrebbe correttamente valutato la sua effettiva condotta e la sua incidenza nell'ambito dell'infrazione contestata, non preso in considerazione come dovuto la grave situazione economica in cui essa si trova.

La ricorrente sostiene che la Commissione, pur avendo compreso che Mamoli si trova realmente in una grave situazione economica che mina la capacità contributiva dell'azienda, ha adottato una decisione inidonea a raggiungere l'obiettivo di cui alla premessa.

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1 - Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1)