Language of document : ECLI:EU:T:2002:213

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

12 settembre 2002 (1)

«Antidumping - Chiusura del procedimento - Principio della parità di trattamento - Simultaneità tra un'inchiesta iniziale in un procedimento ed un'inchiesta di riesame in un altro procedimento - Art. 11, n. 2, del regolamento (CE) n. 384/96 - Regolamento che chiude procedimenti antidumping - Retroattività»

Nella causa T-89/00,

Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH, con sede in Norimberga (Germania), rappresentata dagli avv.ti K. Adamantopoulos, J.J. Gutiérrez Gisbert e J. Branton, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. S. Marquardt, in qualità di agente, assistito dall'avv. G.M. Berrisch,

convenuto,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Kreuschitz e dalla sig.ra S. Meany, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento dell'art. 3, secondo comma, del regolamento (CE) del Consiglio 24 gennaio 2000, n. 173, che chiude i procedimenti antidumping concernenti le importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 22, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 febbraio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), come modificato, disciplina i procedimenti antidumping. Conformemente all'art. 23, secondo comma, il regolamento di base è stato adottato lasciando impregiudicati i procedimenti antidumping già avviati sulla base del regolamento applicabile in precedenza, il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3283, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 349, pag. 1).

2.
    L'art. 7, n. 1, del regolamento di base dispone:

«Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni in conformità con l'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria e qualora l'interesse della Comunità richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento».

3.
    Il n. 7 di detto articolo prevede:

«I dazi provvisori sono imposti per un periodo di sei mesi e possono essere prorogati di tre mesi oppure possono essere imposti per un periodo di nove mesi. Possono tuttavia essere prorogati, o imposti per un periodo di nove mesi unicamente se gli esportatori che rappresentano una percentuale significativa degli scambi in oggetto lo richiedono o non fanno obiezione alla relativa notificazione della Commissione».

4.
    L'art. 9, nn. 4 e 5, del regolamento di base dispone:

«4. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell'articolo 21, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce un dazio antidumping definitivo. Se è stato istituito un dazio provvisorio, la proposta di una misura definitiva deve essere presentata al Consiglio entro un mese prima della scadenza dei dazi. L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria.

5. Il dazio antidumping viene istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati in conformità del presente regolamento (...)».

5.
    L'art. 11, n. 2, del regolamento di base dispone:

«2. Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell'esito del riesame.

Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure (...)».

Fatti all'origine del ricorso

6.
    La ricorrente, Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH, è una succursale al 100% della Nippon Chemi-Con Inc. (in prosieguo: la «NCC»), con sede a Tokyo (Giappone). La NCC fabbrica alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio (in prosieguo: i «GCEA»). La ricorrente è il distributore e l'importatore esclusivo nella Comunità europea dei GCEA fabbricati dalla NCC.

7.
    Il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di GCEA originari del Giappone ad opera del regolamento (CEE) 30 novembre 1992, n. 3482, che riguarda anche la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 353, pag. 1), come modificato. Il 13 giugno 1994 il Consiglio ha inoltre adottato il regolamento (CE) n. 1384/94, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 152, pag. 1).

8.
    In seguito alla pubblicazione, il 3 giugno 1997, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di GCEA originari del Giappone (GU C 168, pag. 4), la Federation for Appropriate Remedial Anti-Dumping ha presentato una richiesta di riesame ai sensi dell'art. 11, n. 2, del regolamento di base.

9.
    La Commissione ha inoltre deciso, di sua propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio delle stesse misure antidumping ai sensi dell'art. 11, n. 3, del regolamento di base, al fine di considerare le conseguenze della nuova situazione in materia di dumping e di pregiudizio in relazione agli sviluppi tecnici concernenti il prodotto e alle condizioni di mercato.

10.
    Di conseguenza, il 3 dicembre 1997 (GU C 365, pag. 5), la Commissione ha annunciato l'avvio di un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di GCEA originari del Giappone. I dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di GCEA originari del Giappone sono stati percepiti nel corso dell'inchiesta di riesame in forza dell'art. 11, n. 2, del regolamento di base.

11.
    La Commissione ha deciso anche di avviare un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di GCEA originari della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU 1998, C 107, pag. 4), ai sensi dell'art. 11, n. 3, del regolamento di base.

12.
    Un ulteriore procedimento, concernente alcuni tipi di GCEA originari degli Stati Uniti e della Tailandia, è stato avviato il 27 novembre 1997 (GU C 363, pag. 2) in forza dell'art. 5 del regolamento di base. La Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di GCEA originari degli Stati Uniti e della Tailandia col regolamento (CE) della Commissione 27 agosto 1998, n. 1845 (GU L 240, pag. 4). In secondo luogo, la Commissione ha proposto al Consiglio l'imposizione di misure antidumping definitive su tali importazioni. Il Consiglio non ha adottato la proposta entro la scadenza fissata dall'art. 6, n. 9, del regolamento di base. Ne deriva che le importazioni originarie degli Stati Uniti e della Tailandia non sono state oggetto di misure definitive e che le misure provvisorie, entrate in vigore il 29 agosto 1998, sono decadute il 28 febbraio 1999. Conseguentemente i dazi antidumping provvisori non sono mai stati definitivamente riscossi su tali importazioni.

13.
    Il 21 maggio 1999 la Commissione ha inviato alla ricorrente un documento d'informazione, ai sensi dell'art. 20 del regolamento di base, che espone i fatti essenziali e le considerazioni sulla cui base la Commissione si prefiggeva di proporre la chiusura del riesame delle misure antidumping applicabili ad alcuni tipi di GCEA originari del Giappone, in seguito alla mancata imposizione di dazi definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di GCEA originari degli Stati Uniti e della Tailandia.

14.
    Tra il 31 maggio ed il 2 novembre 1999, la ricorrente e la Commissione hanno tenuto uno scambio di corrispondenza ed un'audizione si è svolta il 15 giugno 1999. Nel corso dell'intero procedimento la ricorrente ha insistito affinché la chiusura del riesame e quindi il procedimento antidumping avessero effetto retroattivo al 4 dicembre 1997, data di scadenza dei dazi antidumping imposti nel 1992 sulle importazioni di alcuni tipi di GCEA originari del Giappone.

15.
    Col regolamento (CE) 24 gennaio 2000, n. 173, che chiude i procedimenti antidumping concernenti le importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 22, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), il Consiglio ha deciso che, in assenza di misure nei confronti degli Stati Uniti d'America e del Regno di Tailandia, è discriminatorio imporre qualsiasi misura antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di GCEA originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan. Il regolamento impugnato prevede, segnatamente:

«Articolo 1

Il procedimento antidumping concernente le importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone è chiuso.

Articolo 2

Il procedimento antidumping concernente le importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari della Repubblica di Corea e di Taiwan è chiuso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 28 febbraio 1999».

16.
    Il Consiglio ha giustificato la chiusura dei procedimenti antidumping nel regolamento impugnato, segnatamente, ai punti seguenti:

«132. Come menzionato al punto 6, nel novembre 1997 è stato avviato un ulteriore procedimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base, nei confronti delle importazioni di LAEC originari degli Stati Uniti d'America e della Tailandia. L'inchiesta della Commissione aveva stabilito definitivamente l'esistenza di significativi margini di dumping e di un grave pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria a causa di tali importazioni. Non erano stati trovati motivi impellenti che giustificassero, ai fini dell'interesse comunitario, la rinuncia ad introdurre nuove misure definitive. Di conseguenza, la Commissione aveva proposto al Consiglio l'imposizione di misure antidumping definitive sulle importazioni di LAEC originari degli USA e della Tailandia. Tuttavia, il Consiglio non ha adottato la proposta entro le scadenze fissate nel regolamento di base. Di conseguenza, non sono state imposte misure definitive sulle importazioni dagli USA e dalla Tailandia e le misure provvisorie entrate in vigore nell'agosto del 1998 sono decadute il 28 febbraio 1999.

133. La nuova inchiesta concernente gli USA e la Tailandia e i due presenti riesami sono stati condotti in gran parte simultaneamente. Come già detto, i presenti riesami sono giunti, in linea di massima, alle stesse conclusioni del nuovo procedimento concernente gli USA e la Tailandia per il medesimo prodotto interessato. Tali conclusioni chiedono in linea di massima la modifica delle misure definitive concernenti le importazioni dal Giappone, dalla Repubblica di Corea e da Taiwan.

Tuttavia, l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prevede che i dazi antidumping vengono istituiti senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio.

134. Di conseguenza, si ritiene che, in mancanza di misure nei confronti degli Stati Uniti d'America e della Tailandia, l'imposizione di misure applicabili alle importazioni originarie del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan in base alle conclusioni delle presenti inchieste sarebbe discriminatoria nei confronti di questi ultimi tre paesi.

135. Considerando quanto precede, a fini di coerenza e per garantire il rispetto del principio di non discriminazione stabilito nell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, è necessario chiudere i procedimenti concernenti le importazioni di LAEC originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan, senza imporre misure antidumping.

136. Un produttore/esportatore giapponese ha asserito che il procedimento concernente il Giappone dovrebbe essere chiuso retroattivamente a far data dall'avvio della presente inchiesta, ossia il 3 dicembre 1997 poiché, mentre era in corso il riesame del Giappone, le importazioni originarie di tale paese erano ancora oggetto di misure antidumping ed erano quindi discriminate rispetto alle importazioni originarie degli USA e della Tailandia, non soggette alla riscossione di dazi.

137. Tuttavia, come osservato al punto 132, tra il dicembre 1997 e il 28 febbraio 1999 le importazioni originarie degli USA e della Tailandia erano oggetto di inchiesta al pari delle importazioni originarie del Giappone. Il fatto che in tale periodo fossero in vigore misure nei confronti del Giappone e non degli USA e della Tailandia è unicamente dovuto al fatto che il procedimento concernente gli USA e la Tailandia era in una fase diversa, trattandosi di un'inchiesta iniziale, mentre per quanto riguarda il Giappone le misure in vigore erano quelle imposte dal regolamento (CEE) n. 3482/92. In tali circostanze, non vi è stata alcuna discriminazione poiché la situazione dei due procedimenti era diversa.

138. Tuttavia si ammette che, a partire dal 28 febbraio 1999, considerati i punti da 132 a 135, le importazioni originarie del Giappone dovrebbero essere trattate alla stregua di quelle originarie degli USA e della Tailandia. Lo stesso dicasi per la Repubblica di Corea e Taiwan. L'inchiesta concernente gli USA e la Tailandia avrebbe dovuto essere conclusa entro il 28 febbraio 1999 con l'imposizione di misure oppure con la chiusura del procedimento. Il presente riesame era arrivato a conclusioni simili all'inchiesta concernente gli USA e la Tailandia e quindi al presente riesame deve essere applicato il medesimo trattamento».

Procedimento e conclusioni delle parti

17.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 aprile 2000, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

18.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 settembre 2000, la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con ordinanza 17 novembre 2000, il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale ha accolto la domanda d'intervento.

19.
    Poiché l'interveniente ha rinunciato alla memoria d'intervento, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), su relazione del giudice relatore, ha deciso di passare alla fase orale.

20.
    Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale all'udienza del 7 febbraio 2002.

21.
    La ricorrente chiede nel ricorso che il Tribunale voglia:

-    annullare l'art. 3, secondo comma, del regolamento impugnato nella parte in cui non fissa al 4 dicembre 1997 la data di origine dell'effetto retroattivo di tale regolamento;

-    condannare la convenuta alle spese.

22.
    La ricorrente chiede nella replica che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso ricevibile;

-    annullare l'art. 3, secondo comma, del regolamento impugnato.

23.
    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, chiede che il Tribunale voglia:

-    in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile;

-    in subordine, dichiarare il ricorso infondato;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

24.
    Il Consiglio sostiene che il vero obiettivo della ricorrente è quello di costringere il Consiglio ad adottare un comportamento positivo, cioè ad accordare la retroattività a decorrere dal 4 dicembre 1997. Orbene, i giudici comunitari non possono rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie. L'irricevibilità della prima domanda formulata dalla ricorrente implicherebbe automaticamente l'irricevibilità del ricorso nel suo insieme, poiché la ricorrente sarebbe in disaccordo unicamente sulla data da cui occorrerebbe che la retroattività sia effettiva.

25.
    Il Consiglio sostiene che la ricorrente ha modificato le sue conclusioni nella replica omettendo la menzione «nella parte in cui non fissa al 4 dicembre 1997 la data di origine dell'effetto retroattivo». Il Consiglio ritiene che tale modifica delle conclusioni sia irricevibile e che, conseguentemente, il Tribunale possa prendere in considerazione la domanda diretta all'annullamento soltanto nella forma rivestita nel ricorso.

26.
    Esso sottolinea che, anche se il Tribunale fosse disposto ad esaminare le conclusioni modificate, il ricorso non diverrebbe per questo ricevibile. In caso di annullamento dell'art. 3, secondo comma, il regolamento impugnato sarebbe applicabile a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Orbene, una decisione siffatta non presenterebbe alcun interesse per la ricorrente.

27.
    In subordine il Consiglio ritiene che il ricorso sia irricevibile in quanto diretto all'annullamento dell'art. 3, secondo comma, del regolamento impugnato nella parte in cui quest'ultimo riguarda le importazioni provenienti dalla Corea e da Taiwan. La ricorrente, avendo pagato dazi antidumping unicamente su importazioni di GCEA originari del Giappone, non sarebbe individualmente interessata quanto alle importazioni provenienti dalla Corea e da Taiwan.

28.
    La ricorrente sottolinea che il suo unico interesse ad agire è di ottenere l'annullamento dell'art. 3, secondo comma, del regolamento impugnato. Essa aggiunge che il tenore del suo ricorso e delle sue conclusioni è chiaro. Se il Tribunale annullasse tale comma, spetterebbe al Consiglio trarne le conseguenze adottando le misure appropriate. Il ricorso in quanto tale non chiederebbe al Tribunale di imporre al Consiglio un obbligo positivo di agire in una certa maniera.

29.
    La ricorrente fa valere che la questione se la retroattività debba applicarsi o meno alla Corea ed a Taiwan o alle esportazioni dei GCEA costruiti da altri produttori giapponesi allo stesso modo in cui essa lo ha sollecitato nei suoi confronti è del tutto irrilevante, dato che tale punto non ha influenza sul suo interesse diretto ed individuale ad ottenere l'annullamento dell'art. 3, secondo comma, del regolamento impugnato.

Giudizio del Tribunale

30.
    Si deve constatare, preliminarmente, come emerga chiaramente sia del testo del ricorso che dalle conclusioni della ricorrente che quest'ultima chiede l'annullamento dell'art. 3, secondo comma, del regolamento impugnato nella parte in cui tale disposizione la concerne, cioè ha ad oggetto importazioni dei GCEA originari del Giappone.

31.
    Non occorre pertanto esaminare gli argomenti del Consiglio secondo cui la ricorrente non sarebbe individualmente interessata quanto alle importazioni provenienti dalla Corea e da Taiwan. Non è neppure necessario esaminare l'argomento secondo cui la ricorrente avrebbe modificato le sue conclusioni nella replica.

32.
    In limine occorre rilevare che, quando il Tribunale annulla un atto di un'istituzione, l'art. 233 CE impone a quest'ultima di emanare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza. Per conformarsi alla sentenza e dare ad essa piena esecuzione, l'istituzione è tenuta a rispettare non soltanto il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest'ultimo discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. E' infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte della illegittimità accertata nel dispositivo e che l'istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato (sentenza del Tribunale 21 marzo 2001, causa T-206/99, Métropole télévision/Commissione, Racc. pag. II-1057, punto 35, e la citata giurisprudenza).

33.
    Alla luce di tale giurisprudenza, va nel caso di specie disatteso l'argomento del Consiglio secondo cui il ricorso è diretto a far emettere un'ingiunzione dal Tribunale. Infatti, emerge chiaramente sia dal testo del ricorso che dalle conclusioni della ricorrente che quest'ultima chiede l'annullamento dell'art. 3, secondo comma, del regolamento impugnato.

34.
    Inoltre, per quanto riguarda l'argomento secondo cui la decisione di annullare l'art. 3, secondo comma, del regolamento impugnato non presenterebbe alcun interesse per la ricorrente, va osservato che, benché il regolamento impugnato si applichi retroattivamente a partire dal 28 febbraio 1999, la ricorrente ha senz'altro interesse a vedersi riconoscere un effetto retroattivo a partire da una data anteriore. E' infatti pacifico che il regolamento impugnato contiene il rigetto implicito della domanda della ricorrente diretta a che esso sia applicabile a partire da una data anteriore.

35.
    Alla luce di queste considerazioni, la ricorrente ha un interesse all'annullamento del regolamento impugnato in quanto il Consiglio non ha accolto la sua domanda di applicazione retroattiva a partire dal 4 dicembre 1997. Il fatto che il regolamento impugnato sia favorevole alla ricorrente non diminuisce affatto questo interesse all'annullamento della parte di tale regolamento che è ad essa sfavorevole, cioè la disposizione che riguarda l'entrata in vigore della modifica dei dazi per quanto la riguarda (sentenza del Tribunale 29 giugno 2000, causa T-7/99, Medici Grimm/Consiglio, Racc. pag. II-2671, punto 55, e la giurisprudenza citata).

36.
    Di conseguenza il ricorso è ricevibile.

Sul merito

37.
    La ricorrente deduce due motivi di annullamento a sostegno del ricorso. Con il primo motivo fa valere un errore manifesto di valutazione quanto alla fissazione della data a partire dalla quale doveva applicarsi l'effetto retroattivo della chiusura del procedimento. Il secondo motivo riguarda l'insufficienza della motivazione.

Sul primo motivo, relativo ad un errore manifesto di valutazione

Argomenti delle parti

38.
    La ricorrente ritiene che il regolamento controverso non tenga conto di tutti gli effetti della discriminazione ch'essa avrebbe subìto. Essa rileva che la scelta del 28 febbraio 1999, data alla quale sono decadute le misure provvisorie contro gli Stati Uniti d'America ed il Regno di Tailandia, come punto di partenza dell'effetto retroattivo, non ha eliminato gli effetti discriminatori. Essa fa valere che la discriminazione è continuata dal 4 dicembre 1997 al 28 febbraio 1999. Durante tale periodo, le importazioni dei GCEA dal Giappone sarebbero state colpite da dazi antidumping mentre quelle provenienti dagli Stati Uniti e dalla Tailandia non sarebbero state gravate da tali dazi. Essa sottolinea che la discriminazione risale alla data in cui i dazi definitivi imposti nei confronti del Giappone sarebbero normalmente scaduti, cioè il 4 dicembre 1997. Tale situazione darebbe luogo ad una discriminazione in quanto situazioni comparabili sono trattate in maniera diversa.

39.
    La ricorrente ricorda in proposito che le inchieste, concernenti lo stesso periodo, sono state condotte simultaneamente sui GCEA originari di diversi paesi e che sono state tratte conclusioni analoghe circa il dumping, il pregiudizio e l'interesse comunitario. Tuttavia la scelta del 28 febbraio 1999 come data di inizio dell'applicazione retroattiva del regolamento impugnato concernente le importazioni provenienti dal Giappone, dalla Corea e da Taiwan avrebbe prodotto effetti discriminatori. La ricorrente rileva che tali importazioni sono state infatti colpite da dazi antidumping tra il 4 dicembre 1997 ed il 28 febbraio 1999, mentre nessuna misura è stata adottata nei confronti delle importazioni provenienti degli Stati Uniti e dalla Tailandia.

40.
    La ricorrente sottolinea che, sino al 23 dicembre 1998, la Commissione ha trattato le importazioni nella Comunità dei GCEA originari di tutti i paesi interessati nel contesto di un unico esame ai fini della valutazione del pregiudizio e dell'interesse comunitario. Solo il 23 dicembre 1998, più di un anno dopo l'avvio dei due procedimenti, la Commissione avrebbe deciso di analizzarli separatamente. Anche dopo tale esame separato, l'analisi «riesaminata» del pregiudizio e dell'interesse comunitario della Commissione sarebbe rimasta identica. La ricorrente ricorda che l'unica ragione di porre fine al procedimento relativo alle importazioni dal Giappone, dalla Corea e da Taiwan era la chiusura del procedimento nei confronti degli Stati Uniti d'America e del Regno di Tailandia. Così, secondo la ricorrente, al fine di evitare una discriminazione nei confronti del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan, la Commissione ha chiuso il procedimento nei loro confronti anche se essa ha in pari tempo constatato un dumping ed un pregiudizio concernenti le importazioni dai suddetti paesi.

41.
    Secondo la ricorrente, la sola differenza tra i due procedimenti concerne la disposizione del regolamento di base che ha servito come fondamento legale al loro avvio. Peraltro risulterebbe chiaramente dal punto 134 del regolamento impugnato che l'unico motivo, invocato dal Consiglio stesso, per attribuire effetto retroattivo al regolamento, era di evitare una discriminazione nei confronti del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan.

42.
    La ricorrente non contesta il fatto che nel corso di un'inchiesta di riesame vengono percepiti dazi antidumping. Tuttavia essa sottolinea che l'obbligo di sopprimere gli effetti di una discriminazione è un principio di diritto superiore che deve avere il primato sulla riscossione di tali dazi. Essa aggiunge che, nelle circostanze specifiche della presente causa, l'applicazione del principio superiore di parità di trattamento impone la retroattività al 4 dicembre 1997.

43.
    Essa fa valere che il ragionamento del Consiglio è contraddittorio. Da un lato, al punto 132 del regolamento impugnato, la chiusura del procedimento nei confronti del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan era la diretta conseguenza della chiusura del procedimento contro gli Stati Uniti d'America ed il Regno di Tailandia. Peraltro, al punto 137, il Consiglio avrebbe dichiarato che la situazione dei due procedimenti era diversa. La ricorrente contesta il fatto che, ad un certo momento dell'inchiesta di riesame (per esempio il 28 febbraio 1999, secondo il Consiglio), l'imposizione di un dazio inizialmente decisa nel 1992 ha cessato di essere non discriminatoria per divenire discriminatoria. Essa ritiene che o vi sia discriminazione per tutto il periodo di riesame o non vi sia affatto discriminazione.

44.
    La ricorrente si riferisce infine al regolamento (CEE) del Consiglio 13 settembre 1993, n. 2993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2089/84 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfere originari del Giappone e di Singapore (GU L 235, pag. 3), il cui effetto retroattivo era stato fissato alla data di avvio del procedimento di riesame al fine di evitare qualsiasi discriminazione tra gli esportatori dei paesi interessati.

45.
    Il Consiglio fa valere anzitutto che in materia di politica commerciale comune il legislatore comunitario dispone di un largo potere discrezionale.

46.
    Il Consiglio sostiene anche che il regolamento impugnato non è discriminatorio nei confronti della ricorrente. Esso chiarisce che nella presente causa si sono osservati tre tipi di procedimento.

47.
    Quanto alla pratica sui cuscinetti a sfere, il Consiglio sostiene ch'essa corrobora la sua posizione e che non sussiste analogia fra tale caso e quello di specie. La retroattività sarebbe stata riconosciuta in quella pratica per ragioni totalmente diverse da quelle esposte nel caso di specie.

Giudizio del Tribunale

48.
    Va preliminarmente constatato che la ricorrente denuncia in sostanza un errore di diritto nell'applicazione del principio della parità di trattamento nel regolamento impugnato, e non un errore manifesto di valutazione dei fatti da parte del Consiglio il quale avrebbe ritenuto, a torto, che la discriminazione risalisse soltanto al 28 febbraio 1999 e non al 4 dicembre 1997. Infatti essa considera che il Consiglio avrebbe dovuto far prevalere il principio della parità di trattamento, uno tra i principi fondamentali del diritto comunitario, che è enunciato all'art. 9, n. 5, del regolamento di base, sull'applicazione dell'art. 11, n. 2, del regolamento di base, che causerebbe una situazione discriminatoria.

49.
    Occorre constatare al riguardo che, nel caso di specie, è in questione solo il periodo dal 4 dicembre 1997 al 28 febbraio 1999.

50.
    Si deve perciò esaminare se il regolamento impugnato violi il principio della parità di trattamento quanto al periodo dal 4 dicembre 1997 al 28 febbraio 1999.

51.
    Il principio della parità di trattamento è espressamente enunciato nel regolamento di base. L'art. 9, n. 5, prima frase, di tale regolamento stabilisce che «[i]l dazio antidumping viene istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati in conformità del presente regolamento».

52.
    Va in proposito ricordato che, affinché una discriminazione possa essere addebitata ad un'istituzione, occorre che quest'ultima abbia trattato in modo diverso situazioni analoghe, causando con ciò un danno per taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo (v., segnatamente, sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C-390/98, Banks, Racc. pag. I-6117, punto 35).

53.
    Nel caso di specie è pacifico tra le parti che il riesame relativo alle importazioni provenienti dal Giappone e l'inchiesta iniziale sulle importazioni provenienti dagli Stati Uniti e dalla Tailandia sono state rette da disposizioni diverse del regolamento di base che hanno condotto a risultati differenti quanto alla riscossione dei dazi antidumping.

54.
    Infatti il procedimento antidumping relativo alle importazioni provenienti dagli Stati Uniti e della Tailandia si trovava nella fase dell'inchiesta iniziale ed era quindi disciplinato dall'art. 5 del regolamento di base. Quando un procedimento siffatto è chiuso in tale fase senza istituzione di misure antidumping, non viene percepito alcun dazio definitivo e i dazi provvisori non sono percepiti in via definitiva.

55.
    In proposito si deve ricordare che nessuna disposizione del Trattato CE impone al Consiglio di adottare, su proposta della Commissione, un regolamento che impone dazi antidumping definitivi. Infatti, allorché l'art. 9, n. 4, del regolamento di base dispone che un dazio antidumping definitivo è imposto dal Consiglio «deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla Commissione», risulta implicitamente ma necessariamente dal riferimento a tale procedura di voto che la proposta della Commissione non è adottata dal Consiglio qualora soltanto una minoranza di Stati membri abbia ritenuto sussistere i presupposti per l'applicazione di dazi antidumping definitivi. Va ricordato peraltro che, ai sensi dell'art. 1 del regolamento di base, «può» essere imposto un dazio antidumping su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.

56.
    Il procedimento antidumping relativo alle importazioni provenienti dal Giappone era retto, dal canto suo, dall'art. 11, n. 2, del regolamento di base. Tale disposizione prevede che le misure antidumping scadano dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite e che, in caso di riesame della misura in previsione della scadenza, tale misura resti in vigore in attesa dell'esito del riesame.

57.
    Conseguentemente, anche se le inchieste sono state condotte simultaneamente su prodotti simili originari di diversi paesi per il medesimo periodo d'inchiesta e se conclusioni simili sono state desunte quanto al dumping, al pregiudizio ed all'interesse comunitario, la disparità di trattamento sussistente tra le importazioni provenienti dal Giappone e quelle provenienti dagli Stati Uniti e dalla Tailandia, quanto alla riscossione dei dazi antidumping, ha un fondamento normativo nel regolamento di base e non può pertanto essere considerata costitutiva di una violazione del principio della parità di trattamento (v., in tal senso, sentenza della Corte 11 luglio 1990, causa C-323/88, Sermes, Racc. pag. I-3027, punti 45-48).

58.
    Inoltre, il Consiglio non ha l'obbligo di disattendere l'applicazione dell'art. 11, n. 2, del regolamento di base ai sensi dell'art. 9, n. 5, del medesimo regolamento. Quest'ultima disposizione ha ad oggetto soltanto l'imposizione dei dazi antidumping. Orbene, nel caso di specie, i dazi antidumping che la ricorrente avrebbe dovuto corrispondere nel corso del periodo dal 4 dicembre 1997 al 28 febbraio 1999 sono stati imposti dal regolamento n. 3482/92 ed hanno continuato ad essere percepiti sulla base dell'art. 11, n. 2, del regolamento di base che costituisce una regola specifica. Pertanto, indipendentemente dall'avvio dell'inchiesta iniziale relativa alle importazioni provenienti dagli Stati Uniti e dalla Tailandia, la ricorrente doveva continuare a pagare dazi antidumping sulla base dell'art. 11, n. 2, del regolamento di base.

59.
    Siffatta conclusione non può essere infirmata dall'affermazione secondo cui la situazione nel caso di specie è comparabile a quella all'origine del regolamento n. 2553/93, menzionato dalla ricorrente (v. punto 44 supra). Occorre notare al riguardo come le circostanze che hanno occasionato tale regolamento sono diverse da quelle del presente caso di specie. Infatti, nel contesto di tale regolamento, la retroattività è stata concessa a partire dalla data coincidente con l'entrata in vigore del regolamento (CEE) del Consiglio 17 settembre 1990, n. 2685, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2089/84 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfere originari del Giappone e di Singapore (GU L 256, pag. 1). Il regolamento n. 2685/90 ha modificato, in seguito ad un riesame, il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CEE) n. 2089/84 (GU L 193, pag. 1). Le importazioni di cuscinetti a sfera originari del Giappone e di Singapore sono state in un primo tempo assoggettate ai dazi antidumping definitivi ad opera di quest'ultimo regolamento e successivamente oggetto di un riesame, conformemente all'art. 11, n. 2, del regolamento di base. Pertanto i procedimenti relativi a tali importazioni sono stati disciplinati dalle medesime disposizioni del regolamento di base. Inoltre, come giustamente afferma la Commissione basandosi sul punto 29 del regolamento n. 2553/93, non vi sono state conclusioni definitive concernenti il dumping ed il pregiudizio di cui sarebbe stata vittima l'industria comunitaria. Parimenti, come confermano i punti 30 e 31 del medesimo regolamento, la ragione essenziale della concessione della retroattività consisteva nel fatto che i produttori interessati erano stati colpiti dalla durata inconsueta dell'inchiesta di riesame. Infine, il procedimento antidumping non è stato chiuso retroattivamente a partire dalla data di avvio dell'inchiesta di riesame delle misure previste in scadenza, ma soltanto a decorrere dall'entrata in vigore di un regolamento che modifica, in una pratica parallela concernente importazioni di cuscinetti a sfera originari del Giappone, dazi antidumping.

60.
    Ne consegue che il primo motivo dev'essere respinto.

Sul secondo motivo, fondato sull'insufficienza della motivazione

Argomenti delle parti

61.
    La ricorrente ritiene che il Consiglio non fornisca nel regolamento impugnato argomenti sufficienti a spiegare la scelta del 28 febbraio 1999 quale data di inizio della discriminazione.

62.
    Essa fa valere che non è sufficiente l'argomento meramente formale secondo cui non v'è stata discriminazione in quanto la situazione di ciascun procedimento era differente. Il Consiglio non fornirebbe alcun argomento che chiarisca per quale motivo i procedimenti avevano cessato di essere differenti dopo il 28 febbraio 1999. Orbene, al punto 134 del regolamento impugnato, il Consiglio avrebbe disatteso qualsiasi asserita differenza tra i due procedimenti connettendoli direttamente e concedendo la retroattività per sopprimere qualsiasi discriminazione. Per tale ragione la motivazione del regolamento sarebbe contraddittoria, incomprensibile ed insufficiente.

63.
    Infine la ricorrente ritiene che il Consiglio abbia totalmente omesso di replicare alla sua tesi secondo cui l'effetto retroattivo dovrebbe essere applicabile a partire dal 4 dicembre 1997.

64.
    Il Consiglio osserva che ha chiarito, ai punti 136 e 137 del regolamento impugnato, la scelta della data di origine dell'effetto retroattivo.

Giudizio del Tribunale

65.
    Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall'art. 253 CE, che costituisce una forma sostanziale ai sensi dell'art. 230 CE, dev'essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto il problema di accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 253 CE va valutato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (v., in particolare, sentenza del Tribunale 5 aprile 2001, causa T-82/00, BIC e a./Consiglio, Racc. pag. II-1241, punto 24, e la giurisprudenza citata).

66.
    In particolare, non si può esigere che la motivazione dei regolamenti, atti di portata generale, specifichi i vari elementi di fatto o di diritto, a volta molto numerosi e complessi, che costituiscono il loro oggetto. Di conseguenza, se l'atto contestato evidenzia nella sua essenza lo scopo perseguito dall'istituzione, sarebbe eccessivo pretendere la motivazione specifica di ciascuna delle scelte di natura tecnica da essa operate (sentenza del Tribunale 20 ottobre 1999, causa T-171/97, Swedish Match Philippines/Consiglio, Racc. pag. II-3241, punto 82, e la giurisprudenza citata).

67.
    Nei punti 132-135 di detto regolamento, il Consiglio giustifica la scelta del 28 febbraio 1999 quale data di inizio della discriminazione e, nei punti 136-138, esso ha risposto all'argomento della ricorrente descritta al punto 38 supra. Conseguentemente le esigenze della motivazione dettate dalla giurisprudenza summenzionata sono state osservate nella fattispecie.

68.
    Risulta da quanto precede che la motivazione del regolamento impugnato, alla luce del suo contenuto e del contesto che fa da sfondo alla sua adozione, era sufficiente.

69.
    Date le considerazioni precedenti, il secondo motivo va respinto e, quindi, occorre respingere il ricorso nel suo complesso.

Sulle spese

70.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, va condannata a sopportare le spese sostenute dalla convenuta, conformemente alle conclusioni di quest'ultima.

71.
    La Commissione, intervenuta nella causa, sopporterà le proprie spese, in applicazione dell'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla convenuta.

3)    L'interveniente sopporterà le proprie spese.

Vilaras
Tiili
Pirrung

            Mengozzi                        Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 settembre 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

M. Vilaras


1: Lingua processuale: l'inglese.