Language of document : ECLI:EU:T:2000:190

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

13 luglio 2000 (1)

«Dipendenti - Promozione - Ricorso di annullamento -

Ricorso per risarcimento danni»

Nella causa T-24/99,

Claudio d'Aloya, dipendente del Consiglio dell'Unione europea, residente in Bruxelles (Belgio), con gli avv.ti W. Viscardini Donà e G. Donà, del foro di Padova,con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori G. Maganza e M. Bauer, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

avente ad oggetto, in primo luogo, un ricorso diretto all'annullamento di due decisioni adottate dal Consiglio nell'ambito della procedura di assegnazione di un posto A2, all'interno del servizio giuridico e, in secondo luogo, un ricorso per risarcimento del danno morale,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai signori J. Pirrung, presidente, A. Potocki e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 marzo 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine del ricorso e svolgimento del procedimento

1.
    Il ricorrente è dipendente del Segretariato generale del Consiglio dal 1964. Dal 1985 occupa un posto di capodivisione (A3) presso la direzione generale B II «Agricoltura e foreste».

2.
    Il 5 gennaio 1998 il Segretariato generale del Consiglio ha pubblicato l'avviso di posto vacante n. 2/98 per un posto di direttore presso il servizio giuridico (in prosieguo: l'«avviso n. 2/98»). L'avviso, che si riferiva agli artt. 4, 7, n. 1, e 29, n. 1, lett. a), dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), era così formulato:

«Servizio giuridico

Posto prossimamente disponibile

Categoria: A                Grado: 2                    Numero: 1

Descrizione delle funzioni

-    Dirigere, sotto l'autorità del Direttore generale, un'unità amministrativa competente per un settore determinato di attività del Servizio giuridico;

-    Assolvere a funzioni che richiedono una profonda conoscenza del diritto comunitario e della politica generale dell'Unione europea, in particolare assistendo, sotto l'autorità del Direttore generale, il Consiglio e le sue diverse istanze preparatorie sugli aspetti giuridici ed istituzionali dei loro lavori.

Qualifiche richieste

-    Essere funzionario di categoria A, grado 2 o categoria A, grado 3, con un'anzianità di almeno 2 anni nel grado A3 alla data della pubblicazione del presente avviso;

-    Avere una formazione giuridica completa di alto livello, dimostrata da un diploma, o possedere una qualifica professionale equivalente nel settore giuridico».

3.
    I dipendenti interessati erano invitati a presentare la loro candidatura entro il 21 gennaio 1998.

4.
    Sono state presentate quattro candidature, fra cui quella del ricorrente.

5.
    Il segretario generale del Consiglio, in qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN»), ha istituito un comitato di selezione, a carattere consultivo, al fine di assisterlo nell'esame delle candidature. Tale comitato era composto di due direttori generali presso il Segretariato generale del Consiglio, uno dei quali assumeva la presidenza, e di un direttore presso il servizio giuridico del Consiglio, in sostituzione del direttore generale di tale servizio, originariamente designato ma impossibilitato a partecipare.

6.
    Vagliate le candidature e intrattenutosi con i candidati il 19 febbraio 1998, tale comitato ha trasmesso una relazione al segretario generale il 26 febbraio 1998.

7.
    Alla luce di tale relazione, il segretario generale ha deciso di non accogliere nessuna di queste candidature, cosa di cui i candidati sono stati informati. Pertanto, con decisione 26 marzo 1998 veniva in particolare specificato al ricorrente che eglinon era in possesso di «tutte le qualità richieste per l'esercizio delle funzioni in questione».

8.
    Con nota 8 aprile 1998 il ricorrente ha chiesto all'APN di precisare le qualità di cui apparentemente era sprovvisto. E' stata data risposta a tale domanda con lettera 30 aprile 1998.

9.
    Il 25 giugno 1998 il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. Egli chiedeva, da un lato, l'annullamento della decisione 26 marzo 1998 e l'annullamento della decisione di «nomina del candidato che eventualmente sarà prescelto a conclusione del procedimento», dall'altro, il risarcimento del danno subito a causa della decisione 26 marzo 1998 e di altre decisioni adottate dall'APN a decorrere dal 1990.

10.
    Con lettera del segretario generale del Consiglio 19 ottobre 1998 il reclamo è stato respinto.

11.
    Nel frattempo, tenuto conto dell'esito negativo del procedimento avviato con l'avviso di posto vacante interno, l'APN aveva deciso, al fine di provvedere alla copertura del posto rimasto vacante, di rivolgersi all'esterno dell'istituzione. A tal fine, sono stati pubblicati due avvisi il 17 aprile 1998. Con il primo si sollecitavano le candidature di dipendenti di grado A2 appartenenti ad altre istituzioni delle Comunità, con il secondo, quelle di persone esterne a queste istituzioni.

12.
    Entrambi gli avvisi, che fanno riferimento all'art. 29, n. 2, dello Statuto, contengono in particolare un punto 2, intitolato «natura delle funzioni», formulato in modo identico alla «descrizione dei compiti» così come risultava nell'avviso n. 2/98. Il punto 3 dei due nuovi avvisi è così formulato:

«Qualificazioni richieste

-    Avere una formazione giuridica completa di alto livello, dimostrata da un diploma, o possedere una qualifica professionale equivalente nel settore giuridico.

-    Avere un'esperienza di 15 anni nel ramo del diritto internazionale o comunitario.

-    Avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali delle Comunità europee ed una conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue».

13.
    Nessuna candidatura è stata presentata in risposta al primo avviso. Il secondo avviso ha dato luogo a sei candidature.

14.
    Il segretario generale del Consiglio ha istituito un comitato di selezione a carattere consultivo per assisterlo nell'esame delle candidature. Tale comitato era composto dal direttore generale del servizio giuridico del Consiglio, in qualità di presidente, e da due direttori generali del Segretariato generale.

15.
    Dopo aver esaminato le candidature e sentiti i candidati il 12 e 19 giugno 1998, tale comitato ha trasmesso una relazione al segretario generale in data 22 giugno 1998.

16.
    Alla luce di tale relazione, il segretario generale ha deciso di nominare il signor A. al posto vacante, con effetto dal 1° ottobre 1998. Tale decisione è stata comunicata al personale del Segretariato generale del Consiglio con la comunicazione 2 novembre 1998.

17.
    Con atto registrato nella cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 1999 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

18.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale del procedimento.

19.
    Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all'udienza del 16 marzo 2000.

Conclusioni delle parti

20.
    Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione 26 marzo 1998 con cui viene respinta la sua candidatura;

-    annullare la decisione di nomina del signor A.;

-    condannare il Consiglio al pagamento di quanto ritenuto di giustizia da parte del Tribunale come risarcimento del danno morale subito;

-    condannare il convenuto alle spese.

21.
    Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso in quanto infondato;

-    condannare il ricorrente alle spese.

Sulla domanda di annullamento

Sulla ricevibilità

22.
    Secondo una giurisprudenza consolidata, la regola di concordanza tra il reclamo e il ricorso richiede, a pena d'irricevibilità, che le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale abbiano lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e contengono soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo. Dinanzi al Tribunale, tali censure possono essere sviluppate mediante deduzione di mezzi e di argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente. L'amministrazione è tuttavia tenuta, nella fase precontenziosa, a non interpretare i reclami in modo restrittivo, ma al contrario deve esaminarli con spirito di apertura (sentenza della Corte 14 marzo 1989, causa 133/88, Del Amo Martinez/Parlamento, Racc. pag. 689, punti 10 e 11).

23.
    Anche se il convenuto non ha sollevato obiezioni al riguardo, spetta al Tribunale esaminare d'ufficio il rispetto di tale regola. Infatti, la concordanza tra il reclamo amministrativo preliminare ed il ricorso è una formalità sostanziale, il cui esame costituisce una questione di ordine pubblico (v., in particolare, sentenza del Tribunale 29 marzo 1990, causa T-57/89, Alexandrakis/Commissione, Racc. pag. II-143, punto 8).

24.
    Nella fattispecie, il reclamo riguardava la decisione 26 marzo 1998, con cui veniva respinta la candidatura del ricorrente. Il presente ricorso ha per oggetto non solo l'annullamento di questa decisione, ma anche quella della decisione di nominare il signor A.

25.
    Ora, queste due decisioni sono state adottate, con diversi mesi d'intervallo, a conclusione di due distinti procedimenti. Mentre la decisione 26 marzo 1998 è stata adottata a conclusione del procedimento avviato con l'avviso di posto vacante n. 2/98, quella di nominare il signor A. è stata adottata a conclusione del procedimento avviato con l'avviso 17 aprile 1998.

26.
    Inoltre, alla data del reclamo, la decisione di nominare il signor A. non era stata ancora adottata, in quanto il termine per la presentazione delle candidature non era neppure scaduto.

27.
    E' vero che, nel suo reclamo, il ricorrente chiedeva anche l'annullamento della decisione di «nomina del candidato che eventualmente sarà prescelto a conclusione del procedimento». Questo non può tuttavia essere considerato un reclamo valido avverso la decisione di nominare il signor A.

28.
    Dalla lettera dell'art. 90, n. 2, dello Statuto risulta che un reclamo può essere presentato solo contro una decisione che è già stata adottata, anche se implicitamente.

29.
    Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di consentire la composizione amichevole delle controversie sorte fra i dipendenti e l'amministrazione. Perché tale procedimento possa raggiungere il suo obiettivo, è necessario che l'APN sia in grado di conoscere in modosufficientemente preciso le censure che gli interessati formulano nei confronti della decisione impugnata (sentenza Alexandrakis/Commissione, citata, punto 8). Un reclamo presentato contro una decisione il cui procedimento di adozione è ancora in corso non risponde a tale obiettivo.

30.
    Le conclusioni dirette all'annullamento della decisione di nominare il signor A. devono quindi essere considerate come nuove, in quanto non contenute nel reclamo amministrativo previsto dall'art. 90, n. 2, dello Statuto (sentenza della Corte 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione, Racc. pag. 303, punto 13). Ne deriva che il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile in quanto mira all'annullamento della decisione di nominare il signor A.

31.
    Questo non priva tuttavia il ricorrente dell'interesse a chiedere l'annullamento della decisione di rigetto della sua candidatura. Infatti, non solo quest'illegittimità potrebbe costituire un illecito tale da implicare la responsabilità del Consiglio, ma inoltre spetta al Consiglio trarne tutte le conseguenze sulla base dell'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE).

Nel merito

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 45, n. 1, dello Statuto

- Argomenti del ricorrente

32.
    Il ricorrente fa presente che, ai sensi dell'art. 45, n. 1, dello Statuto, la promozione è conferita con decisione dell'APN, cioè, nella fattispecie, del segretario generale del Consiglio. Ora, anche se la decisione di rigetto della sua candidatura è firmata dal segretario generale, quest'ultimo avrebbe in effetti delegato la decisione al comitato consultivo che aveva nominato, come risulterebbe dalla nota del segretario generale al ricorrente del 30 aprile 1998. I candidati sarebbero stati poi sentiti da questo comitato e non dall'APN, cosa che sarebbe stata particolarmente opportuna nella fattispecie.

- Giudizio del Tribunale

33.
    Col presente motivo il ricorrente non contesta il fatto che il segretario generale possa essere assistito da un comitato di selezione (v., in particolare, sentenza 25 febbraio 1992, causa T-11/91, Schloh/Consiglio, Racc. pag. II-203, punto 47), né le competenze scientifiche dei membri di questo comitato.

34.
    Egli sostiene tuttavia che è stata data un'importanza decisiva illegittima al parere di questo comitato.

35.
    Ora, occorre rilevare che la decisione 26 marzo 1998, con cui viene respinta la candidatura del ricorrente, è stata formalmente adottata dal segretario generalestesso, del quale reca la firma. Questa decisione indica in particolare quanto segue: «dopo aver proceduto con l'ausilio di un comitato di selezione ad un esame comparativo delle candidature ricevute (...) non ho potuto accogliere la Sua candidatura per tale posto».

36.
    Inoltre, la risposta al reclamo, sottoscritta dal segretario generale del Consiglio, non presenta alcuna ambiguità. Essa contiene in particolare il brano seguente: «è sulla base dell'avviso di posto vacante, della relazione del comitato di selezione nonché del Suo fascicolo ed in seguito ad un esame approfondito delle Sue capacità e delle Sue qualifiche, della natura delle Sue funzioni attuali e precedenti e delle Sue pubblicazioni su questioni comunitarie o di diverso tipo che ho raggiunto la mia convinzione».

37.
    La nota 30 aprile 1998, fatta valere dal ricorrente, non consente di dimostrare che, contrariamente a quanto risulta dalla decisione impugnata e dalla risposta al reclamo, il segretario generale si sia limitato a sottoscrivere una decisione previamente adottata dal comitato consultivo. Il fatto che egli abbia «aderito» alla conclusione del comitato consultivo nel suo parere non significa che il segretario generale abbia rinunciato ad effettuare una propria valutazione, in considerazione, in particolare, del parere che gli era stato fornito.

38.
    Infine, occorre ricordare che, come ammette il ricorrente, nell'ambito dei procedimenti di nomina l'APN non ha l'obbligo di sentire i candidati (sentenza del Tribunale 30 novembre 1993, causa T-76/92, Tsirimokos/Parlamento, Racc. pag. II-1281, punto 20). Spetta quindi all'APN valutare se sia utile un colloquio con i candidati. Ora, nella fattispecie, nessun elemento del fascicolo consente di ritenere che, non procedendo essa stessa a tale colloquio, l'APN abbia fatto un uso erroneo del suo potere discrezionale in materia.

39.
    Il motivo relativo alla violazione dell'art. 45, n. 1, dello Statuto deve quindi essere respinto.

Sul secondo motivo, relativo all'errore manifesto di valutazione

- Argomenti del ricorrente

40.
    Gli argomenti del ricorrente si articolano in due parti.

41.
    Innanzi tutto, l'APN avrebbe illegittimamente esaminato le candidature in relazione a criteri diversi da quelli indicati nell'avviso di posto vacante (v., in particolare, sentenza della Corte 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/Commissione, Racc. pag. I-225, punto 19).

42.
    In secondo luogo, la decisione 26 marzo 1998 sarebbe viziata da errori manifesti di valutazione. Il ricorrente fa presente che, con tale decisione, è stato informatodel rigetto della sua candidatura, in quanto non soddisfaceva «tutte le qualità richieste per l'esercizio delle funzioni di cui trattasi».

43.
    Ora, dal confronto tra la descrizione dei compiti e delle qualifiche richieste nell'avviso di posto vacante, da un lato, e le competenze del ricorrente, dall'altro, risulterebbe che il ricorrente poteva legittimamente aspirare al posto di cui trattasi.

- Giudizio del Tribunale

44.
    Secondo la giurisprudenza, l'APN è tenuta a procedere, ai sensi degli artt. 29, n. 1, lett. a), e 45, n. 1, dello Statuto, al confronto dei meriti dei candidati promuovibili entro i limiti che essa stessa si è imposta nell'avviso di posto vacante (in particolare sentenza Culin/Commissione, citata, punto 19).

45.
    Nella fattispecie, il ricorrente addebita all'APN di aver fatto riferimento nella risposta al reclamo, a qualità quali «il giudizio politico, la ponderazione, la discrezione, la rapidità di reazioni orali, la capacità di conservare ai propri interventi un carattere giuridico in un contesto altamente politico e l'attitudine a lavorare in qualsiasi sede» che non erano menzionate nell'avviso di posto vacante n. 2/98.

46.
    Anche se queste qualità non sono esplicitamente indicate sotto il titolo «qualifiche richieste» dell'avviso n. 2/98, non se ne può tuttavia dedurre che l'APN abbia oltrepassato i limiti dell'avviso di posto vacante prendendole in considerazione.

47.
    Infatti queste qualità si ricollegano direttamente alla funzione stessa di direttore del servizio giuridico del Consiglio. Questa funzione comporta un alto livello di responsabilità che, come risulta dalla «descrizione dei compiti» nell'avviso di posto vacante n. 2/98, devono essere esercitate in situazioni delicate, in particolare in occasione delle riunioni del Consiglio o delle sue diverse istanze preparatorie.

48.
    La prima parte del motivo non è quindi fondata.

49.
    Per quanto riguarda la seconda parte del motivo, occorre rilevare che, per valutare l'interesse del servizio nonché i meriti da prendere in considerazione nell'ambito della decisione prevista all'art. 45 dello Statuto, l'APN dispone di un ampio potere discrezionale. In tale ambito, il Tribunale deve limitarsi alla questione se l'APN si sia tenuta entro limiti ragionevoli e non abbia usato il suo potere in maniera manifestamente erronea. In particolare esso non può sostituire la sua valutazione dei meriti e delle qualifiche dei candidati a quella dell'APN (sentenza del Tribunale 6 luglio 1999, cause riunite T-112/96 e T-115/96, Séché/Commissione, Racc. PI pag. II-623, punto 61).

50.
    Inoltre, lo Statuto non conferisce ad una promozione alcun diritto acquisito. Un lungo periodo di servizio nel grado inferiore non costituisce un elemento divalutazione decisivo che possa prevalere sull'interesse del servizio, che costituisce il criterio determinante per la scelta tra i candidati ad una promozione (sentenza Séché/Commissione, citata, punto 62).

51.
    Nella fattispecie, il ricorrente fa riferimento alla sua lunga esperienza presso il Segretariato generale del Consiglio (oltre 30 anni), alle sue funzioni di capodivisione presso la direzione generale «Agricoltura e foreste» dal 1985, o ancora alle sue numerose pubblicazioni.

52.
    Nonostante le qualità del ricorrente, del resto non contestate dal convenuto, occorre constatare che, tenuto conto della giurisprudenza summenzionata, tali elementi non possono essere considerati sufficienti a concludere che l'APN ha commesso un errore manifesto non promuovendolo.

53.
    A tale riguardo, occorre rilevare che le conoscenze giuridiche e l'esperienza del ricorrente, come è stato sottolineato nella risposta al reclamo, sono nettamente incentrate nel settore agricolo. Anche se l'interesse di quest'esperienza non può essere minimizzato, resta il fatto che il ricorrente si è occupato dal 1977 di questioni attinenti al settore agrario e dal 1985 è a capo di una divisione in tale settore. Inoltre, il ricorrente ha presentato un lungo elenco di sue pubblicazioni, quasi tutte concernenti l'agricoltura comunitaria e il diritto agrario.

54.
    Pertanto il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di errori manifesti di valutazione da parte dell'APN.

55.
    Il presente motivo deve quindi essere respinto.

Sul terzo motivo, relativo ad uno sviamento di potere ed alla violazione dell'art. 7, n. 1, dello Statuto

- Argomenti del ricorrente

56.
    L'APN, rigettando illegittimamente la candidatura del ricorrente, ritenendola erroneamente e arbitrariamente inidonea e facendo ricorso ad una procedura diversa da quella indicata nell'avviso per nominare una persona esterna all'istituzione, avrebbe voluto perseguire un obiettivo diverso rispetto all'interesse del servizio ed avrebbe, pertanto, commesso uno sviamento di potere.

57.
    Poiché il posto era stato occupato da uno spagnolo, le «voci di corridoio» avrebbero dato per scontato che il posto sarebbe stato attribuito ad un altro cittadino spagnolo. Ora, nessuno dei candidati che si era presentato dopo l'avviso n. 2/98 avrebbe avuto tale cittadinanza. Sarebbe stato quindi acquisito in anticipo che nessuno di loro sarebbe stato prescelto. Al riguardo il ricorrente si basa su un fax che ha inviato al suo avvocato il 15 maggio 1998 e sulle critiche presentate dal comitato del personale.

58.
    Inoltre, non sembrerebbe che il signor A. abbia le qualità minime richieste per le funzioni da assolvere. Egli non soddisfarebbe poi nemmeno il requisito di almeno due anni di anzianità nel grado A3. Infatti, sei mesi prima della sua nomina, avrebbe occupato ancora un posto di grado A4 presso la Commissione.

59.
    Per il resto, tenuto conto della loro rispettiva anzianità, dell'istituzione alla quale ciascuno apparteneva e delle funzioni che esercitavano nel loro ambito, l'esperienza del signor A. non potrebbe essere considerata maggiore di quella del ricorrente per il posto di cui trattasi.

60.
    Le modifiche apportate agli avvisi di posto vacante del 17 aprile 1998 rispetto all'avviso n. 2/98 costituirebbero altri indizi di sviamento di potere (sentenze della Corte 28 febbraio 1989, cause riunite 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 e 232/87, Van der Stijl e a./Commissione, Racc. pag. 511, punto 51, e 18 marzo 1999, causa C-304/97 P, Carbajo Ferrero/Parlamento, Racc. pag. I-1749, punti 16, 31-35, 44 e 45). In tal senso gli avvisi avrebbero aggiunto la condizione relativa alla necessità di un'«esperienza di 15 anni in diritto internazionale o comunitario».

61.
    Nella fattispecie, la candidatura del ricorrente e quella del signor A. sarebbero state esaminate sulla base di requisiti diversi, svuotando in tal modo di contenuto le disposizioni dell'art. 29 dello Statuto e favorendo indebitamente una candidatura esterna, in quanto era divenuto più facile per il signor A. essere nominato (sentenza Carbajo Ferrero/Parlamento, citata, punto 44).

Giudizio del Tribunale

62.
    Occorre ricordare che è stato dichiarato che la domanda intesa all'annullamento della decisione di nominare il signor A. è irricevibile. Alla luce di queste considerazioni, occorre esaminare se la decisione di non nominare il ricorrente, che è la sola validamente impugnata nella fattispecie, sia viziata da uno sviamento di potere.

63.
    Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se sulla base di indizi obiettivi, precisi e concordanti risulta che sia stata adottata per raggiungere fini diversi da quelli previsti (in particolare sentenza Séché/Commissione, citata, punto 139).

64.
    In quanto il ricorrente fa valere come indizio dello sviamento di potere un'erronea valutazione delle sue qualità da parte dell'APN, tale argomento dev'essere respinto. Infatti, come è stato previamente dichiarato, non è dimostrato che l'APN abbia commesso un errore manifesto di valutazione.

65.
    Inoltre, l'indizio derivato dalle «voci di corridoio» secondo cui il posto sarebbe riservato ad uno spagnolo non può essere accolto. «Voci di corridoio» non possono infatti essere considerate un indizio «obiettivo» e «preciso». Del resto, nel fax cheil ricorrente ha inviato al suo avvocato il 14 maggio 1998 si parla di sospetti, ma non se ne dimostra la fondatezza (v. sentenza del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-496/93, Allo/Commissione, Racc. PI pag. II-405, punto 48). Per quanto riguarda i documenti provenienti dal Comitato del personale o dai sindacati del personale, occorre constatare che nessuno di questi contiene un indizio del fatto che la candidatura del ricorrente sarebbe stata respinta per favorire un candidato spagnolo.

66.
    Inoltre, il fatto di avere aggiunto negli avvisi di posto vacante del 17 aprile 1998 una condizione relativa all'esperienza che non risultava nell'avviso di posto vacante n. 2/98 non costituisce un indizio tale da dimostrare che la decisione 26 marzo 1998, con cui veniva respinta la candidatura del ricorrente, sarebbe stata adottata al fine di favorire un candidato avente una determinata cittadinanza.

67.
    Infatti, questa condizione relativa all'esperienza dei candidati non è di per sé tale da favorire coloro che hanno una determinata cittadinanza.

68.
    Inoltre, la circostanza che il signor A. non avrebbe le competenze minime richieste per esercitare le funzioni di cui è causa, o, in ogni caso, avrebbe competenze minori di quelle del ricorrente, non può, anche supponendola dimostrata, essere considerata un indizio obiettivo e preciso del fatto che la precedente decisione di rigetto della candidatura del ricorrente sia stata adottata al solo fine di favorire un candidato avente una determinata cittadinanza.

69.
    Pertanto, il presente motivo dev'essere respinto.

Sul quarto motivo, relativo alla violazione del fondamento giuridico dell'avviso di posto vacante

- Argomenti del ricorrente

70.
    Il ricorrente fa presente che l'avviso di posto vacante costituisce l'ambito legale che l'APN impone a se stessa e che pertanto deve rispettare scrupolosamente (sentenza del Tribunale 19 marzo 1997, causa T-21/96, Giannini/Commissione, Racc. PI pag. II-211, punto 19).

71.
    Nella fattispecie, l'avviso di posto vacante si sarebbe riferito in particolare agli artt. 4, 7, n. 1, e 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, cioè all'ipotesi di promozione o trasferimento all'interno dell'istituzione. Pertanto il Consiglio poteva procedere ad un'assunzione ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. c), o dell'art. 29, n. 2, dello Statuto solo se nessun candidato interno soddisfaceva obiettivamente le condizioni dell'avviso n. 2/98, e non per nominare un candidato esterno scelto in anticipo.

- Giudizio del Tribunale

72.
    Dalla replica risulta che il ricorrente non contesta il fatto che il Consiglio potesse in via di principio procedere ad un'assunzione ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. c), o dell'art. 29, n. 2, dello Statuto.

73.
    Egli fa valere, invece, che il Consiglio poteva procedere a una tale assunzione solo dopo un esame obiettivo delle candidature interne in considerazione dei criteri enunciati nell'avviso di posto vacante, e non al fine di designare un terzo scelto in anticipo.

74.
    Risulta pertanto che il motivo non presenta alcuna autonomia rispetto ai motivi relativi allo sviamento di potere ed all'errore manifesto di valutazione.

75.
    Poiché questi due motivi sono stati respinti precedentemente, il presente motivo deve, di conseguenza, essere anch'esso respinto.

Sul quinto e sul sesto motivo, relativi rispettivamente alla violazione degli artt. 7, n. 1, e 27, dello Statuto, da un lato, e dell'art. 5, n. 3, dello Statuto e del principio di non discriminazione, dall'altro

- Argomenti del ricorrente

76.
    Nell'ambito del suo quinto motivo il ricorrente sostiene che l'APN ha designato il signor A. a causa della sua cittadinanza. Ora, un criterio del genere sarebbe illegittimo in considerazione degli artt. 7, n. 1, e 27, terzo comma, dello Statuto, anche relativamente all'assunzione di funzionari di grado A1 e A2 (sentenza del Tribunale 24 maggio 1997, causa T-6/96, Contargyris/Consiglio, Racc. pag. II-357, punto 134).

77.
    Nell'ambito del suo sesto motivo il ricorrente fa valere che, decidendo di nominare un dipendente proveniente da un'altra istituzione e che, sei mesi prima, occupava solo un posto A4, il Consiglio ha violato le disposizioni dell'art. 5, n. 3, dello Statuto ed il principio di non discriminazione.

78.
    Inoltre, tenuto conto della limitata esperienza del signor A. nella sua qualità di dipendente di grado A3, sarebbe inverosimile che egli abbia potuto essere considerato come avente qualifiche superiori a quelle di quattro capidivisione del Consiglio che avevano presentato la propria candidatura a seguito dell'avviso di posto vacante n. 2/98.

- Giudizio del Tribunale

79.
    Con questi motivi il ricorrente rimette direttamente in discussione la validità della decisione di nominare il signor A.

80.
    Tenuto conto dell'irricevibilità delle conclusioni a sostegno delle quali essi sono presentati, questi motivi devono essere respinti.

Sul settimo motivo, relativo alla violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa

- Argomenti del ricorrente

81.
    Il ricorrente presenta in sostanza tre obiezioni.

82.
    Innanzi tutto, nell'ambito dell'istituzione le procedure di promozione verrebbero applicate in maniera arbitraria, in quanto sarebbe impossibile stabilire in anticipo gli elementi tenuti presenti dall'APN per valutare se un candidato soddisfi le condizioni richieste in un avviso di posto vacante.

83.
    In secondo luogo, queste procedure arbitrarie violerebbero la regola di chiarezza degli avvisi di posto vacante, posta dalla giurisprudenza.

84.
    In terzo luogo, nella sentenza Schloh/Consiglio, citata, si farebbe riferimento ad un colloquio e ad un resoconto di tale colloquio. Questo riferimento sarebbe erroneo in fatto, il che dimostrerebbe che il Consiglio non esita ad affermare il falso pur di vedere impunite tali procedure di nomina.

- Giudizio del Tribunale

85.
    Occorre rilevare che le obiezioni sollevate dal ricorrente sono state presentate nella fase del reclamo, anche se non erano formalmente raggruppate in un solo motivo.

86.
    Pertanto, l'irricevibilità fatta valere dal Consiglio, in quanto tale motivo sarebbe stato presentato al Tribunale in violazione della regola di concordanza tra il reclamo amministrativo ed il ricorso, dev'essere respinta.

87.
    Per quanto riguarda le due prime obiezioni, occorre rilevare innanzi tutto che l'avviso di posto vacante n. 2/98 era formulato in termini chiari. Inoltre, i diversi motivi a sostegno del ricorso d'annullamento della decisione 26 marzo 1998 esaminati precedentemente sono stati respinti.

88.
    I documenti provenienti dal Comitato del personale o da sindacati del personale, allegati al ricorso al fine di dimostrare il carattere arbitrario delle procedure di nomina denunciato dal ricorrente, non hanno di per sé alcun valore probatorio. Inoltre, tranne uno, essi riguardano posti diversi da quello di cui trattasi nella fattispecie. Ora, anche supponendo che sia dimostrato il carattere arbitrario delle procedure condotte per coprire altri posti, questo non potrebbe comportare l'annullamento della decisione di respingere la candidatura del ricorrente per il posto di cui trattasi nella fattispecie. Per quanto riguarda la nota del Comitato del personale al segretario del Consiglio in data 5 maggio 1998, anche se è stataredatta in occasione della copertura del posto di cui è causa nella fattispecie, essa contiene solo critiche sulle procedure di nomina in generale.

89.
    Infine, per quanto riguarda l'ultima obiezione, occorre rilevare che la contestazione di un elemento di fatto di una causa, giudicata sette anni prima, nella quale il ricorrente non era parte, e relativa ad una procedura di nomina di un terzo, non è tale da costituire un vizio che possa pregiudicare la validità della decisione impugnata nella fattispecie.

Sulla domanda di risarcimento danni

Argomenti del ricorrente

90.
    Il ricorrente sostiene di aver subito un danno morale. Infatti, valutazioni negative, erronee ed offensive contenute in diverse comunicazioni dell'APN avrebbero leso la sua reputazione professionale.

91.
    Pertanto è stato scritto, sia nella decisione del 26 marzo 1998 sia nella nota del 30 aprile 1998, che il ricorrente non aveva le qualità richieste per occupare il posto in questione.

92.
    Inoltre, le affermazioni contenute nella risposta al reclamo relative al numero di atti di candidatura del ricorrente presentati negli ultimi anni sarebbero fortemente e palesemente offensive.

93.
    Il ricorrente precisa che queste dichiarazioni sono non soltanto gravi e gratuite, ma hanno inoltre ricevuto una notevole diffusione. Il solo annullamento delle decisioni non potrebbe quindi costituire un adeguato risarcimento del danno subito.

Giudizio del Tribunale

94.
    Nella decisione 26 marzo 1998, di cui il ricorrente era l'unico destinatario, si fa presente che quest'ultimo «non possiede tutte le qualità richieste per l'esercizio delle funzioni di cui trattasi». Affermazioni analoghe sono contenute nella nota del segretario generale del Consiglio indirizzata al ricorrente il 30 aprile 1998.

95.
    Occorre rilevare che è stato precedentemente dichiarato che questa conclusione non era viziata da errori manifesti di valutazione. Essa non potrebbe quindi essere considerata illecita. Inoltre, il posto di cui è causa era un posto all'apice della gerarchia del servizio giuridico del Consiglio. Le responsabilità che vi si ricollegano e le necessarie qualifiche elevate che esso comporta non consentono di concludere per il carattere denigratorio dell'affermazione contenuta nella decisione.

96.
    Per quanto riguarda le osservazioni formulate nella risposta al reclamo, è un dato di fatto che, dal 1990, il ricorrente ha presentato 22 volte la propria candidaturaper posti vacanti. Egli non ha dimostrato come questo richiamo di fatto, che viene in risposta alla sua domanda di un colloquio personale con l'APN, costituisca un illecito e gli abbia causato un danno.

97.
    La domanda di risarcimento deve quindi essere respinta.

Sulle spese

98.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell'art. 88 di questo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Alla luce di queste considerazioni, occorre statuire che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Pirrung                    Potocki                        Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 luglio 2000.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Pirrung


1: Lingua processuale: l'italiano.

Racc. PI