Language of document : ECLI:EU:T:2011:15





Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 21 gennaio 2011 – Vtesse Networks / Commissione

(causa T‑54/07)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Telecomunicazioni – Imposta sui beni immobili delle imprese nel Regno Unito – Decisione che dichiara che la misura controversa non costituisce aiuto – Insussistenza di interesse individuale – Irricevibilità»

1.                     Procedura – Intervento – Ampiezza dei diritti processuali dell’interveniente a seconda della data di presentazione dell’istanza d’intervento (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 6) (v. punto 51)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che chiude un procedimento in materia di aiuti – Impresa concorrente dell’impresa beneficiaria dell’aiuto – Legittimazione ad agire – Presupposti (Artt. 88, n. 2, CE e 230, quarto comma, CE) (v. punti 88‑90, 92‑93, 95, 98)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 12 ottobre 2006, 2006/951/CE, relativa all’aiuto statale C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004), concernente l’applicazione dell’imposta sui beni immobili delle imprese all’infrastruttura di telecomunicazioni nel Regno Unito (GU L 383, pag. 70).

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Vtesse Networks Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l’AboveNet Communications UK Ltd, la Gamma Telecom Ltd, la VTL (UK) Ltd e la British Telecommunications plc sopporteranno le proprie spese.