Language of document : ECLI:EU:C:2019:141

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 26 febbraio 2019 (1)

Causa C33/18

V

contro

Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants,

Securex Integrity ASBL

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi, Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Disposizioni transitorie – Articolo 87, paragrafo 8 – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 14 quater, lettera b) – Deroghe al principio di unicità della legislazione applicabile – Doppia affiliazione – Presentazione di una domanda ai fini dell’assoggettamento alla legislazione nazionale applicabile in forza del regolamento n. 883/2004»






1.        La presente causa riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi, Belgio) concernente l’interpretazione dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2).

2.        Si tratta di una disposizione transitoria, intesa a disciplinare situazioni in cui, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, il 1o maggio 2010, una persona venga assoggettata alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione era soggetta in forza del precedente regolamento (CEE) n. 1408/71 (3) abrogato e sostituito dal regolamento n. 883/2004.

3.        La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice del rinvio mira a chiarire, sostanzialmente, se l’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 si applichi ad un caso, come quello pendente dinanzi ad esso, riguardante una persona, il sig. V, che, al momento dell’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, esercitava un’attività subordinata in uno Stato membro e un’attività autonoma in un altro Stato membro, essendo in tal modo soggetto a una doppia affiliazione. È la prima volta che la Corte è chiamata a interpretare tale disposizione transitoria del regolamento n. 883/2004.

I.      Contesto normativo

4.        L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 ha codificato il principio di unicità della legislazione applicabile e disponeva che «[l]e persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatt[o] salv[o l’articolo 14 quater]».

5.        Tuttavia, in quanto deroga a tale principio, l’articolo 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto con il punto 1 dell’allegato VII del regolamento medesimo, prevedeva che il lavoratore che esercitava un’attività autonoma in Belgio e un’attività subordinata in un altro Stato membro fosse simultaneamente soggetto a due legislazioni diverse, vale a dire quella del luogo della sua attività subordinata e quella del luogo della sua attività autonoma.

6.        Il regolamento n. 883/2004, al suo articolo 11, paragrafo 1, ha confermato il principio di unicità della legislazione applicabile e ha abrogato tutte le eccezioni previste nel regolamento n. 1408/71.

7.        Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004, la «persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività subordinata (…)».

8.        L’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, intitolato «Disposizioni transitorie», così dispone:

«Se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento [n. 1408/71], tale persona continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo».

II.    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9.        Il sig. V ha lavorato in Belgio come avvocato fino al 30 settembre 2007. In quanto tale, era affiliato all’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Ente nazionale di previdenza sociale per lavoratori autonomi; in prosieguo: l’«INASTI») e alla cassa di previdenza sociale Securex Integrity ASBL (in prosieguo: la «Securex»).

10.      Il 30 settembre 2007, all’atto della messa in liquidazione dello studio legale per cui lavorava, il sig. V era nominato come uno dei liquidatori di tale studio legale e, contestualmente, ha cancellato la propria affiliazione alla Securex. Il giorno successivo, il 1o ottobre 2007, il medesimo iniziava a lavorare presso una società avente sede in Lussemburgo e, pertanto, a decorrere da tale data, risulta assoggettato alla previdenza sociale lussemburghese in quanto lavoratore subordinato.

11.      Nel 2010 l’INASTI chiedeva al sig. V delucidazioni sul suo mandato di liquidatore. Il sig. V rispondeva che i compensi che gli erano stati versati in qualità di liquidatore non comportavano né l’acquisizione da parte sua dello status di lavoratore autonomo né di persona soggetta allo statuto sociale dei lavoratori autonomi.

12.      Nel 2013 l’INASTI notificava alla Securex una decisione di regolarizzazione riguardante i redditi percepiti dal sig. V in qualità di liquidatore relativi agli anni 2008, 2009 e 2010. Su tale base, la Securex comunicava al sig. V che, dal 1o ottobre 2007, doveva essere riqualificato come persona soggetta a titolo complementare e che, di conseguenza, egli doveva pagare oltre EUR 35 000 a titolo di contributi previdenziali e maggiorazioni per il periodo 2007-2013.

13.      Il sig. V impugnava tale comunicazione dinanzi al tribunal du travail d’Arlon (Tribunale del lavoro di Arlon, Belgio). Al contempo, chiedeva alla Securex di non essere più assoggettato al regime di previdenza sociale complementare a decorrere dal 2014 e forniva la prova di aver esercitato il suo mandato di co-liquidatore a titolo gratuito dal 1o gennaio 2010.

14.      Avendo il tribunal du travail d’Arlon (Tribunale del lavoro di Arlon) respinto il suo ricorso, il sig. V interponeva appello dinanzi al giudice del rinvio avverso la sentenza di primo grado, facendo valere segnatamente che, alla luce del regolamento n. 883/2004, l’INASTI e la Securex non potevano esigere il versamento dei contributi controversi.

15.      Il giudice del rinvio si chiede se, in una situazione come quella del sig. V – in cui, peraltro, la decisione di assoggettare lo stesso al regime belga di previdenza sociale complementare è stata adottata retroattivamente nel dicembre 2013 –, quest’ultimo, per poter beneficiare dell’applicazione del regolamento n. 883/2004, fosse tenuto a presentare una domanda espressa entro un termine di tre mesi ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004.

16.      In tali circostanze, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 87, paragrafo 8, del [regolamento n. 883/2004] debba essere interpretato nel senso che la persona che, antecedentemente al 1o maggio 2010, abbia iniziato ad esercitare un’attività subordinata in Lussemburgo e un’attività autonoma in Belgio, deve, per essere soggetta alla legislazione applicabile ai sensi del regolamento n. 883/2004, presentare una domanda espressa a tal fine, anche se non è stata soggetta ad alcun obbligo contributivo in Belgio antecedentemente al 1o maggio 2010 ed è stata assoggettata alla legislazione belga sullo statuto sociale dei lavoratori autonomi soltanto retroattivamente, dopo la scadenza del termine di tre mesi decorrente dal 1o maggio 2010

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la domanda di cui all’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, presentata nelle circostanze sopra descritte, comporti l’applicazione della legislazione dello Stato competente ai sensi del regolamento n. 883/2004 con effetto retroattivo al 1o maggio 2010».

III. Analisi giuridica

17.      In via preliminare, occorre rilevare che, in risposta a una richiesta di chiarimenti da parte della Corte al giudice del rinvio ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, detto giudice ha precisato che, al momento dell’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, il sig. V. poteva essere considerato soggetto alla legislazione belga in quanto lavoratore autonomo, in base alla sua attività di liquidatore svolta per lo studio legale in liquidazione.

18.      Le questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio vanno quindi esaminate tenendo conto di tale premessa (4).

19.      Ciò precisato, le questioni pregiudiziali sollevano sostanzialmente la questione dell’applicabilità dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 in un caso come quello del sig. V.

20.      La prima questione è intesa a stabilire se la disposizione in parola debba essere interpretata nel senso che una persona la quale, al momento dell’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, vale a dire il 1o maggio 2010, esercitava, da un lato, un’attività subordinata in uno Stato membro (nella fattispecie, il Lussemburgo) essendo quindi assoggettata alla legislazione di tale Stato membro e, dall’altro, un’attività autonoma in Belgio essendo pertanto assoggettata alla legislazione belga in quanto lavoratore autonomo doveva, per essere soggetta alla legislazione applicabile in forza del regolamento n. 883/2004, presentare una domanda espressa a tal fine ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 8, del menzionato regolamento.

21.      In caso di risposta affermativa, la seconda questione mira a stabilire se una siffatta domanda, presentata in circostanze peculiari come quelle del caso di specie, comporti l’applicazione della legislazione applicabile in forza del regolamento n. 883/2004 con effetto retroattivo al 1o maggio 2010.

22.      Occorre, anzitutto, respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Regno del Belgio. Quest’ultimo sostiene che le due questioni pregiudiziali non corrispondono alla realtà e all’oggetto della controversia, e quindi sollevano un problema di natura puramente ipotetica.

23.      Orbene, a tal proposito, è opportuno rammentare che, secondo la giurisprudenza, quando le questioni poste dai giudici nazionali riguardano l’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire, a meno che non appaia in modo manifesto che la domanda di pronuncia pregiudiziale tende in realtà ad indurla a pronunciarsi mediante una controversia fittizia o a formulare pareri consultivi su questioni generali o astratte, che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con i reali termini o con l’oggetto della controversia, o ancora che la Corte non dispone degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (5).

24.      Per quanto concerne, in primo luogo, l’argomento del governo belga secondo cui le due questioni pregiudiziali si fonderebbero sull’erronea premessa di fatto che il sig. V non fosse soggetto ad alcun tipo di regime in Belgio antecedentemente al 1o maggio 2010, tale argomento è divenuto irrilevante a seguito della risposta del giudice del rinvio alla richiesta di chiarimenti menzionata al paragrafo 17 delle presenti conclusioni.

25.      In secondo luogo, e in ogni caso, dal fascicolo dinanzi alla Corte risulta inequivocabilmente che la questione se, per poter essere assoggettato esclusivamente alla legislazione stabilita a norma del regolamento n. 883/2004, vale a dire la legislazione lussemburghese, successivamente al 1o maggio 2010, il sig. V dovesse o meno presentare una domanda ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento medesimo e, in caso di risposta affermativa, la questione di quali siano le conseguenze della presentazione di una siffatta domanda diversi anni dopo detta data, incidono indubbiamente sulla soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio. La risposta a tali questioni ha, infatti, un impatto diretto sul numero di anni rispetto ai quali le autorità belghe sarebbero legittimate a chiedere al sig. V il pagamento dei contributi eventualmente dovuti.

26.      Ne deriva che le questioni sollevate dal giudice del rinvio non sono affatto ipotetiche e sono quindi ricevibili.

27.      Quanto al merito, dal fascicolo emerge che, al momento dell’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, il sig. V, in forza della deroga al principio di unicità della legislazione applicabile di cui all’articolo 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto con l’articolo 1 dell’allegato VII del regolamento medesimo, era assoggettato a due legislazioni: a quella lussemburghese, in quanto lavoratore subordinato, e a quella belga, in quanto persona che esercitava un’attività autonoma.

28.      La prima questione pregiudiziale è intesa a stabilire, alla luce della disposizione di cui all’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, quali conseguenze abbia avuto su tale situazione l’entrata in vigore del regolamento in parola.

29.      Date le circostanze, ritengo che tale disposizione debba essere interpretata ai fini di verificarne l’applicabilità a una situazione come quella del sig. V. Infatti, ove detta disposizione transitoria fosse applicabile, il sig. V, per essere assoggettato esclusivamente alla legge stabilita ai sensi del regolamento n. 883/2004, avrebbe dovuto presentare la domanda ivi prevista. Al contrario, nel caso in cui la disposizione in parola non fosse applicabile, alla luce dell’abrogazione della deroga prevista per il Belgio nel regolamento n. 1408/71 e in forza del principio di unicità della legislazione applicabile, divenuto assoluto con l’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, il sig. V sarebbe stato assoggettato esclusivamente alla legislazione determinata sulla base di quest’ultimo regolamento, ossia alla legislazione lussemburghese.

30.      Secondo una costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (6).

31.      Per quanto attiene, anzitutto, al dettato dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, risulta che tale disposizione transitoria si applica quando, in virtù dell’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, una persona fosse soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione fosse soggetta a norma del regolamento n. 1408/71.

32.      Il tenore letterale di tale disposizione indica, pertanto, che essa si applica ai casi in cui una persona passa da una situazione in cui è assoggettata alla legislazione di uno Stato membro a una situazione in cui è assoggettata alla legislazione di un altro Stato membro.

33.      Come correttamente rilevato dalla Commissione europea, tale disposizione non riguarda, per contro, esplicitamente, situazioni come quelle a norma dell’articolo 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71, in cui erano simultaneamente applicabili le legislazioni sulla previdenza sociale di due Stati membri delle quali, successivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, solo una delle due resta applicabile.

34.      A mio avviso, la non applicabilità dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 a una situazione come quella oggetto del procedimento dinanzi al giudice del rinvio è del resto confermata dal contesto in cui detta disposizione s’inserisce e dagli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi.

35.      Per quanto riguarda il contesto, si deve constatare che il regolamento n. 883/2004 ha provveduto ad eliminare tutte le eccezioni al principio di unicità della legislazione applicabile previste nel regolamento n. 1408/71. Orbene, un’interpretazione dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, che, andando al di là del suo tenore letterale, estendesse il regime derogatorio prevedendo una doppia affiliazione, non sarebbe, a mio avviso, coerente con il sistema istituito dal regolamento n. 883/2004, fondato sul principio, diventato assoluto, di unicità della legislazione nazionale applicabile.

36.      Allo stesso modo, per quanto attiene allo scopo dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, lo stesso è stato identificato come consistente nell’evitare numerosi cambiamenti di legislazione applicabile nel passaggio al nuovo regolamento, consentendo altresì alla persona interessata di effettuare una transizione morbida verso la legislazione applicabile in caso di differenze tra la legislazione applicabile secondo il regolamento n. 1408/71 e la legislazione applicabile secondo le disposizioni del regolamento n. 883/2004 (7).

37.      In siffatte circostanze, come posto in evidenza dalla Commissione, l’eliminazione nel regolamento n. 883/2004 della possibilità prevista nel regolamento n. 1408/71 di una doppia affiliazione depone a sfavore dell’idea che l’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 possa avere avuto lo scopo di mantenere una possibilità del genere, soppressa altrove in tale regolamento.

38.      Da tutto ciò, a mio avviso, deriva che l’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 non è applicabile a una situazione come quella del sig. V, il quale, al momento dell’entrata in vigore di tale regolamento, era simultaneamente assoggettato, in forza dell’articolo 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71, alla legislazione di due diversi Stati membri.

39.      Tale conclusione rende a parer mio superfluo rispondere agli argomenti addotti dal governo belga riguardo all’interpretazione della condizione, prevista all’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, secondo cui, affinché continui ad essere applicabile la legislazione stabilita ai sensi del regolamento n. 1408/71, «la situazione» deve rimanere invariata. L’interpretazione della condizione in parola assume difatti rilevanza solo laddove sia applicabile la disposizione di cui all’articolo 87, paragrafo 8, il che, a mio avviso, alla luce delle considerazioni svolte, non è l’ipotesi che ricorre nel caso di specie.

40.      Da ciò discende che, per essere assoggettato, a decorrere dal 1o maggio 2010, esclusivamente alla legge stabilita dal regolamento n. 883/2004, vale a dire, in forza dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento medesimo, alla legge lussemburghese, il sig. V non era tenuto a presentare la domanda di cui all’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004.

41.      Considerata la soluzione che propongo alla Corte, non è necessario rispondere alla seconda questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio.

IV.    Conclusione

42.      Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi, Belgio) nei seguenti termini:

La disposizione di cui all’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dev’essere interpretata nel senso che la stessa non si applica a una persona che, al momento dell’entrata in vigore del regolamento medesimo, vale a dire il 1o maggio 2010, era soggetta a una doppia affiliazione in forza dell’articolo 14 quater, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità. Per essere assoggettata alla legislazione applicabile ai sensi del regolamento n. 883/2004, detta persona non era tenuta a presentare una domanda espressa in tal senso in forza della menzionata disposizione.


1      Lingua originale: il francese.


2      Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU 2009, L 284, pag. 43) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»).


3      Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU 2008, L 177, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).


4      Al contrario, il fatto che la decisione relativa al suo assoggettamento al regime belga di previdenza sociale complementare sia stata adottata retroattivamente non è, a mio avviso, pertinente nell’analisi delle disposizioni del regolamento n. 883/2004. Tale regolamento non ha infatti lo scopo di stabilire le condizioni sostanziali per l’esistenza del diritto alle prestazioni previdenziali e spetta in linea di principio alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare dette condizioni [v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2013, Brey (C‑140/12, EU:C:2013:565, punto 41 e giurisprudenza citata), e del 14 giugno 2016, Commissione/Regno Unito (C‑308/14, EU:C:2016:436, punto 65)].


5      V. sentenza del 7 dicembre 2010, VEBIC (C‑439/08, EU:C:2010:739, punto 42 e giurisprudenza citata).


6      V., segnatamente, sentenza del 21 marzo 2018, Klein Schiphorst (C‑551/16, EU:C:2018:200, punto 34).


7      V. guida pratica alla legislazione applicabile nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera redatta dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11366&langId=it, pagina 52).