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Ricorso proposto il 23 luglio 2021 – UBS Group e UBS / Commissione

(Causa T-441/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: UBS Group AG (Zurigo, Svizzera), UBS AG (Zurigo) (rappresentanti: D. Wood e I. Ioannidis, avvocati)

Resistente: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato, nonché annullare la decisione della Commissione del 20 maggio 2021 C(2021) 3489 final relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.40324 — Titoli di Stato europei); o, in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda a EUR 51,3 milioni conformemente alla metodologia relativa al valore netto negoziato proposta dall’UBS; oppure ridurre tale importo a EUR 60,6 milioni conformemente alla metodologia del valore netto negoziato corretto proposta dall’UBS; oppure ridurre l’ammenda almeno del 65% in conseguenza degli errori e delle inesattezze rilevate nella metodologia adottata dalla Commissione; e

condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese e di quelle dell’UBS.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha applicato le norme UE generalmente applicabili al calcolo del fatturato degli istituti finanziari, violando così i principi generali della parità di trattamento e del legittimo affidamento.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente disatteso gli orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende 1 in modo arbitrario e non sufficientemente motivato, in violazione della pertinente giurisprudenza e del diritto di essere sentita dell’UBS.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha fornito una motivazione sufficiente a sostegno della propria scelta della metodologia.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha utilizzato i migliori dati disponibili nel calcolo del valore delle vendite dell’UBS.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha applicato la propria metodologia in modo significativamente errato, nonché viziato da una serie di inesattezze ed errori sostanziali che hanno determinato l’imposizione di un’ammenda sproporzionatamente elevata a carico dell’UBS.

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1 Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, L 210, pag. 2).