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Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 – GEA Group / Commissione

(Causa T-189/10)1

(«Concorrenza – Intese – Mercati europei degli stabilizzanti termici – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Infrazione commessa da alcune controllate – Ammende – Responsabilità solidale delle controllate e della controllante – Superamento del massimale del 10% per una delle controllate – Decisione di riadozione – Riduzione dell’importo dell’ammenda per tale controllata – Imputazione all’altra controllata e alla controllante dell’obbligo di pagamento dell’importo ridotto dell’ammenda – Diritti della difesa – Diritto di essere sentiti – Diritto di accesso al fascicolo»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GEA Group AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: A. Kallmayer, I. du Mont e G. Schiffers, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Sauer e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da W. Berg, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 727 della Commissione, dell’8 febbraio 2010, che ha modificato la decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzanti termici), o, in via subordinata, una domanda di riduzione dell’importo delle ammende irrogate alla ricorrente

Dispositivo

La decisione C (2010) 727 della Commissione, dell’8 febbraio 2010, che ha modificato la decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzanti termici), è annullata nella parte in cui riguarda la GEA Group AG.

La Commissione europea è condannata alle spese.

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1 GU C 179 del 3.7.2010.