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Ricorso proposto l’8 gennaio – UL e a. / SEAE

(Causa T-17/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: UL e gli altri sei ricorrenti (rappresentanti: A. Guillerme, T. Bontinck e F. Patuelli, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni impugnate;

riconoscere il diritto dei ricorrenti all’indennità scolastica per i loro figli di età inferiore a 5 anni, calcolata secondo l’articolo 15 dell’allegato X dello statuto e considerando le circostanze eccezionali che li riguardano;

condannare il convenuto a farsi carico delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro le decisioni del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), con le quali quest’ultimo si è rifiutato di prendere in considerazione a titolo di indennità scolastica le spese di asilo nido e di frequenza scolastica sostenute dai ricorrenti, questi ultimi deducono quattro motivi.

Primo motivo di ricorso, vertente su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 15 dell’allegato X allo statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo lo «statuto»), nonché su un’eccezione d’illegittimità delle disposizioni relative all’indennità scolastica contenute nella guida delle delegazioni dell’Unione.

Secondo motivo di ricorso, vertente sull’errore di diritto e sull’errore manifesto di valutazione in cui il SEAE sarebbe incorso applicando un massimale più basso rispetto a quello previsto dall’articolo 15 dell’allegato X allo statuto, nonché su un’eccezione d’illegittimità delle disposizioni relative all’indennità scolastica contenute nella guida delle delegazioni dell’Unione.

Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il SEAE sarebbe incorso in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione e avrebbe violato il dovere di sollecitudine ritenendo che i casi dei ricorrenti non fossero eccezionali ai sensi dell’articolo 15 dell’allegato X allo statuto.

Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione tra genitori di figli di età dai 3 ai 5 anni e genitori di figli di età inferiore ai 3 anni, da un lato, e tra genitori di figli di età inferiore ai 5 anni e genitori di figli di età superiore ai 5 anni dall’altro, nonché sulla violazione del principio di proporzionalità.

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