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Ricorso proposto il 27 agosto 2007 - Commissione / B2Test

(Causa T-317/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Escobar Guerrero, agente, e avv. E. Bouttier)

Convenuta: B2Test (Gardanne, Francia)

Conclusioni della ricorrente

condannare la società B2Test a pagare alla ricorrente un importo di EUR 50 110,72, corrispondente alla somma di EUR 43 437,94 per capitale e di EUR 6 672,78 per interessi moratori scaduti alla data del 23 dicembre 2004;

condannare la società B2Test a pagare la somma di EUR 8,03 al giorno per interessi scaduti, al medesimo tasso, a far data dal 24 dicembre 2004 fino al saldo integrale;

condannare la società B2Test alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso fondato su una clausola compromissoria, la ricorrente chiede la condanna della convenuta a rimborsare l'anticipo versato dalla Comunità nonché gli interessi moratori, a seguito della mancata esecuzione del contratto n. BRST-CT-98-5452, concluso nell'ambito di un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico, comprensivo di dimostrazione, nel settore delle tecnologie industriali e delle tecnologie dei materiali (1994-1998) 1 e riguardante il progetto "Research and development of a new safety flooring based on recycled plastic and rubber materials for an environmental and economical added value".

Conformemente al contratto, la convenuta doveva presentare periodicamente alla Commissione i documenti scientifici e finanziari da esso previsti. Secondo la ricorrente, soltanto una parte dei documenti richiesti dal contratto sarebbe stata trasmessa dalla convenuta con quasi tre anni di ritardo rispetto ai termini previsti. La relazione finale del progetto non sarebbe mai stata trasmessa. La ricorrente fa dunque valere che la convenuta avrebbe violato gli obblighi contrattuali ad essa incombenti e sarebbe tenuta a rimborsare alla Commissione i fondi che questa le aveva inizialmente versato a titolo di anticipo.

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1 - GU 1994, L 222, pag. 19.