Language of document : ECLI:EU:T:2019:610


 


 



Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 settembre 2019 – Irlanda e Aughinish Alumina / Commissione

(cause riunite T129/07 e T130/07)

«Aiuti di Stato – Direttiva 2003/96/CE – Accise sugli oli minerali – Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina – Esenzione dall’accisa – Carattere selettivo della misura – Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 2001»

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Deroga al sistema fiscale generale – Giustificazione attinente alla natura e alla struttura del sistema – Onere della prova – Esenzione dall’accisa sull’olio combustibile pesante utilizzato per la produzione di allumina – Mancanza di elementi che dimostrino tale giustificazione

(Art. 87, § 1, CE)

(v. punti 55, 56, 60, 61, 65, 6972, 8993)

2.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo – Rinvio globale a una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione in sede di adozione di una direttiva – Ricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, c)]

(v. punti 8086)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Aiuti per la tutela dell’ambiente – Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente – Aiuti sotto forma di esenzione da un’imposta – Criteri di valutazione

(Artt. 6 e 87, § 3, CE; comunicazione della Commissione 2001/C 37/03, punto 51, § 1)

(v. punti 102109, 111)

Oggetto

Domande basate sull’articolo 263 TFUE e dirette all’annullamento, totale o parziale, della decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l’Irlanda e l’Italia [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] (GU 2007, L 147, pag. 29), nella parte in cui essa constata l’esistenza di un aiuto di Stato concesso dall’Irlanda, a partire dal 1° gennaio 2004, sulla base dell’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Shannon (Irlanda) e nella parte in cui ordina all’Irlanda di recuperare detto aiuto o di annullare o di sospendere il suo versamento.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

L’Irlanda è condannata alle spese nella causa T‑129/07.

3)

La Aughinish Alumina Ltd è condannata alle spese nella causa T‑130/07.