Language of document : ECLI:EU:T:2012:597





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 novembre 2012 – Prysmian e Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commissione

(causa T‑140/09)

«Concorrenza – Procedimento amministrativo – Ricorso di annullamento – Atti adottati nel corso di un accertamento – Provvedimenti intermedi – Irricevibilità – Decisione che ordina un accertamento – Obbligo di motivazione – Tutela della vita privata – Indizi sufficientemente seri – Sindacato giurisdizionale»

1.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Decisione che ordina un accertamento – Obbligo di motivazione – Portata – Indicazione chiara degli indizi seri che consentono di sospettare un’infrazione – Sindacato giurisdizionale (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4) (v. punti 37, 38, 70)

2.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Decisione che ordina un accertamento – Obbligo di motivazione – Portata – Obbligo di indicare i settori interessati dalla presunta infrazione – Esclusione dell’obbligo di precisare il mercato interessato dall’indagine (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4) (v. punto 40)

3.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Limiti – Uso dei documenti o delle informazioni ai fini dell’indagine – Uso limitato esclusivamente ai settori di attività indicati nella decisione che ordina l’accertamento (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4) (v. punti 62, 63)

4.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Procedimento amministrativo di applicazione delle regole di concorrenza – Provvedimenti adottati nel corso del procedimento di accertamento – Atti inscindibili dalla decisione che ordina l’accertamento – Irricevibilità (Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, §§ 1 e 3, e art. 20, §§ 2 e 4) (v. punti 99, 102, 108)

5.                     Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità (Art. 230 CE) (v. punto 111)

Oggetto

In primo luogo, una domanda diretta all’annullamento della decisione C(2009) 92/2 della Commissione, del 9 gennaio 2009, che ingiunge alla Prysmian SpA e alle sue controllate dirette o indirette, tra cui la Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (caso COMP/39.610); in secondo luogo, una domanda intesa a che il Tribunale dichiari illegittima la decisione, adottata dalla Commissione nel corso di tale accertamento, di estrarre copia di alcuni file informatici per esaminarli presso i propri uffici, e, in terzo luogo, una domanda intesa a che il Tribunale ingiunga alla Commissione di astenersi dall’utilizzare qualsiasi documento illegittimamente acquisito nonché di restituire alla Prysmian e alla Prysmian Cavi e Sistemi Energia i documenti illegittimamente acquisiti.

Dispositivo

1)

La decisione C(2009) 92/2 della Commissione, del 9 gennaio 2009, che ingiunge alla Prysmian SpA e alle sue controllate dirette o indirette, tra cui la Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE], è annullata nella parte in cui riguarda i cavi elettrici diversi dai cavi elettrici sottomarini e sotterranei ad alto voltaggio nonché le forniture collegate a tali altri cavi.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Prysmian e la Prysmian Cavi e Sistemi Energia sopporteranno le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.