Language of document : ECLI:EU:T:2008:420

Causa T‑51/07

Agrar-Invest-Tatschl GmbH

contro

Commissione delle Comunità europee

«Recupero di dazi all’importazione — Zucchero originario della Croazia — Art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — Buona fede»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Competenza del giudice comunitario — Domanda diretta a ottenere un’ingiunzione di adottare provvedimenti specifici — Irricevibilità

(Artt. 231 CE e 233 CE)

2.      Risorse proprie delle Comunità europee — Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione

3.      Procedura — Provvedimenti istruttori — Deduzioni istruttorie tardive — Presupposti

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 1)

4.      Risorse proprie delle Comunità europee — Sgravio dei dazi all’importazione

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 220, n. 2, lett. b), e 239; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

1.      Il Tribunale non è competente a rivolgere ordini alle istituzioni comunitarie. Infatti, conformemente all’art. 231 CE, il Tribunale ha unicamente la possibilità di annullare l’atto impugnato. Spetta poi all’istituzione interessata, ai sensi dell’art. 233 CE, prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza del Tribunale comporta. Tale limitazione del controllo di legittimità vale per tutti i settori di contenzioso che il Tribunale è competente a conoscere.

(v. punti 27-28)

2.      L’art. 220, n. 2, lett. b), quarto comma, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, stabilisce che il debitore può invocare la sua buona fede soltanto «qualora [egli] possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale». Consegue da tale disposizione che il debitore deve obbligatoriamente essere stato in buona fede durante il periodo delle operazioni commerciali interessate. Quindi, la data determinante quando si prende in considerazione la buona fede del debitore è quella dell’importazione. Il debitore non può sostenere che la sua buona fede sia stata ripristinata retroattivamente in forza di eventi successivi alle importazioni di prodotti provenienti da un paese terzo, come ad esempio controlli che, vari mesi dopo che le importazioni sono state effettuate, hanno affermato l’autenticità e l’esattezza dei certificati EUR.1 rilasciati per queste ultime. In realtà, la nozione di buona fede «in merito all’autenticità ed esattezza dei certificati preferenziali controllati e confermati a posteriori» è priva di senso.

(v. punti 47, 49, 51)

3.      Conformemente alle disposizioni dell’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, le parti possono proporre mezzi di prova a sostegno della loro argomentazione nella replica e nella controreplica, ma il Tribunale non accetta il deposito di mezzi di prova dopo la controreplica se non in circostanze eccezionali, ovverosia se chi propone la prova non poteva disporre delle prove in questione prima della chiusura della fase scritta del procedimento o se le produzioni di prova tardive della controparte giustificano un completamento del fascicolo così da garantire il rispetto del principio del contraddittorio.

(v. punto 57)

4.      Se è pur vero che gli artt. 220, n. 2, lett. b), e 239 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, perseguono lo stesso fine, essi però non coincidono. Il primo articolo, infatti, ha una finalità più limitata rispetto al secondo, avendo unicamente lo scopo di tutelare il legittimo affidamento del debitore quanto alla fondatezza di tutti gli elementi che giustificano la decisione di procedere o meno ad una contabilizzazione a posteriori dei diritti doganali. Per contro, l’art. 239 rappresenta una clausola generale di equità.

Poiché i due articoli rappresentano disposizioni distinte, i cui criteri di applicazione sono differenti, in applicazione dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente non può limitarsi a richiamare gli argomenti che si riferiscono all’art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92 al fine di motivare le proprie conclusioni in merito all’art. 239 del medesimo regolamento.

(v. punti 58-59)