Ricorso proposto il 18 agosto 2009 - J & F Participações / UAMI - Fribo Foods (Friboi)
(Causa T-324/09)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: J & F Participações SA (Sorocaba, Brasile) (rappresentante: avv. A. Fernández Fernández-Pacheco)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fribo Foods Ltd (Wrexham, Regno Unito)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 aprile 2009, procedimento R 824/2008-1; e
condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "Friboi", per prodotti della classe 29
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione del Regno Unito del marchio denominativo "FRIBO", per prodotti della classe 29; registrazione del Regno Unito del marchio figurativo "Fribo", per prodotti della classe 29; registrazione tedesca del marchio denominativo "FRIBO", per prodotti della classe 29; registrazione tedesca del marchio figurativo "FRIBO", per prodotti della classe 29; registrazione francese del marchio denominativo "FRIBO", per prodotti della classe 29; registrazione francese del marchio figurativo "FRIBO", per prodotti della classe 29; registrazione italiana del marchio denominativo "FRIBO", per prodotti della classe 29; registrazione italiana del marchio figurativo "FRIBO", per prodotti della classe 29
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse rischio di confusione tra i marchi interessati; violazione dell'art. 42 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente tenuto conto di prove dell'utilizzo addotte dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso che non rispettavano i requisiti della disposizione menzionata e non indicavano il luogo, il tempo, la portata e la natura dell'utilizzo.
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