Language of document : ECLI:EU:T:2011:686





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 23 novembre 2011 – Jones e altri / Commissione

(causa T‑320/07)

«Trattato CECA – Fornitura di carbone destinato all’industria di produzione di energia elettrica del Regno Unito – Rigetto di una denuncia relativa all’applicazione di prezzi di acquisto discriminatori – Competenza della Commissione ad applicare l’art. 4, lett. b), CA dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento CE n. 1/2003 – Valutazione dell’interesse comunitario – Obblighi in materia di istruzione di una denuncia – Errore manifesto di valutazione»

1.                     Procedura – Rappresentanza delle parti – Mandato ad litem – Grado di precisione richiesto (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 5) (v. punti 52‑59)

2.                     Procedura – Replica – Requisiti di forma – Sottoscrizione da parte di un avvocato – Replica contenente lettere redatte dai denuncianti, senza l’assistenza di un avvocato, e depositate direttamente da loro presso il Tribunale – Lettere successivamente controfirmate da un avvocato – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 19, terzo e quarto comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 43, n. 1) (v. punti 63‑68)

3.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce –Valutazione dell’interesse comunitario all’istruzione di un procedimento –Criteri di valutazione – Potere discrezionale della Commissione – Limiti –Sindacato giurisdizionale (Artt. 81 CE e 82 CE; comunicazione della Commissione 2004/C 101/05) (v. punti 73‑75)

4.                     CECA – Disposizioni relative alle discriminazioni sul prezzo e sulle altre condizioni di acquisto – Art. 4, lett. b) – Ambito di applicazione ratione temporis – Applicazione autonoma dopo la scadenza del Trattato CECA – Effetto diretto [Artt. 4, lett. b), CA e 63, n. 1, CA; artt. 81 CE e 82 CE; regolamenti del Consiglio n. 17 e n. 1/2003] (v. punti 84‑90)

5.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce –Decisione di archiviazione motivata dalla possibilità per il denunciante di adire il giudice nazionale – Legittimità – Presupposti (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punti 92‑94)

6.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce –Valutazione dell’interesse comunitario connesso all’istruzione di una pratica – Considerazione della cessazione delle pratiche denunciate – Presupposti (Artt. 81 CE e 82 CE; comunicazione della Commissione 2004/C 101/05) (v. punto 98)

7.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce –Obbligo di condurre un’istruttoria e di pronunciarsi mediante decisione sull’esistenza di un’infrazione – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003; regolamento della Commissione n. 773/2004) (v. punti 112‑116)

8.                     Procedura – Spese – Condanna della parte vittoriosa a sopportare le proprie spese nonché quelle dei ricorrenti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, nn. 3 e 4) (v. punti 154‑158)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 18 giugno 2007, SG Greffe (2007) D/203626, a norma dell’art. 7 del regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli artt. 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 123, pag. 18), recante rigetto della denuncia delle ricorrenti attinente a violazioni del Trattato CECA (caso COMP/37.037-SWSMA).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal sig. Glen Jones e dalla sig.ra Daphne Jones, nonché quelle della Fforch‑Y‑Garon Coal Co. Ltd.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l’E.ON UK plc e l’International Power plc sopporteranno ciascuno le proprie spese.