Language of document : ECLI:EU:C:2023:727

ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE

28 settembre 2023 (*)

«Impugnazione – Procedimento sommario – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Mantenimento del nome di una persona fisica nell’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a tali misure – Sospensione del procedimento di “reinserimento” di tale persona – Pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Obbligo di adottare misure in materia di visti concessi dagli Stati membri – Provvedimenti che possono essere adottati dal giudice del procedimento sommario»

Nella causa C‑564/23 P(R),

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 13 settembre 2023,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da P. Mahnič, R. Meyer e J. Rurarz, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Nikita Dmitrievich Mazepin, residente in Mosca (Russia), rappresentato da A. Bass, T. Marembert, D. Rovetta, avocats, M. Campa, M. Moretto e V. Villante, avvocati,

ricorrente in primo grado,

Repubblica di Lettonia,

interveniente in primo grado,

IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l’avvocato generale M. Szpunar,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, il Consiglio dell’Unione europea chiede l’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 7 settembre 2023, Mazepin/Consiglio (T‑743/22 RIII; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha accolto la domanda di provvedimenti provvisori presentata dal sig. Nikita Dmitrievich Mazepin.

 Contesto normativo

 Decisione 2014/145/PESC

2        L’articolo 1, paragrafi 1, 6 e 7, della decisione n. 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16), come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1218 del Consiglio, del 23 giugno 2023 (GU 2023, L 159I, pag. 526), così dispone:

«1.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio:

(...)

e)      [di] imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti, o altre persone fisiche, che ne traggono vantaggio, ovvero imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina; (...)

(...)

e delle persone fisiche ad essi associate o delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati (...) nell’allegato.

(...)

6.      Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse o ospitate dall’Unione [europea], o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’[Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa], in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi il sostegno all’integrità territoriale, alla sovranità e all’indipendenza dell’Ucraina.

7.      Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta».

 Regolamento (UE) n. 269/2014

3        L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6), come modificato dal regolamento (UE) n. 476/2014 del Consiglio, del 12 maggio 2014 (GU 2014, L 137, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 269/2014»), prevede quanto segue:

«Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell’allegato I».

4        L’articolo 14, paragrafo 4, di tale regolamento così recita:

«L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi».

 Fatti

5        Il 9 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/397, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 80, pag. 31), con la quale il nome del sig. Mazepin è stato aggiunto all’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato della decisione 2014/145.

6        In pari data, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 80, pag. 1), con il quale il nome del sig. Mazepin è stato aggiunto all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014.

7        Il 14 settembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1530, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 239, pag. 149), con la quale ha deciso di mantenere il nome del sig. Mazepin nell’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive contenuto nell’allegato della decisione 2014/145, modificando i motivi del suo inserimento in tale elenco.

8        Alla stessa data, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 239, pag. 1), con il quale il nome del sig. Mazepin è stato mantenuto, con la stessa modifica dei motivi di cui al punto precedente, nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014.

9        Il 13 marzo 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/572, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2023, L 75 I, pag. 134), con la quale ha deciso di mantenere il nome del sig. Mazepin nell’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive contenuto nell’allegato della decisione 2014/145, modificando i motivi del suo inserimento in tale elenco e le sue informazioni identificative.

10      Alla stessa data, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2023, L 75 I, pag. 1), con il quale il nome del sig. Mazepin è stato mantenuto, con le stesse modifiche dei motivi e delle informazioni identificative di cui al punto precedente, nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2022, il sig. Mazepin ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione 2022/1530 e del regolamento di esecuzione 2022/1529, nella parte in cui tali atti lo riguardano (in prosieguo, congiuntamente: i «primi atti controversi»).

12      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 dicembre 2022, il sig. Mazepin ha presentato una prima domanda di provvedimenti provvisori volta ad ottenere, in sostanza, la sospensione dell’esecuzione dei primi atti controversi. Con ordinanza del 1º marzo 2023, Mazepin/Consiglio (T‑743/22 R, EU:T:2023:102), il presidente del Tribunale ha accolto tale domanda e ha parzialmente disposto la sospensione dell’esecuzione di tali atti, nella parte in cui riguardano il sig. Mazepin.

13      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2023, il sig. Mazepin, sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, ha adattato il ricorso menzionato al punto 11 della presente ordinanza, cosicché esso è diretto anche all’annullamento della decisione 2023/572 e del regolamento di esecuzione 2023/571 (in prosieguo, congiuntamente: i «secondi atti controversi»).

14      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, il sig. Mazepin ha presentato una seconda domanda di provvedimenti provvisori diretta, in sostanza, alla sospensione dell’esecuzione dei secondi atti controversi. Con ordinanza del presidente del Tribunale del 19 luglio 2023, Mazepin/Consiglio (T‑743/22 RII, EU:T:2023:406), il presidente del Tribunale ha accolto tale domanda e ha parzialmente disposto la sospensione dell’esecuzione di tali atti, nella parte in cui riguardano il sig. Mazepin.

15      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 settembre 2023, il sig. Mazepin ha presentato una terza domanda di provvedimenti provvisori.

16      Con l’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha accolto tale domanda e ha ordinato, in sostanza:

–        al punto 1 del dispositivo di tale ordinanza, la sospensione dell’esecuzione dell’annunciato «reinserimento» del sig. Mazepin alle stesse condizioni previste ai punti 1 e 2 del dispositivo dell’ordinanza del presidente del Tribunale del 19 luglio 2023, Mazepin/Consiglio (T‑743/22 RII, EU:T:2023:406);

–        al punto 2 di tale dispositivo, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di un avviso che indichi chiaramente la sospensione dell’esecuzione di tale «reinserimento» annunciato;

–        al punto 3 di detto dispositivo, al Consiglio l’adozione delle misure necessarie per garantire che gli Stati membri si conformino, in modo effettivo e completo, all’ordinanza del presidente del Tribunale del 19 luglio 2023, Mazepin/Consiglio (T‑743/22 RII, EU:T:2023:406), e, in particolare, per garantire che il visto rilasciato al sig. Mazepin il 7 agosto 2023 o qualsiasi altro visto che possa divenire necessario copra almeno il territorio degli Stati membri dello spazio Schengen e rimanga valido per il periodo necessario a consentire al sig. Mazepin di esercitare effettivamente i diritti concessi da tale ordinanza, e

–        al punto 4 del medesimo dispositivo, al Consiglio di informare il presidente del Tribunale delle misure adottate.

17      Il 14 settembre 2023 il sig. Mazepin ha presentato, in applicazione dell’articolo 164 del regolamento di procedura del Tribunale, una domanda di rettifica dell’ordinanza impugnata.

18      Con ordinanza del 19 settembre 2023, Mazepin/Consiglio (T‑743/22 RIII), il presidente del Tribunale ha adottato provvedimenti provvisori sostanzialmente analoghi a quelli esposti al punto 16 della presente ordinanza e ha revocato l’ordinanza impugnata.

 Conclusioni delle parti

19      Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        respingere la domanda di provvedimenti provvisori, e

–        riservare le spese.

20      Il sig. Mazepin chiede che la Corte voglia:

–        dichiarare che non vi è più luogo a statuire sul presente procedimento sommario, o

–        respingere il ricorso e, in ogni caso,

–        condannare il Consiglio alle spese.

 Sul non luogo a statuire

 Argomenti

21      Il sig. Mazepin sostiene che, poiché, con l’ordinanza del 19 settembre 2023, Mazepin/Consiglio (T‑743/22 RIII), il presidente del Tribunale ha revocato l’ordinanza impugnata, la presente impugnazione non ha più oggetto e che, di conseguenza, non vi è più luogo a statuire su di essa.

 Giudizio

22      Dalla formulazione stessa del dispositivo dell’ordinanza del presidente del Tribunale del 19 settembre 2023, Mazepin/Consiglio (T‑743/22 RIII), risulta che l’ordinanza impugnata è revocata.

23      A tal riguardo, l’articolo 159 del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che, su domanda di una parte, un’ordinanza che statuisce su una domanda di provvedimenti provvisori può essere modificata o revocata in qualsiasi momento in seguito a un mutamento delle circostanze.

24      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che una decisione del giudice del procedimento sommario che revoca un’ordinanza che ha concesso un provvedimento provvisorio comporta non già l’annullamento retroattivo di tale ordinanza, bensì soltanto la sua modifica o la sua abrogazione, dato che il giudice del procedimento sommario può riconsiderare, unicamente per il futuro, una simile ordinanza [v., in tal senso, ordinanza del 14 febbraio 2002, Commissione/Artegodan, C‑440/01 P (R), EU:C:2002:95, punto 65, e ordinanza del vicepresidente della Corte del 19 maggio 2022, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów), C‑121/21 R, EU:C:2022:408, punto 22].

25      Tale decisione non può quindi avere l’effetto di rimettere in discussione gli effetti passati di un’ordinanza che ha concesso un provvedimento provvisorio [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 19 maggio 2022, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów), C‑121/21 R, EU:C:2022:408, punto 23].

26      Ne consegue che, a decorrere dalla data della sua notifica alle parti, l’ordinanza del presidente del Tribunale del 19 settembre 2023, Mazepin/Consiglio (T‑743/22 RIII), può, tutt’al più, privare l’ordinanza impugnata di qualsiasi effetto, ma non cancella quest’ultima dall’ordinamento giuridico dell’Unione, in quanto lascia sussistere gli effetti prodotti da tale ultima ordinanza tra la data della sua notifica e quella della notifica dell’ordinanza che l’ha revocata.

27      Pertanto, si deve ritenere che la presente impugnazione conservi un oggetto, cosicché occorre statuire su di essa.

 Sull’impugnazione

28      A sostegno della sua impugnazione, il Consiglio deduce cinque motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo e il quarto, su errori di diritto manifesti quanto alla portata della competenza del giudice del procedimento sommario, il terzo, su errori manifesti nell’applicazione delle condizioni che disciplinano la concessione di provvedimenti provvisori e, il quinto, su errori di diritto manifesti che viziano il punto 3 del dispositivo dell’ordinanza impugnata.

 Sul quinto motivo

 Argomenti

29      Con il suo quinto motivo, che occorre esaminare per primo, il Consiglio sostiene che il punto 3 del dispositivo dell’ordinanza impugnata è viziato da diversi errori di diritto manifesti.

30      Anzitutto, la misura imposta al Consiglio in tale punto 3 violerebbe la ripartizione delle competenze di cui all’articolo 266 TFUE. Infatti, spetterebbe non ai giudici dell’Unione, bensì al Consiglio adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione a tale ordinanza.

31      Inoltre, detto punto 3 sarebbe viziato da un errore di diritto in quanto ordinerebbe al Consiglio di adottare una misura che non rientrerebbe nella sua competenza. Infatti, il Consiglio non disporrebbe del potere di garantire l’applicazione del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri. In particolare, né il diritto primario dell’Unione né il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU 2009, L 243, pag. 1), gli consentirebbero di interferire nel rilascio di visti da parte degli Stati membri. Orbene, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, TUE, il Consiglio dovrebbe agire solo nei limiti delle sue attribuzioni.

32      Infine, allo stesso punto 3, il presidente del Tribunale avrebbe, in pratica, imposto un’ingiunzione agli Stati membri ed ecceduto così i limiti della sua competenza.

33      Il sig. Mazepin sostiene che il Consiglio è tenuto ad eseguire le misure contenute nel dispositivo dell’ordinanza impugnata, al fine di conformarsi all’articolo 13, paragrafo 2, TUE e all’articolo 266 TFUE.

34      Inoltre, esso disporrebbe di una competenza, definita all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 32 TUE, al fine di coordinare l’azione degli Stati membri nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune. Così, per quanto riguarda l’applicazione, da parte degli Stati membri, dell’ordinanza del presidente del Tribunale del 19 luglio 2023, Mazepin/Consiglio (T‑743/22 RII, EU:T:2023:406), il Consiglio potrebbe, ad esempio, sollecitare questi ultimi ad adottare un approccio comune consistente nel rilasciare un visto uniforme al sig. Mazepin, pur lasciando lo Stato membro interessato valutare se le ragioni addotte da quest’ultimo per entrare nel suo territorio soddisfino le condizioni previste da tale ordinanza.

 Giudizio

35      Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, TUE, le istituzioni dell’Unione possono agire soltanto nei limiti delle attribuzioni che sono loro conferite dai Trattati (v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2007, Parlamento/Commissione, C‑403/05, EU:C:2007:624, punto 49).

36      Tale disposizione, che si impone a tutte le istituzioni dell’Unione, osta a che il giudice del procedimento sommario ordini al Consiglio di adottare una o più misure che non rientrino nella competenza di tale istituzione.

37      A tal riguardo, occorre ricordare che, al punto 3 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha ordinato al Consiglio di adottare le misure necessarie per garantire che gli Stati membri si conformino, in modo effettivo e completo, all’ordinanza del presidente del Tribunale del 19 luglio 2023, Mazepin/Consiglio (T‑743/22 RII, EU:T:2023:406), e, in particolare, per garantire che il visto rilasciato al sig. Mazepin il 7 agosto 2023 o qualsiasi altro visto che possa divenire necessario copra almeno il territorio degli Stati membri dello spazio Schengen e rimanga valido per il periodo necessario a consentire al sig. Mazepin di esercitare effettivamente i diritti concessi da tale ordinanza.

38      Orbene, in primo luogo, è giocoforza constatare che il diritto primario dell’Unione non conferisce al Consiglio una competenza generale ad adottare misure che disciplinino l’applicazione, da parte degli Stati membri, di atti quali i primi o i secondi atti controversi. In particolare, l’obbligo imposto agli Stati membri dall’articolo 32 TUE di concertarsi in seno al Consiglio europeo e al Consiglio su qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza che presenti un interesse generale non può essere inteso nel senso che autorizza il Consiglio ad adottare misure destinate a sollecitare gli Stati membri a rilasciare un visto alle condizioni previste dall’ordinanza impugnata.

39      Inoltre, tale diritto non attribuisce neppure al Consiglio il potere di adottare misure individuali dirette ad assicurare il rilascio di un visto da parte di uno Stato membro o a garantire che tale visto abbia una portata geografica e temporale determinata.

40      In secondo luogo, un siffatto potere non è conferito al Consiglio neppure da atti dell’Unione che armonizzano le politiche svolte dagli Stati membri in materia di visti. In particolare, tale potere non è affatto previsto dal regolamento n. 810/2009.

41      In terzo luogo, occorre certamente rilevare che l’articolo 1, paragrafo 7, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2023/1218, prevede che il Consiglio si pronunci, in taluni casi, sulla possibilità, per uno Stato membro, di rilasciare un visto, in deroga alle misure restrittive derivanti dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione.

42      Tuttavia, tale articolo 1, paragrafo 7, non consente al Consiglio di intervenire d’ufficio presso uno Stato membro o di rivolgere a uno Stato membro istruzioni relative al rilascio o alla portata di un visto, ma attribuisce unicamente a tale istituzione la facoltà di decidere se uno Stato membro che intende rilasciare un visto possa derogare a tali misure restrittive, nel caso in cui uno o più membri del Consiglio si siano opposti al rilascio di tale visto.

43      Da quanto precede risulta che il Consiglio non è competente ad adottare i provvedimenti di cui al punto 3 del dispositivo dell’ordinanza impugnata e che il presidente del Tribunale non poteva quindi, senza violare l’articolo 13, paragrafo 2, TUE, ordinare al Consiglio di adottare siffatte misure.

44      Ne consegue che il quinto motivo dev’essere accolto.

45      Poiché tale motivo riguarda solo il punto 3 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, occorre esaminare anche il secondo motivo di impugnazione.

 Sul secondo motivo

 Argomenti

46      Con il suo secondo motivo, che occorre esaminare di seguito, il Consiglio sostiene che, ordinando le misure enunciate ai punti da 1 a 3 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha commesso un manifesto errore di diritto quanto alla portata della sua competenza in qualità di giudice del procedimento sommario.

47      In applicazione dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il giudice del procedimento sommario del Tribunale sarebbe autorizzato ad adottare provvedimenti provvisori per tutelare l’efficacia dell’emananda decisione su una domanda di provvedimenti provvisori, la quale avrebbe lo scopo di preservare l’efficacia dell’emananda decisione su un ricorso principale, rispetto al quale tale domanda è accessoria.

48      Nel caso di specie, il ricorso principale proposto dal sig. Mazepin riguarderebbe quattro atti dell’Unione. Di conseguenza, nel presente procedimento, il presidente del Tribunale potrebbe adottare provvedimenti provvisori solo allo scopo di preservare l’efficacia di un’eventuale decisione di annullamento di tali atti. Pertanto, le misure adottate ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale dovrebbero mirare unicamente a preservare l’efficacia di siffatti provvedimenti provvisori.

49      Orbene, il presidente del Tribunale, con l’ordinanza impugnata, avrebbe adottato provvedimenti relativi ad atti che non sono oggetto del ricorso principale proposto dal sig. Mazepin e che non sarebbero stati neppure ancora adottati. Così facendo, esso avrebbe oltrepassato i limiti della sua competenza.

50      Tale analisi sarebbe corroborata dal tenore letterale dell’articolo 278 TFUE e dell’articolo 156, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, da cui risulterebbe che il presidente del Tribunale può sospendere unicamente l’esecuzione di un atto impugnato in un ricorso principale dinanzi al Tribunale.

51      Se è pur vero che l’articolo 279 TFUE e l’articolo 156, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale consentono a tale giudice di adottare altri tipi di provvedimenti provvisori, tali disposizioni richiederebbero tuttavia che tali provvedimenti siano connessi a un ricorso principale proposto dinanzi a detto giudice dal ricorrente interessato, il che non avverrebbe nel caso di specie.

52      Il sig. Mazepin sostiene, in via principale, che, con l’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha disposto la sospensione dell’esecuzione non di un atto futuro, bensì di un procedimento amministrativo che era in corso alla data in cui tale ordinanza è stata firmata. Una misura siffatta potrebbe essere adottata, in forza dell’articolo 279 TFUE, al fine di garantire il rispetto, da parte del Consiglio, delle ordinanze emesse in sede di procedimento sommario già adottate dal presidente del Tribunale nella presente causa, in un contesto in cui il Consiglio violasse manifestamente gli obblighi derivanti da tali ultime ordinanze.

53      Il sig. Mazepin fa valere, in subordine, che i provvedimenti adottati dal presidente del Tribunale sono indispensabili per garantirgli una tutela giurisdizionale effettiva.

54      In ulteriore subordine, egli sostiene che ogni vizio relativo al carattere anticipato dell’ordinanza impugnata sarebbe ormai sanato, in quanto, dopo la notifica di quest’ultima, egli avrebbe adattato le conclusioni del suo ricorso di annullamento.

 Giudizio

55      In via preliminare, occorre sottolineare che, sebbene il secondo motivo verta sui punti da 1 a 3 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, l’irregolarità del punto 3 di tale dispositivo risulta già dal punto 43 della presente ordinanza. Pertanto, occorre esaminare tale motivo unicamente nella parte in cui riguarda i punti 1 e 2 di detto dispositivo.

56      A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 39, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, dispone che, per l’esame delle domande dirette ad ottenere i provvedimenti di cui agli articoli 278 e 279 TFUE, il presidente può statuire «secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel [suddetto] statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura».

57      In tale contesto, l’articolo 157, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale autorizza il presidente del Tribunale a fissare un breve termine all’altra parte per la presentazione di osservazioni scritte o orali. L’articolo 157, paragrafo 2, di tale regolamento dispone tuttavia che il presidente del Tribunale può accogliere una domanda di provvedimenti provvisori formulata da una parte anche prima che l’altra parte abbia presentato le sue osservazioni.

58      Da tali disposizioni discende che il presidente del Tribunale, statuendo in qualità di giudice del procedimento sommario, è legittimato a pronunciarsi senza previamente sentire le osservazioni delle parti [v., in tal senso, ordinanza della vicepresidente della Corte dell’8 dicembre 2020, Price/Consiglio, C‑298/20 P (R), EU:C:2020:1006, punto 26 e giurisprudenza ivi citata].

59      Dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 160, paragrafo 7, del regolamento di procedura della Corte, disposizione che corrisponde all’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, risulta che il giudice chiamato a pronunciarsi su una domanda di provvedimenti provvisori può adottare siffatti provvedimenti a titolo conservativo, anche prima che l’altra parte abbia presentato le sue osservazioni, o fino alla pronuncia dell’ordinanza che pone fine al procedimento sommario, o fino alla chiusura del procedimento principale, se quest’ultimo ha luogo prima, quando la pronuncia di tali provvedimenti è nell’interesse della buona amministrazione della giustizia, in particolare al fine di garantire l’effettività del procedimento sommario [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 27 luglio 2023, VC/EU-OSHA, C‑456/23 P (R) -R, EU:C:2023:612, punto 4 e giurisprudenza ivi citata].

60      Il procedimento istituito dall’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale costituisce quindi un procedimento derogatorio destinato a consentire di disporre il più rapidamente possibile provvedimenti provvisori, al fine di garantire che il decorso del tempo necessario per pronunciarsi, al termine di un procedimento in contraddittorio, su una domanda di provvedimenti provvisori non abbia l’effetto di privare la parte che ha presentato tale domanda di una tutela giurisdizionale sufficiente.

61      Resta il fatto che tale procedimento derogatorio costituisce una modalità particolare di attuazione degli articoli 278 e 279 TFUE nonché dell’articolo 39, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Pertanto, si deve constatare che, come sostiene il Consiglio, detto procedimento non consente al giudice dell’urgenza di adottare provvedimenti che non sarebbe legittimato ad adottare in applicazione degli articoli 278 e 279 TFUE.

62      Poiché l’ordinanza impugnata non precisa se i provvedimenti disposti ai punti 1 e 2 del suo dispositivo siano fondati sull’articolo 278 TFUE o sull’articolo 279 TFUE, occorre esaminare se tali provvedimenti risultino dalla competenza attribuita al giudice del procedimento sommario dall’uno o dall’altro di tali articoli.

63      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 278 TFUE, esso dispone che i ricorsi proposti dinanzi alla Corte non hanno effetto sospensivo, ma che quest’ultima può tuttavia, se ritiene che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

64      Tale articolo è attuato all’articolo 156, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il quale precisa che qualsiasi domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione ai sensi dell’articolo 278 TFUE è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale.

65      Nel caso di specie, alla data in cui è stata firmata l’ordinanza impugnata, il Tribunale era investito, nell’ambito del ricorso di annullamento proposto dinanzi a tale giudice dal sig. Mazepin, di domande riguardanti le decisioni 2022/1530 e 2023/572 nonché i regolamenti di esecuzione 2022/1529 e 2023/571 (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi»).

66      In tale contesto, è giocoforza constatare che i punti 1 e 2 del dispositivo di tale ordinanza non sono formalmente presentati come sospensivi dell’esecuzione di uno o più degli atti impugnati dal sig. Mazepin dinanzi al Tribunale.

67      Non si può neppure ritenere che tali punti dispongano, in sostanza, la sospensione di taluni degli effetti di tali atti.

68      Infatti, la procedura di «reinserimento», di cui il punto 1 del dispositivo dell’ordinanza impugnata ordina la sospensione, mira a modificare, da un lato, la decisione 2014/145 prorogando quest’ultima e, dall’altro, il regolamento n. 269/2014 attuando l’obbligo, enunciato all’articolo 14, paragrafo 4, di quest’ultimo, di rivedere a intervalli regolari l’elenco contenuto nell’allegato I di tale regolamento.

69      Pertanto, dato che gli atti controversi si limitano parimenti a modificare la decisione 2014/145 e il regolamento n. 269/2014, senza per questo obbligare il Consiglio ad avviare in futuro una nuova procedura di «reinserimento», la procedura di cui a tale punto 1 non può essere considerata un effetto o una misura di esecuzione di tali atti.

70      Quanto al punto 2 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, esso ordina la pubblicazione di una nota nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, pubblicazione che non è né prevista né vietata dai suddetti atti.

71      Ne consegue che i punti 1 e 2 di tale dispositivo non potevano essere validamente fondati sull’articolo 278 TFUE.

72      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’articolo 279 TFUE, esso enuncia che, nelle cause di cui è investita, la Corte può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

73      Tale articolo conferisce al giudice del procedimento sommario un ampio potere discrezionale per decidere sui provvedimenti da pronunciare, che possono consistere, in particolare, in ingiunzioni appropriate e in provvedimenti accessori diretti a garantire l’efficacia dei provvedimenti provvisori disposti da tale giudice (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 24 aprile 2008, Commissione/Malta, C‑76/08 R, EU:C:2008:252, punto 19, nonché ordinanza del 20 novembre 2017, Commissione/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, punti 96, 97 e 99).

74      Risulta tuttavia dalla giurisprudenza della Corte che siffatti provvedimenti provvisori devono avere un nesso diretto con l’oggetto del ricorso principale (v., in tal senso, ordinanza del 19 ottobre 1976, Société pour l’Exportation des Sucres/Commissione, 88/76 R, EU:C:1976:140, punto 5, e del 16 dicembre 1980, Metallurgica Rumi/Commissione, 258/80 R, EU:C:1980:296, punto 21), requisito che è in sostanza richiamato all’articolo 156, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il quale prevede che qualsiasi domanda relativa a uno dei provvedimenti provvisori di cui all’articolo 279 TFUE è ricevibile solo se proviene da una parte principale di una causa sottoposta al Tribunale e se si riferisce a tale causa.

75      In tale contesto, i provvedimenti provvisori adottati ai sensi dell’articolo 279 TFUE non devono andare oltre l’ambito della controversia quale determinata dal ricorso principale, in quanto possono avere come oggetto soltanto quello di salvaguardare gli interessi di una delle parti di una controversia dinanzi al Tribunale al fine di non rendere illusoria la sentenza che porrà fine al procedimento principale privandola di effetto utile (v., in tal senso, ordinanza del 17 maggio 1991, CIRFS e a./Commissione, C‑313/90 R, EU:C:1991:220, punto 24, nonché ordinanza del presidente della Corte del 24 aprile 2008, Commissione/Malta, C‑76/08 R, EU:C:2008:252, punto 15).

76      Pertanto, dato che una sentenza di annullamento ha l’effetto di eliminare retroattivamente l’atto annullato dall’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, 22/70, EU:C:1971:32, punto 60), il giudice del procedimento sommario può in particolare, sulla base dell’articolo 279 TFUE, ordinare a un’istituzione dell’Unione di non adottare un atto che costituisca una forma di esecuzione dell’atto annullato o che abbia come conseguenza di conferire carattere definitivo a taluni effetti di quest’ultimo atto.

77      Per contro, il giudice del procedimento sommario non può, senza eccedere l’ambito di una controversia relativa a un ricorso di annullamento, ingiungere a un’istituzione dell’Unione di sospendere un procedimento che non dipende dall’atto impugnato, al fine di evitare che l’atto adottato in esito a tale procedimento contenga la stessa illegittimità di quella denunciata in tale ricorso.

78      È vero che la Corte ha dichiarato che, in caso di annullamento di un regolamento il cui effetto sia limitato ad un periodo di tempo ben definito, l’istituzione che ne è l’autore ha l’obbligo di escludere dalle nuove norme che devono intervenire dopo la sentenza di annullamento, per disciplinare periodi successivi a tale sentenza, qualsiasi disposizione avente lo stesso contenuto di quella dichiarata illegittima (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 1988, Asteris e a./Commissione, 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, EU:C:1988:199, punto 29).

79      Tuttavia, da un lato, sebbene l’autorità assoluta di cui gode una sentenza di annullamento inerisca tanto al suo dispositivo quanto alla motivazione che ne costituisce il necessario fondamento, essa non può comportare l’annullamento di un atto non deferito alla censura dei giudici dell’Unione che sia viziato dalla stessa illegittimità (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punto 54). Dall’altro lato, non spetta a tali giudici indicare, nell’ambito di una sentenza di annullamento, i provvedimenti che l’istituzione interessata deve adottare per dare esecuzione a tale sentenza (v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 1986, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, 53/85, EU:C:1986:256, punto 23, nonché del 25 maggio 1993, Foyer culture du Sart-Tilman/Commissione, C‑199/91, EU:C:1993:205, punto 17).

80      Ne consegue che una sentenza di annullamento non può portare direttamente a rimettere in discussione la validità di un atto successivo all’atto annullato per il fatto che tale atto successivo è viziato dalla stessa illegittimità che vizia l’atto annullato.

81      In tali circostanze, un’ordinanza del giudice del procedimento sommario che ingiunga a un’istituzione dell’Unione di sospendere un procedimento che può sfociare nell’adozione di un tale atto successivo equivarrebbe a garantire al ricorrente interessato non una tutela contro gli effetti di atti adottati da un’istituzione, quale prevista dal diritto primario dell’Unione, bensì una tutela preventiva di un tutt’altro ordine.

82      Al fine di garantire una siffatta tutela, il giudice del procedimento sommario sarebbe quindi obbligato a valutare questioni sulle quali l’istituzione interessata non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi, il che avrebbe come conseguenza un’anticipazione del dibattimento nel merito nonché una confusione delle diverse fasi dei procedimenti amministrativi e giudiziari (v., per analogia, sentenza dell’ 11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 20), mentre non spetta a tale giudice sostituirsi a tale istituzione (v., in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 1969, Germania/Commissione, 50/69 R, EU:C:1969:42, pag. 451).

83      Inoltre, la mancanza di competenza del giudice del procedimento sommario ad ingiungere a un’istituzione dell’Unione di sospendere un procedimento che non dipende da un atto impugnato, al fine di evitare che l’atto adottato in esito a tale procedimento contenga la stessa illegittimità di quella denunciata in un ricorso di annullamento, non è, contrariamente a quanto sostiene il sig. Mazepin, tale da privare quest’ultimo della tutela giurisdizionale conferitagli dal diritto primario dell’Unione, in quanto quest’ultimo atto potrà essere oggetto di un ricorso di annullamento accompagnato da una domanda di provvedimenti provvisori, la quale potrà, se del caso, mirare alla pronuncia di provvedimenti provvisori in applicazione dell’articolo 156, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

84      Nel caso di specie, come risulta dal punto 65 della presente ordinanza, alla data in cui è stata firmata l’ordinanza impugnata, il Tribunale era investito, nell’ambito del ricorso di annullamento proposto dal sig. Mazepin dinanzi a tale giudice, di domande riguardanti gli atti controversi.

85      Orbene, da un lato, per le ragioni indicate ai punti 68 e 69 della presente ordinanza, si deve ritenere che gli atti che possono essere adottati dal Consiglio nell’ambito della procedura di «reinserimento» di cui trattasi nel caso di specie siano il risultato di un procedimento che non dipende dagli atti controversi e, in particolare, che non procede all’esecuzione di questi ultimi atti.

86      Dall’altro lato, gli atti che possono essere adottati dal Consiglio nell’ambito di tale processo sono destinati, alla luce della prassi di tale istituzione, ad essere applicabili per un periodo successivo a quello disciplinato dagli atti controversi, cosicché essi non sono idonei a rendere definitivi gli effetti di questi ultimi atti.

87      Ne consegue che il provvedimento disposto al punto 1 del dispositivo dell’ordinanza impugnata è privo di nesso diretto con l’oggetto del ricorso di annullamento proposto dal sig. Mazepin dinanzi al Tribunale. In assenza di un tale nesso, non si può ritenere che tale provvedimento costituisca un provvedimento accessorio diretto a garantire l’efficacia dei provvedimenti provvisori già disposti dal presidente del Tribunale nelle precedenti ordinanze da esso emesse nella presente causa, di cui ai punti 12 e 14 della presente ordinanza, poiché, con queste ultime, il presidente del Tribunale ha disposto la sospensione parziale dell’esecuzione degli atti oggetto di tale ricorso di annullamento. Ne consegue che la misura disposta a tale punto 1 non poteva essere validamente adottata in applicazione dell’articolo 279 TFUE.

88      Lo stesso vale per la misura disposta al punto 2 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, dal momento che essa si limita a garantire la pubblicità della misura disposta al punto 1 del dispositivo di tale ordinanza.

89      La circostanza che il sig. Mazepin, successivamente alla data della firma dell’ordinanza impugnata, abbia presentato al Tribunale una memoria di adattamento delle conclusioni del suo ricorso è, in ogni caso, ininfluente sulle considerazioni che precedono, in quanto tale memoria è diretta all’annullamento di nuovi atti adottati dal Consiglio, atti che non sono direttamente interessati dalle misure contenute nel dispositivo di tale ordinanza.

90      Ne consegue che il secondo motivo deve essere accolto e che occorre, senza che sia necessario statuire sul primo, sul terzo e sul quarto motivo, annullare integralmente l’ordinanza impugnata, in quanto il punto 4 del dispositivo di quest’ultima non è separabile dai punti da 1 a 3 di quest’ultimo.

 Sulla domanda di provvedimenti provvisori presentata dinanzi al Tribunale

91      Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, quando annulla la decisione del Tribunale, può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. Tale disposizione si applica anche alle impugnazioni proposte conformemente all’articolo 57, secondo comma, di tale Statuto [ordinanza del vicepresidente della Corte del 24 maggio 2022, Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento e Spagna, C‑629/21 P (R), EU:C:2022:413, punto 172 e giurisprudenza ivi citata].

92      Nel caso di specie, il presidente del Tribunale ha statuito prima che le altre parti del procedimento avessero avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni, conformemente all’articolo 157, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

93      Di conseguenza, risulta che lo stato degli atti non consente di statuire sulla causa e che occorre quindi rinviarla al Tribunale.

 Sulle spese

94      Dato che la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare la decisione sulle spese.

Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:

1)      L’ordinanza del vicepresidente del Tribunale dell’Unione europea del 7 settembre 2023, Mazepin/Consiglio (T743/22 RIII), è annullata.

2)      La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)      Le spese sono riservate.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.