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Ricorso proposto il 27 settembre 2013 – Izsák e

Dabis / Commissione

(Causa T-529/13)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrenti: Balázs-Árpád Izsák (Marosvásárhely, Romania) e Attila Dabis (Budapest, Ungheria) (rappresentante J. Tordáné Petneházy, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 25 luglio 2013, C(2013) 4795, recante diniego della domanda di registrazione dell’iniziativa cittadina europea intitolata “Politica di coesione per l’uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali”;

condannare la Commissione a registrare tale iniziativa e ad adottare ogni altra misura richiesta ex lege;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono i seguenti motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011 1

Nell’ambito del loro primo motivo, i ricorrenti rilevano che la loro iniziativa cittadina soddisfa tutti i requisiti necessari ai fini della registrazione. Inoltre, a giudizio dei medesimi, è infondata l’affermazione della Commissione secondo la quale l’iniziativa cittadina proposta è manifestamente estranea all’ambito delle competenze della Commissione in forza delle quali essa può presentare una proposta relativa a un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei Trattati. Secondo i ricorrenti, l’iniziativa conteneva una proposta rientrante nell’ambito delle competenze previsto dall’articolo 4, lettera c), TFUE (coesione economica, sociale e territoriale).

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 174, terzo comma, TFUE

Nell’ambito di tale motivo, i ricorrenti asseriscono che l’elenco di svantaggi, previsti all’articolo 174, terzo comma, TFUE, a motivo dei quali è rivolta un’attenzione particolare a una regione, a differenza di quanto sostiene la Commissione non è limitativo (esaustivo) ma solo esemplificativo (indicativo).

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 174 TFUE e del regolamento (CE) n. 1059/2003 2

I ricorrenti sostengono altresì che le regioni che presentano specificità nazionali, linguistiche e culturali appartengono in ogni caso alla categoria delle “regioni interessate” dalla politica di coesione dell’Unione e che, in forza del diritto derivato dell’Unione, la cultura costituisce un fattore importante di coesione territoriale, sociale ed economica. A suo giudizio ciò è corroborato dall’articolo 3, paragrafo 5, e dal considerando 10 del regolamento n. 1059/2003.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 211/2011 e dell’articolo 167 TFUE

I ricorrenti rilevano che, a differenza di quanto sostiene la Commissione, non sono tenuti a indicare la base giuridica per l’iniziativa legislativa, ma, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 211/2011, le disposizioni dei Trattati che ritengono pertinenti per l’azione proposta. Inoltre, secondo l’articolo 167 TFUE, l’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 19, secondo comma, TFUE

I ricorrenti ritengono che la Commissione non potesse fondatamente sostenere nella decisione impugnata che, sebbene le istituzioni dell’Unione siano tenute a rispettare la diversità culturale e linguistica e a non discriminare le minoranze, tale disposizione non costituisca una base giuridica per la mancanza di qualsiasi azione da parte delle istituzioni. I ricorrenti obiettano, in particolare, che l’affermazione della Commissione è contraria all’articolo 19, paragrafo 1, TFUE.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 174, secondo comma, TFUE

Secondo i ricorrenti, la Commissione interpreta erroneamente l’iniziativa quando afferma che non si può ritenere che il miglioramento della situazione delle minoranze sia idoneo a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo di determinate regioni, ai sensi dell’articolo 174, secondo comma, TFUE. I ricorrenti rilevano che i promotori dell’iniziativa non hanno proposto di migliorare la situazione delle minoranze nazionali ma di fare in modo che la politica di coesione dell’Unione non possa essere finalizzata all’eliminazione o all’indebolimento delle caratteristiche nazionali, linguistiche e culturali delle regioni e che le misure e gli oggettivi economici dell’Unione non possono diventare strumenti, anche indiretti, di politiche contrarie alle minoranze.

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1 Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU L 65, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154, pag. 1).