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Ricorso proposto il 23 luglio 2021 – Thomas e Julien / Consiglio

(Causa T-442/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Rhiannon Thomas (Londra, Regno Unito), Michaël Julien (Weybridge, Regno Unito) (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’accordo sugli scambi commerciali firmato il 30 dicembre 2020 dal Consiglio dell’Unione europea e dal governo britannico e la decisione n. 2021/689 relativa alla sua sottoscrizione adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 29 aprile 2021, nella misura in cui tali atti approvano l’articolo COMPROV.16 e non garantiscono il mantenimento della libertà di circolazione a favore dei cittadini britannici che hanno vincoli familiari e patrimoniali stretti sul territorio dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo VSTV.1;

condannare l’Unione europea al pagamento integrale delle spese del procedimento, compresi gli onorari di avvocato per l’importo di EUR 5 000.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dello Stato di diritto da parte dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (in prosieguo: l’«accordo»). Al proposito, i ricorrenti rilevano che l’articolo COMPROV.16 di detto accordo esclude la quasi totalità delle disposizioni da qualsivoglia possibilità di sindacato giurisdizionale, in particolare dinanzi al giudice dell’Unione.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali delle persone che hanno mantenuto vincoli familiari e patrimoniali stretti nell’Unione europea. Tale motivo è suddiviso in tre parti.

La prima parte verte sulla violazione del diritto dei ricorrenti alla certezza del diritto, in quanto la situazione stabile di cui essi avevano goduto pacificamente e liberamente per decenni è stata sostituita da una situazione instabile.

La seconda parte verte sulla violazione del principio di uguaglianza, sulla base del rilievo che l’accordo equipara situazioni molto diverse, determinando così discriminazioni fondate sulla nazionalità.

La terza parte verte sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto l’accordo non tiene conto delle conseguenze dell’obbligo di visto per soggiorni di lunga durata sulla situazione dei ricorrenti, in particolare per quanto riguarda la loro vita privata e familiare.

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