Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 24 settembre 2021 – Pilatus Bank / BCE
(causa T‑139/19)
«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Revoca della licenza – Compiti attribuiti alla BCE – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1. Procedimento giurisdizionale – Eccezione di irricevibilità – Potere del Tribunale di respingere un ricorso nel merito senza statuire sull’eccezione di irricevibilità – Portata del suo potere discrezionale
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 126 e 130)
(v. punto 23)
2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Entità privata dell’autorizzazione richiesta per l’accesso all’attività di ente creditizio – Competenza della BCE ad esercitare compiti di vigilanza prudenziale nei confronti di una siffatta entità – Assenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, art. 4, § 1; regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 2, punti 1 e 3, 3, § 3, 4 e 14, §§ 1 e 5; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, art. 9, § 1)
(v. punti 35-41)
Oggetto
| Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della BCE del 21 dicembre 2018 in cui essa dichiarava alla ricorrente di non essere più competente ad esercitare la sua vigilanza prudenziale diretta e ad adottare provvedimenti che la riguardano |
Dispositivo
2) | | La Pilatus Bank plc è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE). |