Language of document : ECLI:EU:F:2013:82

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

19 giugno 2013

Causa F‑81/11

BY

contro

Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

«Personale dell’AESA – Agente temporaneo – Ricevibilità – Termini di ricorso – Rapporto informativo sfavorevole – Riassegnazione – Molestie psicologiche – Sviamento di potere»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale BY chiede l’annullamento della decisione del direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA o in prosieguo: l’«Agenzia»), del 17 dicembre 2010, recante riassegnazione del ricorrente ad un posto non direttivo nell’interesse del servizio.

Decisione:      Il ricorso è respinto. BY sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Apposizione da parte dell’avvocato del ricorrente del timbro «copia conforme» sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta, ma non sulla versione inviata per fax – Irregolarità che non costituisce una causa di irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 34, §§ 1 e 6)

2.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Mancata presentazione di un numero sufficiente di copie certificate conformi dell’originale del ricorso – Irregolarità che non costituisce una causa di irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 34, § 1, e 94, a)]

3.      Ricorso dei funzionari – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione – Decisione conforme all’interesse di servizio – Insussistenza di sviamento di potere

1.      Le circostanze che l’avvocato del ricorrente abbia apposto sul foglio di guardia dell’originale del ricorso il timbro «copia conforme» e che, accanto alla sua firma manoscritta figurante all’ultima pagina di tale documento, egli abbia apposto un timbro relativo al suo studio legale non possono far perdere all’esemplare di cui trattasi la sua qualità di originale dell’atto introduttivo inviato per fax, così come l’apposizione di un timbro «originale» su un originale non gli farebbe perdere tale qualità quand’anche esso fosse così modificato dall’apposizione del timbro. L’apposizione del timbro «copia conforme» da parte dell’avvocato sull’originale del ricorso dev’essere considerata come una semplice errore materiale, il quale non può comportare l’irricevibilità del ricorso.

(v. punto 37)

2.      La circostanza che il numero di copie del ricorso, al di fuori dell’originale, sia inferiore al numero di copie certificate conformi che devono accompagnare l’originale, quale richiesto dall’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, non può giustificare l’irricevibilità del ricorso. Una conclusione contraria sarebbe di una severità eccessiva, alla luce del principio di proporzionalità e del diritto del ricorrente ad un ricorso effettivo, in assenza di ogni pregiudizio al principio di certezza del diritto A questo proposito, l’inosservanza del detto articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, può, eventualmente, trovare la sua sanzione nell’applicazione dell’articolo 94, lettera a), dello stesso regolamento di procedura.

(v. punto 38)

3.      La nozione di sviamento di potere, di cui lo sviamento di procedura costituisce la manifestazione, ha una portata ben precisa e riguarda la situazione in cui un’autorità amministrativa esercita i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo quando, in base a indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, essa appaia adottata per raggiungere scopi diversi da quelli addotti a giustificazione.

Nel caso di un provvedimento di riassegnazione, qualora quest’ultimo non sia stato dichiarato contrario all’interesse di servizio, non può configurarsi uno sviamento di potere. In particolare, la circostanza che un superiore gerarchico di un funzionario abbia redatto il rapporto informativo di tale funzionario, pur essendo espressamente interessato dalla denuncia per molestie proveniente da quest’ultimo, non può in quanto tale, al di fuori di ogni altra circostanza, essere tale da mettere in discussione la sua imparzialità.

(v. punti 69, 70 e 72)

Riferimento:

Corte: 14 luglio 1983, Nebe/Commissione, 176/82 (punto 25); 5 giugno 2003, O’Hannrachain/Parlamento, C‑121/01 P (punto 46)

Tribunale di primo grado: 10 luglio 1992, Eppe/Commissione, T‑59/91 e T‑79/91 (punto 57); 11 giugno 1996, Anacoreta Correia/Commissione, T‑118/95 (punto 25); 17 novembre 1998, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlamento, T‑131/97 (punto 62); 6 luglio 1999, Séché/Commissione, T‑112/96 e T‑115/96 (punto 139); 14 ottobre 2004, Sandini/Corte di giustizia, T‑389/02 (punto 123)