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Ricorso proposto il 18 agosto 2009 - J & F Participações / UAMI - Fribo Foods (Friboi)

(Causa T-324/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: J & F Participações SA (Sorocaba, Brasile) (rappresentante: avv. A. Fernández Fernández-Pacheco)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fribo Foods Ltd (Wrexham, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 aprile 2009, procedimento R 824/2008-1; e

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "Friboi", per prodotti della classe 29

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione del Regno Unito del marchio denominativo "FRIBO", per prodotti della classe 29; registrazione del Regno Unito del marchio figurativo "Fribo", per prodotti della classe 29; registrazione tedesca del marchio denominativo "FRIBO", per prodotti della classe 29; registrazione tedesca del marchio figurativo "FRIBO", per prodotti della classe 29; registrazione francese del marchio denominativo "FRIBO", per prodotti della classe 29; registrazione francese del marchio figurativo "FRIBO", per prodotti della classe 29; registrazione italiana del marchio denominativo "FRIBO", per prodotti della classe 29; registrazione italiana del marchio figurativo "FRIBO", per prodotti della classe 29

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse rischio di confusione tra i marchi interessati; violazione dell'art. 42 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente tenuto conto di prove dell'utilizzo addotte dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso che non rispettavano i requisiti della disposizione menzionata e non indicavano il luogo, il tempo, la portata e la natura dell'utilizzo.

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