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Impugnazione proposta il 2 agosto 2021 da China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, Cangzhou Qinghong Foundry Co. Ltd, Botou City Qinghong Foundry Co. Ltd, Lingshou County Boyuan Foundry Co. Ltd, Handan Qunshan Foundry Co. Ltd, Heping Cast Co. Ltd Yi County, Hong Guang Handan Cast Foundry Co. Ltd, Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 19 maggio 2021, causa T-254/18, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a. / Commissione

(Causa C-478/21 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME), Cangzhou Qinghong Foundry Co. Ltd, Botou City Qinghong Foundry Co. Ltd, Lingshou County Boyuan Foundry Co. Ltd, Handan Qunshan Foundry Co. Ltd, Heping Cast Co. Ltd Yi County, Hong Guang Handan Cast Foundry Co. Ltd, Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co. Ltd (rappresentanti: R. Antonini, avvocato, E. Monard e B. Maniatis, avocats)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, EJ Picardie, Fondatel Lecomte, Fonderies Dechaumont, Fundiciones de Odena, SA, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Construction Products UK Ltd, Saint-Gobain Pam, Ulefos Oy

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

accogliere le conclusioni formulate dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale e annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India 1 , nella parte in cui esso riguarda la CCCME, le singole società e i membri interessati; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia, incluse quelle delle ricorrenti, e condannare le intervenienti a sostenere le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel non rilevare una violazione dell'articolo 3, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base 2 e del principio di buona amministrazione in relazione ai dati relativi alle importazioni.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errore per non aver accertato una violazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base e del principio di buona amministrazione, in quanto gli accertamenti attinenti al pregiudizio e al nesso di causalità non si sono basati su prove oggettive né su un esame obiettivo.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse necessaria un'analisi per segmento al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel non accertare alcuna violazione degli articoli 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base in relazione alla mancanza di sottoquotazione per una parte delle vendite dell'Unione.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato un criterio giuridico erroneo nel dichiarare parzialmente irricevibile il terzo motivo di ricorso. Il Tribunale sarebbe incorso in errore nel non rilevare una violazione degli articoli 6, paragrafo 7, 19, paragrafi 1 e 2, 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base, nonché dei diritti della difesa per quanto riguarda l'obbligo di rivelare fatti e considerazioni essenziali.

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1 GU 2018, L 25, pag. 6.

2     Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).