Language of document : ECLI:EU:T:2011:589

Causa T‑353/10

Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento — Nota di addebito — Eccezione di irricevibilità — Natura contrattuale della controversia — Natura del ricorso — Qualità di atto impugnabile»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento — Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale — Annullamento di una nota di addebito emessa dalla Commissione — Incompetenza del giudice dell’Unione — Irricevibilità

(Artt. 263 TFUE e 288 TFUE)

2.      Ricorso di annullamento — Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale — Riqualificazione del ricorso — Presupposti

[Artt. 263 TFUE e 272 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

1.      Ai sensi dell’art. 263 TFUE, i giudici dell’Unione esercitano un controllo di legittimità sugli atti adottati dalle istituzioni destinati a produrre effetti giuridici vincolanti nei confronti di terzi, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica. Tale competenza riguarda unicamente gli atti di cui all’art. 288 TFUE, che le istituzioni adottano alle condizioni previste dal Trattato FUE, avvalendosi delle loro prerogative di pubblici poteri.

Per contro, gli atti adottati dalle istituzioni che s’inscrivono in un contesto puramente contrattuale dal quale sono inscindibili non rientrano, per loro stessa natura, tra gli atti previsti dall’art. 288 TFUE, il cui annullamento può essere domandato ai sensi dell’art. 263 TFUE.

Il giudice dell’Unione può dunque essere validamente investito di un ricorso riguardante una nota di addebito emessa dalla Commissione nel contesto di un contratto che la vincola al ricorrente sul fondamento dell’art. 263 TFUE solo se tale nota di addebito mira a produrre effetti giuridici vincolanti che vanno oltre quelli derivanti dal contratto e che implicano l’esercizio di prerogative di pubblici poteri conferite alla Commissione nella sua qualità di autorità amministrativa.

(v. punti 22-25)

2.      Se adito con un ricorso di annullamento o con un ricorso per risarcimento danni, sebbene la controversia sia in realtà di natura contrattuale, il giudice dell’Unione riqualifica il ricorso allorché ricorrano le condizioni per una tale riqualificazione.

Tuttavia, di fronte ad una controversia di natura contrattuale, il giudice dell’Unione ritiene di non poter riqualificare un ricorso d’annullamento quando l’esplicita volontà della parte ricorrente di non basare la propria domanda sull’art. 272 TFUE osta a tale riqualificazione, o quando il ricorso non si basa su alcun motivo attinente alla violazione delle norme che regolano il rapporto contrattuale di cui trattasi, che si tratti delle clausole contrattuali o delle disposizioni della legislazione nazionale indicata nel contratto.

(v. punti 34-35)