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Impugnazione proposta il 29 luglio 2021 dal Land Rheinland-Pfalz avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 19 maggio 2021, causa T-218/18, Deutsche Lufthansa AG / Commissione europea

(Causa C-466/21 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Land Rheinland-Pfalz (rappresentanti: R. van der Hout, advocaat, C. Wagner, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Deutsche Lufthansa AG, Commissione europea, Repubblica federale di Germania

Conclusioni del ricorrente

    Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 19 maggio 2021 nella causa T-218/18, Deutsche Lufthansa/Commissione, e respingere definitivamente il ricorso;

condannare la Deutsche Lufthansa AG al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione è basata su cinque motivi:

Primo motivo: il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la Deutsche Lufthansa AG (in prosieguo: la “DLH”) fosse legittimata a ricorrere ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. Esso ha erroneamente considerato che la DLH fosse parte interessata ai sensi dell’articolo 1, lettera h) e dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2015/1589 1 e che con il suo ricorso avesse dedotto una violazione dei suoi diritti procedurali. Inoltre il Tribunale non ha motivato in maniera adeguata la propria decisione sulla legittimazione in relazione agli aspetti pertinenti.

Secondo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel basare la propria statuizione sul bacino di utenza esclusivamente sul testo della decisione impugnata, senza prendere in considerazione il contesto di riferimento e i documenti del procedimento amministrativo.

Terzo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel basare la sentenza sulla considerazione che, nella valutazione del bacino di utenza, la Commissione non avrebbe tenuto conto delle destinazioni dei voli e delle altre caratteristiche specifiche. Poiché su tale aspetto la DLH non ha mosso censure nel suo ricorso, il Tribunale non avrebbe potuto accogliere il ricorso per il motivo suddetto.

Quarto motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che, in relazione al bacino di utenza, la Commissione non avesse fugato qualsiasi dubbio circa la compatibilità con il mercato interno. In proposito, il Tribunale non ha considerato che la Commissione (i), nell’adottare una decisione a conclusione del procedimento di indagine preliminare, deve deliberare in base alle informazioni, di cui dispone in tale momento e, (ii), nella verifica della compatibilità con i criteri contenuti negli orientamenti in materia di aiuti all’aviazione, non ha avuto alcun motivo per nutrire dubbi

Quinto motivo: il Tribunale ha violato l’articolo 264, paragrafo 2 TFUE, in quanto ha annullato la decisione impugnata, senza precisare gli effetti di quest’ultima che dovevano essere mantenuti. Inoltre il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione, in quanto non ha motivato la propria statuizione sugli effetti nel tempo della pronuncia.

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1 Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L248, pag. 9).