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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 giugno 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof - Germania) - Waldemar Hudzinski / Agentur für Arbeit Wesel - Familienkasse (C-611/10), Jaroslaw Wawrzyniak / Agentur für Arbeit Mönchengladbach - Familienkasse (C-612/10)

(Cause riunite C-611/10 e C-612/10)

(Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a) - Articoli 45 TFUE e 48 TFUE - Lavoro temporaneo in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio viene di norma svolta l'attività - Prestazioni familiari - Normativa da applicare - Possibilità di concedere prestazioni per figli a carico da parte dello Stato membro in cui viene effettuato il lavoro temporaneo, ma che non è lo Stato competente - Applicazione di una norma anticumulo di diritto nazionale che esclude tale prestazione in caso di percepimento di una prestazione equiparabile in un altro Stato)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrenti: Waldemar Hudzinski (C-611/10), Jaroslaw Wawrzyniak (C-612/10)

Convenute: Agentur für Arbeit Wesel - Familienkasse (C-611/10), Agentur für Arbeit Mönchengladbach - Familienkasse (C-612/10)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale - Bundesfinanzhof - Interpretazione dell'articolo 14 bis, punto 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) - Determinazione della legislazione applicabile - Diritto del lavoratore migrante di percepire nello Stato membro in cui lavora assegni familiari per i figli che risiedono nel suo Stato membro d'origine - Situazione della persona che svolge un'attività autonoma nel proprio Stato membro d'origine ed effettui per quattro mesi un lavoro subordinato in un altro Stato membro

Dispositivo

Gli articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, il quale, in forza di tali disposizioni, non sia designato come Stato competente, conceda prestazioni per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore emigrante che svolga un lavoro temporaneo sul suo territorio in circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, anche qualora venga accertato, in primo luogo, che il lavoratore di cui trattasi non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, poiché ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della stessa natura nello Stato membro competente, e, in secondo luogo, che né tale lavoratore né il figlio per il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui è stato svolto il lavoro temporaneo.

Le norme del Trattato FUE in materia di libera circolazione dei lavoratori devono essere interpretate nel senso che esse ostano all'applicazione, in una situazione come quella in esame nel procedimento principale, di una norma di diritto nazionale, come quella di cui all'articolo 65 della legge tedesca relativa all'imposta sui redditi (Einkommensteuergesetz), nei limiti in cui essa comporta non una diminuzione dell'importo della prestazione a concorrenza di quello di una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato, bensì l'esclusione di tale prestazione.

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1 - GU C 103 del 2.4.2011.