Language of document : ECLI:EU:C:2018:882

Cause riunite C293/17 e C294/17

Coöperatie Mobilisation for the Environment UA

e

Vereniging Leefmilieu

contro

College van gedeputeerde staten van Limburg

e

College van gedeputeerde staten van Gelderland

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone speciali di conservazione – Articolo 6 – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito – Programma nazionale di gestione dei depositi di azoto – Nozioni di “progetto” e di “opportuna valutazione” – Valutazione globale a monte delle autorizzazioni individuali di aziende agricole che generano tali depositi»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2018

1.        Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Nozione di progetto su un sito protetto – Pascolo del bestiame e applicazione di fertilizzanti al terreno – Inclusione

[Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, § 3; direttiva del Parlamento e del Consiglio 2011/92, art. 1, § 2, a)]

2.        Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito – Nozione di progetto su un sito protetto – Attività periodica autorizzata prima dell’entrata in vigore della direttiva – Inclusione – Presupposti

(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, §§ 2 e 3)

3.        Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito – Normativa programmatica nazionale che autorizza progetti individuali sulla base di una valutazione effettuata a monte – Ammissibilità – Presupposti – Verifica da parte del giudice nazionale

(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, § 3)

4.        Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito – Normativa programmatica nazionale che esenta dall’obbligo di autorizzazione taluni progetti che, in termini di depositi di azoto, non raggiungono una determinata soglia o non superano un determinato limite massimo – Ammissibilità – Presupposti

(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, § 3)

5.        Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito – Normativa programmatica nazionale che esenta una determinata categoria di progetti dall’obbligo di autorizzazione e di valutazione – Inammissibilità – Limite – Circostanze oggettive che consentono di escludere con certezza qualsiasi possibilità di un’incidenza sul sito in maniera significativa – Verifica da parte del giudice nazionale

(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, § 3)

6.        Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito – Individuazione degli aspetti che possono pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito – Considerazione di determinate tipologie di misure esterne a un programma – Presupposto – Certezza dei benefici previsti da tali misure al momento della valutazione

(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, §§ 1, 2 e 3)

7.        Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone di protezione speciale – Obbligo di adottare opportune misure di tutela – Portata – Misure che prevedono modalità di monitoraggio e di controllo di aziende agricole nonché la possibilità di sanzioni

(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, § 2)

1.      L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che le attività di pascolo del bestiame e di applicazione di fertilizzanti al terreno in prossimità di zone Natura 2000 possono essere qualificate come progetto, ai sensi di tale disposizione, anche nell’ipotesi in cui tali attività, nei limiti in cui non rappresentano un intervento fisico sull’ambiente naturale, non costituiscano un progetto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

(v. punto 73, dispositivo 1)

2.      L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che un’attività periodica, come l’applicazione di fertilizzanti al terreno, autorizzata in virtù del diritto nazionale prima dell’entrata in vigore di tale direttiva, può essere considerata un unico e solo progetto, ai sensi della suddetta disposizione, esente da una nuova procedura di autorizzazione, purché essa costituisca un’operazione unica, caratterizzata da un obiettivo comune, una continuità e un’identità, segnatamente per quanto riguarda i luoghi e le condizioni di esecuzione. Qualora un progetto unico sia stato autorizzato prima che il regime di tutela previsto da tale disposizione sia divenuto applicabile al sito in questione, l’esecuzione di detto progetto può ciononostante rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva.

(v. punto 86, dispositivo 2)

3.      L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa programmatica nazionale che consente alle autorità competenti di autorizzare progetti basandosi su un’opportuna valutazione, ai sensi di tale disposizione, effettuata a monte e nella quale un determinato quantitativo globale di depositi di azoto è stato ritenuto compatibile con gli obiettivi di tutela della suddetta normativa. Tuttavia, ciò vale soltanto nei limiti in cui un esame approfondito e completo della validità scientifica di tale valutazione permetta di sincerarsi che non sussista alcun ragionevole dubbio dal punto di vista scientifico in ordine all’assenza di effetti pregiudizievoli di ciascun piano o progetto per l’integrità del sito considerato, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

(v. punto 104, dispositivo 3)

4.      L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa programmatica nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esenta taluni progetti che, in termini di depositi di azoto, non raggiungono una determinata soglia o non superano un determinato limite massimo, dalla necessità di ottenere un’autorizzazione individuale, qualora il giudice nazionale abbia la certezza che l’opportuna valutazione, ai sensi di tale disposizione, effettuata a monte, soddisfa il criterio dell’insussistenza di dubbi scientifici ragionevoli in merito all’assenza di effetti pregiudizievoli di tali piani o progetti per l’integrità dei siti interessati.

(v. punto 112, dispositivo 4)

5.      L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa programmatica nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente che una determinata categoria di progetti, nel caso di specie l’applicazione di fertilizzanti al terreno e il pascolo del bestiame, venga attuata senza essere soggetta a un obbligo di autorizzazione e, pertanto, a un’opportuna valutazione individuale delle sue incidenze sui siti considerati, a meno che circostanze oggettive non consentano di escludere con certezza qualsiasi possibilità che detti progetti, individualmente o in combinazione con altri progetti, possano incidere su tali siti in maniera significativa, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(v. punto 120, dispositivo 5)

6.      L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che un’opportuna valutazione, ai sensi di tale disposizione, non può prendere in considerazione l’esistenza di misure di conservazione, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, di misure di prevenzione, ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, di misure specificamente adottate per un programma come quello di cui trattasi nel procedimento principale o ancora delle misure dette autonome, in quanto tali misure sono esterne a detto programma, qualora i benefici previsti da tali misure non siano certi al momento di detta valutazione.

(v. punto 132, dispositivo 6)

7.      L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che le misure istituite da una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedono modalità di monitoraggio e di controllo di aziende agricole le cui attività generano depositi di azoto, nonché la possibilità di infliggere sanzioni che possono comportare finanche la chiusura di dette aziende, sono sufficienti per il rispetto di tale disposizione.

(v. punto 137, dispositivo 7)