Language of document : ECLI:EU:T:2022:421

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

6 luglio 2022 (*)

«Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento – Rifiuto del presidente del Parlamento di riconoscere la qualità di deputati europei e i relativi diritti a candidati eletti – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

Nella causa T‑388/19,

Carles Puigdemont i Casamajó, residente a Waterloo (Belgio),

Antoni Comín i Oliveres, residente a Waterloo,

rappresentati da P. Bekaert, G. Boye, S. Bekaert, avvocati, e B. Emmerson, QC,

ricorrenti,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da N. Görlitz, T. Lukácsi e C. Burgos, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Regno di Spagna, rappresentato da A. Gavela Llopis, in qualità di agente,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),

composto da A. Marcoulli, presidente, S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz, C. Iliopoulos (relatore) e R. Norkus, giudici,

cancelliere: I. Pollalis, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 21 gennaio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, i sigg. Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres, ricorrenti, chiedono l’annullamento, da un lato, dell’istruzione del 29 maggio 2019 del presidente del Parlamento europeo che ha negato loro il beneficio del servizio di accoglienza e di assistenza offerto ai deputati europei neoeletti e la concessione di un accreditamento temporaneo e, dall’altro, del rifiuto del presidente del Parlamento di riconoscere loro la qualità di deputati europei, contenuto nella lettera del 27 giugno 2019.

 Contesto normativo

 Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dellUnione europea

2        L’articolo 9 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 266; in prosieguo: il «protocollo n. 7»), enuncia quanto segue:

«Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a)      sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b)      sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento (…) o ne ritornano.

(…)».

 Atto elettorale

3        L’articolo 5 dell’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto (GU 1976, L 278, pag. 5), allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (GU 1976, L 278, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio 2002/772/CE, Euratom del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU 2002, L 283, pag. 1; in prosieguo: l’«atto elettorale»), stabilisce quanto segue:

«1. Il periodo quinquennale per cui sono eletti i membri del Parlamento europeo (…) inizia con l’apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.

(…)

2. Il mandato di ogni membro del Parlamento (…) inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 1».

4        L’articolo 7 dell’atto elettorale enuncia quanto segue:

«1. La carica di membro del Parlamento (…) è incompatibile con quella di:

–        membro del governo di uno Stato membro;

–        membro della Commissione [europea];

–        giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia [dell’Unione europea];

–        membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

–        membro della Corte dei conti [europea];

–        [M]ediatore [europeo];

–        membro del Comitato economico e sociale [europeo];

–        membro del Comitato delle regioni;

–        membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica, per provvedere all’amministrazione di fondi delle Comunità o all’espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

–        membro del consiglio d’amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;

–        funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni [dell’Unione europea] o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

2 A partire dall’elezione del Parlamento (…) del 2004, la carica di membro del Parlamento (…) è incompatibile con quella di membro del parlamento nazionale.

(…)

3. Ogni Stato membro può inoltre estendere le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all’articolo [8].

(…)».

5        L’articolo 8 dell’atto elettorale così dispone:

«Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri[,] non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto».

6        L’articolo 12 dell’atto elettorale prevede quanto segue:

«Il Parlamento (…) verifica i poteri dei membri del Parlamento (…). A tal fine, ess[o] prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia».

7        L’articolo 13 dell’atto elettorale così recita:

«1. Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del Parlamento (…) scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato.

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all’articolo [5] per la restante durata di detto periodo.

3. Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento (…), il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento (…).

(…)».

 Regolamento interno del Parlamento (2019-2024)

8        L’articolo 3 del regolamento del Parlamento applicabile alla nona legislatura (2019-2024) (in prosieguo: il «regolamento interno»), rubricato «Verifica dei poteri», è così formulato:

«1. A seguito delle elezioni al Parlamento (…), il [p]residente [del Parlamento] invita le autorità competenti degli Stati membri a comunicare immediatamente al Parlamento i nomi dei deputati eletti, affinché questi possano sedere in Parlamento a partire dall’apertura della prima seduta successiva alle elezioni.

Il [p]residente [del Parlamento] attira, al contempo, l’attenzione di tali autorità sulle disposizioni pertinenti [dell’atto elettorale] e le invita ad adottare le misure necessarie al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il mandato di deputato al Parlamento (…).

2. Ciascun deputato la cui elezione sia stata notificata al Parlamento dichiara per iscritto, prima di sedere in Parlamento, di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento (…), ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, [dell’atto elettorale]. Dopo le elezioni, tale dichiarazione è presentata, se possibile, al più tardi sei giorni prima della prima seduta del Parlamento successiva alle elezioni. Fintanto che i poteri di un deputato non siano stati verificati o non si sia deciso in merito ad eventuali contestazioni, il deputato siede con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché abbia previamente firmato suddetta dichiarazione scritta.

Qualora venga accertato, sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, che un deputato ricopre una carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento (…), ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 o 2, [dell’atto elettorale], il Parlamento, sulla base di informazioni fornite dal suo [p]residente, ne constata la vacanza.

3. Il Parlamento, sulla base di una relazione della sua commissione competente, procede immediatamente alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri neoeletti, nonché in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni [dell’atto elettorale], eccettuate quelle che, in conformità di tale [a]tto, rientrano esclusivamente nelle disposizioni nazionali cui tale [a]tto rinvia.

La relazione della commissione competente si basa sulla comunicazione ufficiale, da parte di ciascuno Stato membro, dell’insieme dei risultati elettorali, nella quale si precisano il nome dei candidati eletti e dei loro eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto.

Il mandato di un deputato potrà essere convalidato soltanto dopo che questi abbia rilasciato le dichiarazioni scritte previste dal presente articolo e dall’allegato I del presente regolamento.

(…)».

9        L’articolo 8 del regolamento interno, rubricato «Azione d’urgenza del [p]residente [del Parlamento] per confermare l’immunità» stabilisce quanto segue:

«1. In via urgente, nel caso in cui un deputato venga arrestato o vengano apportate restrizioni alla sua libertà di movimento in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità, il [p]residente [del Parlamento] previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può prendere un’iniziativa per confermare i privilegi e le immunità del deputato interessato. Il [p]residente [del Parlamento] comunica tale iniziativa alla commissione e ne informa il Parlamento.

(…)».

10      L’articolo 9 del regolamento interno, rubricato «Procedure in materia di immunità», così dispone:

«1. Ogni richiesta diretta al [p]residente [del Parlamento] da un’autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l’immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.

2. Con l’accordo del deputato o dell’ex deputato interessato, la richiesta può essere presentata da un altro deputato, il quale può rappresentare il deputato o l’ex deputato interessato in ogni fase della procedura.

(…)».

11      Infine, l’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato I del regolamento interno, rubricato «Codice di condotta dei deputati al Parlamento (…) in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi», stabilisce quanto segue:

«Ai fini della trasparenza, i deputati al Parlamento (…) trasmettono al [p]residente [del Parlamento] sotto responsabilità personale una dichiarazione di interessi finanziari entro la fine della prima tornata successiva alle elezioni europee [o, in corso di legislatura, entro trenta giorni dall’inizio del loro mandato al Parlamento (…)] mediante l’apposito modulo adottato dall’Ufficio di presidenza a norma dell’articolo 9. Essi informano il [p]residente [del Parlamento] di qualsiasi modifica che possa influire sulla loro dichiarazione entro la fine del mese successivo al momento in cui si è verificata la modifica».

 Legge elettorale spagnola

12      L’articolo 224 della Ley orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (legge organica 5/1985 sul regime elettorale generale), del 19 giugno 1985 (Boletín Oficial del Estado n. 147, del 20 giugno 1985, pag. 19110; in prosieguo: la «legge elettorale spagnola») stabilisce quanto segue:

«1. Entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alle elezioni, la Junta Electoral Central [(commissione elettorale centrale, Spagna)] procede allo spoglio dei voti a livello nazionale, all’attribuzione dei seggi corrispondenti a ciascuna candidatura e alla proclamazione degli eletti.

2. Entro cinque giorni dalla loro proclamazione, i candidati eletti dovranno giurare o promettere solennemente di osservare la Costituzione [spagnola] dinanzi alla [commissione elettorale centrale]. Decorso tale termine, la [commissione elettorale centrale] dichiarerà vacanti i seggi corrispondenti ai deputati al Parlamento (…) che non abbiano giurato o promesso solennemente di osservare la Costituzione [spagnola] e sospese tutte le prerogative che potrebbero spettare loro in virtù della loro carica, fintantoché detto giuramento non venga prestato.

(…)».

 Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

13      Il sig. Puigdemont i Casamajó e il sig. Comín i Oliveres rivestivano rispettivamente le cariche di presidente della Generalitat de Cataluña (Generalità della Catalogna, Spagna) e di membro del Gobierno autonómico de Cataluña (Governo autonomo della Catalogna, Spagna) al momento dell’adozione della Ley 19/2017 del Parlamento de Cataluña, reguladora del referéndum de autodeterminación (legge 19/2017 del Parlamento della Catalogna, che disciplina il referendum sull’autodeterminazione), del 6 settembre 2017 (DOGC n. 7449A, del 6 settembre 2017, pag. 1), e della Ley 20/2017 del Parlamento de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (legge 20/2017 del Parlamento della Catalogna, sulla transizione giuridica e costitutiva della Repubblica), dell’8 settembre 2017 (DOGC n. 7451A, dell’8 settembre 2017, pag. 1), nonché dello svolgimento, il 1° ottobre 2017, del referendum per l’autodeterminazione previsto dalla prima delle due leggi succitate, le cui disposizioni erano state, nel frattempo, sospese in forza di una decisione del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna).

14      A seguito dell’adozione di suddette leggi e dello svolgimento del referendum in parola, il Ministerio fiscal (pubblico ministero, Spagna), l’Abogado del Estado (avvocato dello Stato, Spagna) e il partito politico VOX avviavano un procedimento penale a carico di varie persone, tra le quali i ricorrenti, contestando loro la commissione di illeciti riconducibili segnatamente a fattispecie di «sedizione» e di «malversazione».

15      Con ordinanza del 9 luglio 2018, il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) dichiarava i ricorrenti contumaci, a seguito della loro fuga dalla Spagna, e sospendeva il procedimento penale a loro carico fino a quando non fossero stati rintracciati.

16      I ricorrenti, inoltre, si presentavano come candidati alle elezioni del Parlamento tenutesi in Spagna il 26 maggio 2019 (in prosieguo: le «elezioni del 26 maggio 2019»), nella lista della coalizione Lliures per Europa (Junts), da essi guidata.

17      A seguito delle elezioni del 26 maggio 2019, la suddetta lista otteneva 1 018 435 voti e due seggi in Parlamento.

18      Il 29 maggio 2019 il presidente del Parlamento in carica a tale data (in prosieguo: l’«ex presidente del Parlamento») impartiva al segretario generale l’istruzione interna (in prosieguo: l’«istruzione del 29 maggio 2019») di negare, a tutti i candidati eletti in Spagna, l’accesso al «welcome village» nonché l’assistenza fornita dall’istituzione ai candidati neoeletti al Parlamento (in prosieguo: il «servizio speciale di accoglienza») e di sospendere il loro accreditamento fintantoché il Parlamento non avesse ricevuto ufficialmente conferma della loro elezione in conformità dell’articolo 12 dell’atto elettorale. In forza di tale istruzione, i ricorrenti non hanno potuto beneficiare del servizio speciale di accoglienza e, di conseguenza, venivano loro negati l’accesso al «welcome village» e la concessione di un accreditamento e di un badge provvisori.

19      Il 13 giugno 2019 la Junta Electoral Central (commissione elettorale centrale, Spagna) adottava una decisione relativa alla «[p]roclamazione dei deputati eletti al Parlamento europeo in occasione delle elezioni indette per il 26 maggio 2019» (Boletín Oficial del Estado n. 142, del 14 giugno 2019, pag. 62477; in prosieguo: la «proclamazione del 13 giugno 2019»). Nella proclamazione del 13 giugno 2019 si comunicava che, conformemente all’articolo 224, paragrafo 1, della legge elettorale spagnola e in base ai dati contenuti nei conteggi consolidati trasmessi da ciascuna commissione elettorale provinciale, la commissione elettorale centrale aveva proceduto al riconteggio dei voti a livello nazionale alle elezioni del 26 maggio 2019, all’attribuzione dei seggi corrispondenti a ciascuna candidatura e alla proclamazione degli eletti menzionati nominativamente, tra i quali figuravano i ricorrenti. Nella proclamazione del 13 giugno 2019 si precisava parimenti che la sessione in cui i candidati eletti avrebbero prestato il giuramento di osservanza della Costituzione spagnola, richiesto dall’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola, si sarebbe svolta il 17 giugno 2019.

20      Con lettera del 14 giugno 2019, i ricorrenti chiedevano, in sostanza, all’ex presidente del Parlamento di prendere atto degli esiti delle elezioni del 26 maggio 2019 risultanti dalla proclamazione del 13 giugno 2019, di revocare la sua istruzione del 29 maggio 2019, in modo da poter avere accesso ai locali del Parlamento e beneficiare del servizio speciale di accoglienza, e di dare istruzione ai servizi del Parlamento di consentire loro di prendere possesso dei loro seggi e di godere dei diritti relativi alla loro carica di membri del Parlamento a partire dal 2 luglio 2019, data della prima seduta plenaria successiva alle elezioni del 26 maggio 2019.

21      Il 15 giugno 2019 il magistrato inquirente del Tribunal Supremo (Corte suprema) respingeva una richiesta dei ricorrenti di revoca dei mandati d’arresto nazionali emessi nei loro confronti dai giudici penali spagnoli affinché essi potessero essere giudicati nell’ambito del procedimento penale di cui al precedente punto 14.

22      Il 17 giugno 2019 la commissione elettorale centrale notificava al Parlamento l’elenco dei candidati eletti in Spagna (in prosieguo: la «comunicazione del 17 giugno 2019»), nel quale non figuravano i nomi dei ricorrenti.

23      Il 20 giugno 2019 la commissione elettorale centrale negava, in sostanza, ai ricorrenti la possibilità di prestare il giuramento di osservanza della Costituzione spagnola, richiesto dall’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola, mediante una dichiarazione resa per iscritto dinanzi a un notaio in Belgio o tramite mandatari designati con atto notarile redatto in Belgio, sulla base della motivazione che tale giuramento costituiva un atto che doveva essere eseguito di persona dinanzi alla commissione elettorale centrale.

24      In pari data, la commissione elettorale centrale notificava al Parlamento una decisione nella quale constatava che i ricorrenti non avevano prestato il giuramento di osservanza della Costituzione spagnola e, in conformità dell’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola, dichiarava vacanti i seggi corrispondenti ai ricorrenti al Parlamento e la sospensione di tutte le prerogative che potessero spettare loro in virtù della loro carica fintantoché non avessero prestato detto giuramento.

25      Con lettera del 20 giugno 2019, i ricorrenti chiedevano all’ex presidente del Parlamento di adottare in via urgente, sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno, ogni misura necessaria per confermare i loro privilegi e le loro immunità e, in particolare, per difendere tali privilegi e immunità, di dichiarare che i mandati d’arresto nazionali nei loro confronti violavano i privilegi e le immunità di cui godevano in forza dell’articolo 9 del protocollo n. 7, di dichiarare che l’articolo 9, secondo comma, del protocollo medesimo tutelava i deputati europei da qualsiasi restrizione della loro libera circolazione disposta da un’autorità giudiziaria che potesse impedire loro di espletare le formalità necessarie all’assunzione della loro carica e, infine, di trasmettere immediatamente la sua decisione alle competenti autorità spagnole.

26      Con lettera del 24 giugno 2019, i ricorrenti ribadivano, in sostanza, tutte le richieste presentate in precedenza nelle loro lettere del 14 e del 20 giugno 2019 (v. punti 20 e 25 supra), che erano rimaste senza risposta.

27      Con lettera del 27 giugno 2019, l’ex presidente del Parlamento rispondeva alle lettere dei ricorrenti del 14, del 20 e del 24 giugno 2019, precisando loro, in sostanza, che non poteva trattarli come futuri membri del Parlamento, in quanto i loro nomi non figuravano nell’elenco dei candidati eletti comunicato ufficialmente dalle autorità spagnole (in prosieguo: la «lettera del 27 giugno 2019»).

28      A seguito di tale risposta, in data 28 giugno 2019, i ricorrenti proponevano il presente ricorso di annullamento (registrato con il numero T‑388/19) diretto, da un lato, contro l’istruzione del 29 maggio 2019 e, dall’altro, contro svariati atti contenuti nella lettera del 27 giugno 2019, vale a dire, in sostanza, in primo luogo, il rifiuto dell’ex Presidente del Parlamento di prendere atto dei risultati delle elezioni del 26 maggio 2019; in secondo luogo, la dichiarazione di vacanza del seggio rispettivamente attribuito a ciascun ricorrente effettuata dall’ex presidente del Parlamento; in terzo luogo, il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere ai ricorrenti il diritto di assumere le loro funzioni, di esercitare il mandato di deputato europeo e di sedere in Parlamento a partire dall’inizio della prima sessione successiva alle elezioni del 26 maggio 2019 e, in quarto luogo, il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di prendere un’iniziativa in via urgente sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno per confermare i loro privilegi e le loro immunità.

29      In pari data i ricorrenti presentavano altresì una domanda di provvedimenti provvisori, registrata con il numero T‑388/19 R.

30      Il 2 luglio 2019 si apriva la prima sessione del Parlamento neoeletto dopo le elezioni del 26 maggio 2019.

31      Con messaggio di posta elettronica del 10 ottobre 2019, la deputata europea sig.ra Riba i Giner, agendo in nome dei ricorrenti, rivolgeva al nuovo presidente del Parlamento eletto il 3 luglio 2019 (in prosieguo: il «nuovo presidente del Parlamento») e al presidente e al vicepresidente della commissione giuridica del Parlamento la richiesta, da parte di 38 deputati europei di nazionalità e partiti politici diversi, tra i quali lei stessa, che, in particolare, il Parlamento difendesse, sulla base dell’articolo 9 del regolamento interno, l’immunità parlamentare dei ricorrenti, di cui all’articolo 9, primo e secondo comma, del protocollo n. 7.

32      Il 14 ottobre 2019 il magistrato inquirente della sezione penale del Tribunal Supremo (Corte suprema) emetteva un mandato d’arresto nazionale, un mandato d’arresto europeo e un mandato d’arresto internazionale nei confronti del sig. Puigdemont i Casamajó, affinché questi potesse essere giudicato nel procedimento penale di cui al precedente punto 14. Il 4 novembre 2019 il magistrato inquirente della sezione penale del Tribunal Supremo (Corte suprema) emetteva i medesimi mandati d’arresto nei confronti del sig. Comín i Oliveres. In seguito, i ricorrenti venivano posti in stato di custodia in Belgio, rispettivamente il 17 ottobre e il 7 novembre 2019, e rilasciati lo stesso giorno, a determinate condizioni.

33      Con due lettere del 10 dicembre 2019 formulate in termini analoghi, una indirizzata alla sig.ra Riba i Giner e l’altra a tutti i 38 deputati, il nuovo presidente del Parlamento rispondeva alla richiesta di cui al precedente punto 31. In sostanza, il nuovo presidente del Parlamento sosteneva, in particolare, che non poteva considerare i ricorrenti come membri del Parlamento in assenza di comunicazione ufficiale della loro elezione da parte delle autorità spagnole, ai sensi dell’atto elettorale.

34      Il 20 febbraio 2020 i ricorrenti proponevano un ricorso di annullamento avverso la lettera del 10 dicembre 2019 indirizzata alla sig.ra Riba i Giner dal nuovo presidente del Parlamento (v. punto 33 supra), che veniva registrato con il numero T‑115/20.

35      Con sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), la Corte dichiarava segnatamente che occorreva ritenere che una persona che era stata ufficialmente proclamata eletta al Parlamento europeo, ma che non era stata autorizzata ad adempiere taluni requisiti previsti dal diritto nazionale a seguito di tale proclamazione, nonché a recarsi al Parlamento europeo per partecipare alla prima sessione del medesimo, beneficiasse di un’immunità in forza dell’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7.

36      Nel corso della seduta plenaria del 13 gennaio 2020, il Parlamento prendeva atto, a seguito della sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), dell’elezione dei ricorrenti al Parlamento con effetto dal 2 luglio 2019 (in prosieguo: la «presa d’atto del 13 gennaio 2020»).

 Procedimento e conclusioni delle parti

37      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2019, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

38      Con atto separato, depositato in pari data presso la cancelleria del Tribunale, i ricorrenti hanno proposto una domanda di provvedimenti provvisori, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, registrata con il numero T‑388/19 R.

39      Con ordinanza del 1° luglio 2019, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlement (T‑388/19 R, non pubblicata, EU:T:2019:467), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori e ha riservato le spese. I ricorrenti hanno proposto impugnazione avverso tale ordinanza dinanzi alla Corte, registrata con il numero C‑646/19 P(R).

40      Con ordinanza del 20 dicembre 2019, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento [C‑646/19 P(R), non pubblicata, EU:C:2019:1149], la vicepresidente della Corte ha annullato l’ordinanza del 1° luglio 2019, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlement (T‑388/19 R, non pubblicata, EU:T:2019:467), rinviato la causa dinanzi al Tribunale e riservato le spese.

41      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 settembre 2019, il Regno di Spagna ha chiesto di intervenire nella presente causa.

42      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 settembre 2019 ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, il Parlamento ha proposto, da un lato, una domanda di non luogo a statuire per una parte del ricorso e, dall’altro, un’eccezione di irricevibilità quanto al resto del ricorso, sulle quali i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni il 4 novembre 2019.

43      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 2020, il Parlamento ha chiesto al Tribunale di pronunciare un non luogo a statuire sull’integralità del ricorso. I ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni su tale domanda il 7 febbraio 2020.

44      Con ordinanza del 19 marzo 2020, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento (T‑388/19 R-RENV, non pubblicata, EU:T:2020:114), il presidente del Tribunale, pronunciandosi sul rinvio successivo all’ordinanza del 20 dicembre 2019, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento [C‑646/19 P(R), non pubblicata, EU:C:2019:1149], menzionata al precedente punto 40, ha dichiarato che, tenuto conto della presa d’atto del 13 gennaio 2020, non era più necessario pronunciarsi sulla domanda di provvedimenti provvisori e ha riservato le spese.

45      Con ordinanza del 29 luglio 2020, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità e sulle domande di non luogo a statuire del 19 settembre 2019 e del 20 gennaio 2020 unitamente al merito.

46      Con decisione dell’11 settembre 2020, il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento del Regno di Spagna a sostegno delle conclusioni del Parlamento.

47      Il Parlamento ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale l’11 settembre 2020.

48      Il Regno di Spagna ha depositato la memoria di intervento presso la cancelleria del Tribunale l’8 gennaio 2021.

49      I ricorrenti hanno depositato la replica presso la cancelleria del Tribunale l’11 gennaio 2021.

50      Il Parlamento ha depositato le sue osservazioni sulla memoria di intervento del Regno di Spagna presso la cancelleria del Tribunale il 4 marzo 2021.

51      I ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni sulla memoria di intervento del Regno di Spagna presso la cancelleria del Tribunale l’11 marzo 2021.

52      Il Parlamento ha depositato la controreplica presso la cancelleria del Tribunale l’11 marzo 2021.

53      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto alle parti taluni quesiti scritti, ai quali queste ultime hanno risposto entro il termine impartito.

54      Su proposta della Sesta Sezione, il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura, di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

55      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza del 21 gennaio 2022. In tale occasione, il Parlamento ha ritirato le sue domande di non luogo a statuire del 19 settembre 2019 e del 20 gennaio 2020.

56      I ricorrenti chiedono, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        respingere l’eccezione di irricevibilità del 19 settembre 2019;

–        annullare l’istruzione del 29 maggio 2019;

–        annullare il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di prendere atto dei risultati delle elezioni del 26 maggio 2019 proclamate ufficialmente dal Regno di Spagna, contenuto nella lettera del 27 giugno 2019;

–        annullare la dichiarazione di vacanza dei loro seggi effettuata dall’ex presidente del Parlamento nella lettera del 27 giugno 2019;

–        annullare il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere loro il diritto di assumere le loro funzioni, di esercitare il loro mandato e di sedere in Parlamento a partire dall’apertura della prima sessione successiva alle elezioni del 26 maggio 2019, contenuto nella lettera del 27 giugno 2019;

–        annullare il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di prendere un’iniziativa in via urgente sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno per confermare i loro privilegi e le loro immunità, contenuto nella lettera del 27 giugno 2019;

–        condannare il Parlamento alle spese.

57      Il Parlamento, sostenuto, in sostanza, dal Regno di Spagna, chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto in parte irricevibile e in parte infondato;

–        in ulteriore subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

58      A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi. Il primo motivo riguarda l’istruzione del 29 maggio 2019 e verte sulla violazione dell’articolo 20, dell’articolo 21 e dell’articolo 39, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento interno. Il secondo motivo riguarda il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di prendere atto dei risultati delle elezioni del 26 maggio 2019 proclamate ufficialmente dal Regno di Spagna e verte, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 39, paragrafo 2, della Carta, dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 12 dell’atto elettorale, dell’articolo 2, dell’articolo 10, paragrafi 2 e 4, e dell’articolo 14, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento interno. Il terzo motivo riguarda l’asserita dichiarazione di vacanza dei seggi dei ricorrenti da parte dell’ex presidente del Parlamento e verte, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 8 e dell’articolo 13 dell’atto elettorale, in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta e con l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, TUE. Il quarto motivo riguarda il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere ai ricorrenti il diritto di assumere le loro funzioni, di esercitare il loro mandato e di sedere in Parlamento a partire dall’apertura della prima sessione successiva alle elezioni europee del 26 maggio 2019 e verte sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 12 dell’atto elettorale, in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta e con l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 14, paragrafi 2 e 3, TUE, nonché con l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento interno. Infine, il quinto motivo riguarda il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di confermare i privilegi e le immunità dei ricorrenti sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno e verte sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, dell’articolo 39, paragrafo 2, della Carta, dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione.

59      Il Parlamento, sostenuto dal Regno di Spagna, eccepisce, in via principale, l’irricevibilità del ricorso, adducendo, da un lato, la mancanza di chiarezza del ricorso riguardo a taluni atti di cui si chiede l’annullamento e, dall’altro, l’assenza di atti impugnabili.

60      I ricorrenti chiedono il rigetto dell’eccezione di irricevibilità. Da una parte, essi sostengono che gli atti di cui chiedono l’annullamento sono chiaramente identificati nel ricorso. Dall’altra, il ricorso sarebbe diretto contro atti che possono essere oggetto di ricorso sulla base dell’articolo 263 TFUE.

61      Occorre pertanto esaminare la ricevibilità del ricorso proposto dai ricorrenti.

 Osservazioni preliminari sulloggetto della controversia

62      In primo luogo, occorre rilevare che, in risposta a taluni quesiti posti dal Tribunale durante l’udienza, da un lato, i ricorrenti hanno confermato che il loro ricorso era ancora diretto contro l’istruzione del 29 maggio 2019 (v. punto 56, secondo trattino, supra).

63      Dall’altro lato, i ricorrenti hanno affermato che, pur mantenendo le conclusioni menzionate al precedente punto 56, ciò che essi contestavano era, in sostanza, il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere loro la qualità di deputati europei a partire dalla proclamazione del 13 giugno 2019, contenuto nella lettera del 27 giugno 2019.

64      A tale riguardo, i ricorrenti hanno precisato che il suddetto rifiuto aveva prodotto diverse conseguenze giuridiche, tra la le quali il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere loro il diritto di assumere le loro funzioni, di esercitare il loro mandato e di sedere in Parlamento nonché il rifiuto del presidente medesimo di adottare in via urgente un’iniziativa sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno per confermare i loro privilegi e le loro immunità.

65      Infine, i ricorrenti hanno confermato che, nell’ipotesi in cui, contrariamente a quanto da essi richiesto, il Tribunale giungesse alla conclusione che la legittimità del rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere loro lo status di deputati europei non poteva essere rimessa in discussione, non sarebbe necessario esaminare separatamente la legittimità degli atti menzionati al precedente punto 56.

66      Tenuto conto delle spiegazioni dei ricorrenti ricordate ai precedenti punti da 63 a 65, si deve considerare, in sostanza, che essi non chiedono l’annullamento degli atti di cui al precedente punto 56, terzo, quarto, quinto e sesto trattino, ma soltanto l’annullamento del rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere loro lo status di deputati europei, di cui i summenzionati atti sarebbero conseguenze.

67      In secondo luogo, nella controreplica, il Parlamento ha eccepito l’irricevibilità del capo della domanda che i ricorrenti avrebbero dedotto per la prima volta nella replica, diretto all’annullamento, da un lato, dell’asserito rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di difendere i loro privilegi e le loro immunità sulla base degli articoli 7 e 9 del regolamento interno e, dall’altro, della presunta decisione di detto presidente di non comunicare alla competente commissione del Parlamento la loro asserita richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità.

68      Nella risposta a un quesito scritto del Tribunale (v. punto 53 supra), i ricorrenti hanno affermato che non chiedevano l’annullamento di un’eventuale decisione del Parlamento che rifiutasse di difendere i loro privilegi e le loro immunità sulla base degli articoli 7 e 9 del regolamento, non essendo, d’altronde, mai stata adottata una siffatta decisione. Essi si sarebbero infatti limitati a contestare il fatto che l’ex presidente del Parlamento non aveva comunicato in Aula la loro richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità né l’aveva deferita alla commissione competente, in violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento interno. In sostanza, i ricorrenti hanno precisato che si trattava ancora una volta di una conseguenza giuridica derivante dal rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere loro lo status di deputati europei.

69      Ne consegue che, nella replica, i ricorrenti non hanno chiesto né l’annullamento di un eventuale rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di difendere i loro privilegi e le loro immunità sulla base degli articoli 7 e 9 del regolamento interno, né quello dell’eventuale decisione di detto presidente di non comunicare, in Aula, la loro asserita richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità e di non deferirla alla commissione competente del Parlamento.

70      Alla luce di tutto quanto precede, si deve constatare che il presente ricorso è diretto, in sostanza, a ottenere l’annullamento, da un lato, dell’istruzione del 29 maggio 2019 e, dall’altro, del rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere ai ricorrenti lo status di deputati europei, contenuto nella lettera del 27 giugno 2019 (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»).

 Sulla natura degli atti impugnati

71      Nell’eccezione di irricevibilità, in primo luogo, il Parlamento fa valere che la lettera del 27 giugno 2019 costituisce un atto di natura meramente informativa che si limita a ricordare ai ricorrenti che, conformemente al contesto normativo applicabile, essi non potevano essere equiparati ai deputati europei di nuova elezione della nona legislatura. In secondo luogo, il Parlamento sostiene che l’istruzione del 29 maggio 2019 non produce effetti giuridici nei confronti dei terzi, ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE, e invita il Tribunale a sollevare d’ufficio la questione se essa costituisca un atto impugnabile.

72      I ricorrenti chiedono il rigetto degli argomenti del Parlamento. In primo luogo, essi fanno valere, in sostanza, che il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere loro lo status di deputati europei, contenuto nella lettera del 27 giugno 2019, non ha carattere informativo. Tale rifiuto avrebbe infatti determinato un cambiamento della loro situazione giuridica, in quanto avrebbe, segnatamente, impedito loro di assumere le loro funzioni, di esercitare il loro mandato e di sedere in Parlamento. Pertanto, esso costituirebbe un atto lesivo ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE. In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che l’istruzione del 29 maggio 2019 costituisce un atto impugnabile, in quanto avrebbe impedito loro di espletare gli adempimenti necessari per assumere le loro funzioni.

73      Il Regno di Spagna ritiene, in sostanza, che il ricorso sia irricevibile, in quanto i presunti effetti negativi degli atti impugnati, addotti dai ricorrenti, non discenderebbero da tali atti, bensì dalle decisioni delle autorità spagnole.

74      Secondo una costante giurisprudenza, sono considerati atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE tutti gli atti, a prescindere dalla loro natura o dalla loro forma, adottati dalle istituzioni e intesi a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9, e del 26 gennaio 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, punto 51; v., anche, sentenza del 25 ottobre 2017, Romania/Commissione, C‑599/15 P, EU:C:2017:801, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

75      Per contro, sono esenti dal sindacato giurisdizionale previsto dall’articolo 263 TFUE tutti gli atti che non producono effetti giuridici vincolanti, quali gli atti preparatori, gli atti confermativi e gli atti meramente esecutivi, le semplici raccomandazioni e i pareri nonché, in linea di principio, le istruzioni interne [v. sentenza del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, punto 55 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 14 maggio 2012, Sepracor Pharmaceuticals (Irlanda)/Commissione, C‑477/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:292, punto 52 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 23 novembre 1995, Nutral/Commissione, C‑476/93 P, EU:C:1995:401, punto 30]. Inoltre, atti a carattere meramente informativo non possono né influire sugli interessi del destinatario né modificare la situazione giuridica di quest’ultimo rispetto alla situazione precedente al ricevimento di tali atti (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Sina Bank/Consiglio, T‑15/11, EU:T:2012:661, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

76      In base alla giurisprudenza, il giudizio sull’idoneità di un atto a produrre effetti giuridici e, di conseguenza, a costituire l’oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE implica che ne sia esaminata la sostanza e che tali effetti siano valutati in funzione di criteri obiettivi, come il contenuto dell’atto stesso, tenendo conto eventualmente del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato nonché dei poteri dell’istituzione dell’Unione emanante (v. sentenza del 20 febbraio 2018, Belgio/Commissione, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

77      Infine, occorre ricordare che il requisito dell’esistenza di un atto impugnabile rientra nei motivi di irricevibilità di ordine pubblico che il Tribunale può sollevare, se del caso, d’ufficio (v., in tal senso, ordinanze del 14 gennaio 1992, ISAE/VP e Interdata/Commissione, C‑130/91, EU:C:1992:7, punto 11, e del 19 ottobre 2016, E-Control/ACER, T‑671/15, non pubblicata, EU:T:2016:626, punto 91; conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:298, paragrafo 62, e nella causa BSH/UAMI, C‑43/15 P, EU:C:2016:129, paragrafo 52).

78      È alla luce di siffatte considerazioni che occorre esaminare se il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere ai ricorrenti lo status di deputati europei, da un lato, e l’istruzione del 29 maggio 2019, dall’altro, costituiscano atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

 Sul rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere ai ricorrenti lo status di deputati europei

79      I ricorrenti sostengono, in sostanza, che il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere loro lo status di deputati europei ha prodotto diversi effetti giuridici, quali, in primo luogo, l’impossibilità di assumere le loro funzioni, di esercitare il loro mandato e di sedere in Parlamento a partire dall’apertura della prima sessione successiva alle elezioni del 26 maggio 2019; in secondo luogo, la dichiarazione di vacanza dei loro seggi da parte dell’ex presidente del Parlamento; in terzo luogo, il rifiuto di quest’ultimo di prendere un’iniziativa in via urgente sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno per confermare i loro privilegi e le loro immunità e, in quarto luogo, la mancata comunicazione in Aula della loro richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità, fondata sull’articolo 9 del regolamento interno e il mancato deferimento di tale richiesta alla commissione competente del Parlamento.

80      Il Parlamento, sostenuto dal Regno di Spagna, sostiene che, quand’anche fosse dimostrata l’esistenza degli effetti dichiarati dai ricorrenti, questi ultimi non derivano dal rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere loro lo status di deputati europei.

–       Sul contenuto della lettera del 27 giugno 2019

81      Nella lettera del 27 giugno 2019, anzitutto, l’ex presidente del Parlamento ha comunicato ai ricorrenti che, il 17 e il 20 giugno 2019, le autorità spagnole lo avevano informato dei risultati ufficiali delle elezioni europee tenutesi in Spagna. Il medesimo ha poi ricordato ai ricorrenti che, in applicazione dell’articolo 12 dell’atto elettorale, «il Parlamento prende[va] atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e che spetta[va], anzitutto, ai giudici nazionali pronunciarsi sulla legittimità delle disposizioni e delle procedure elettorali nazionali». Infine, l’ex presidente del Parlamento ha rilevato che i nomi dei ricorrenti non figuravano nell’elenco dei candidati eletti ufficialmente comunicato al Parlamento dalle autorità spagnole e che, «fino a [quando non avesse ricevuto una] nuova comunicazione da parte delle autorità spagnole, [non sarebbe stato] in grado di trattarli come futuri membri del [Parlamento] come [essi avevano] richiesto nella loro lettera del 14 giugno 2019».

82      Dal tenore della lettera del 27 giugno 2019 risulta quindi che l’ex presidente del Parlamento si è limitato a prendere atto della situazione giuridica dei ricorrenti della quale era stato ufficialmente informato dalle autorità spagnole tramite le comunicazioni del 17 e del 20 giugno 2019.

83      Inoltre, dal tenore della lettera del 27 giugno 2019 risulta espressamente che la posizione espressa dall’ex presidente del Parlamento sarebbe potuta cambiare sulla base di nuove informazioni ricevute dalle autorità spagnole.

84      Pertanto, alla luce del suo contenuto, la lettera del 27 giugno 2019 escludeva espressamente qualsivoglia carattere decisionale e definitivo della posizione dell’ex presidente del Parlamento ivi espressa.

–       Sui presunti effetti giuridici derivanti dalla lettera del 27 giugno 2019

i)      Osservazioni preliminari

85      In primo luogo, occorre rilevare che, nella sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), la Corte ha operato una distinzione tra lo status di deputato europeo e l’esercizio del relativo mandato.

86      Infatti, dopo aver rilevato che, in applicazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’atto elettorale, il mandato di un deputato europeo coincideva con il periodo di cinque anni che iniziava a partire dall’apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione, cosicché iniziava e terminava contemporaneamente a tale periodo quinquennale, la Corte ha dichiarato che, diversamente dallo status di membro del Parlamento europeo, status che, da un lato veniva acquisito nel momento in cui una persona era ufficialmente proclamata eletta, e, dall’altro, stabiliva un legame tra tale persona e l’istituzione di cui faceva ormai parte, il mandato di membro del Parlamento stabiliva un legame tra la persona in questione e la legislatura per la quale era stata eletta. Orbene, tale legislatura si costituiva soltanto all’apertura della prima sessione del «nuovo» Parlamento europeo tenuta dopo le elezioni, che era per definizione posteriore alla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali da parte degli Stati membri (sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115, punti 72 e 74).

87      In secondo luogo, nella sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115, punti 70, 71 e 81), la Corte ha dichiarato che gli articoli 8 e 12 dell’atto elettorale dovevano essere intesi nel senso che occorreva considerare che una persona, ufficialmente proclamata eletta al Parlamento europeo, avesse acquisito, per tale fatto e da tale momento, lo status di membro della menzionata istituzione, ai fini dell’articolo 9 del protocollo n. 7, e che beneficiasse, in quanto tale, dell’immunità di cui al secondo comma di detto articolo.

88      A tale riguardo, la Corte ha precisato che l’immunità di cui all’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7 copriva parimenti i membri del Parlamento europeo quando essi si recavano al luogo di riunione dello stesso o ne ritornavano, e quindi, in particolare, quando si recavano alla prima riunione organizzata a seguito della proclamazione ufficiale dei risultati elettorali, al fine di consentire alla nuova legislatura di tenere la sua sessione costitutiva e di verificare i poteri dei suoi membri. Tali membri godevano pertanto dell’immunità di cui trattasi prima che il loro mandato iniziasse. (sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115, punto 80).

89      In terzo luogo, risulta implicitamente, ma necessariamente, dal punto 89 della sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), che la proclamazione ufficiale dei risultati delle elezioni del 26 maggio 2019 tenutesi in Spagna è la proclamazione del 13 giugno 2019.

90      Tenuto conto di quanto precede, nel caso di specie, occorre considerare che i ricorrenti, i cui nomi figuravano nella proclamazione del 13 giugno 2019, abbiano acquisito lo status di deputati europei a partire da tale data e che beneficiassero quindi, per ciò solo, dell’immunità di cui all’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7. Le parti, del resto, ormai concordano su questo punto.

91      Inoltre, dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti 86 e 87 discende che l’acquisizione da parte dei ricorrenti dello status di deputati europei e, di conseguenza, dell’immunità di cui all’articolo 9, secondo comma, del relativo protocollo n. 7, deriva esclusivamente dalla proclamazione del 13 giugno 2019 e, non poteva quindi essere rimessa in discussione né dall’ex presidente del Parlamento né dal Parlamento stesso.

92      Pertanto, benché la lettera del 27 giugno 2019 non menzionasse la questione dell’immunità dei ricorrenti, si deve constatare che il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere ai medesimi lo status di deputati europei in essa contenuto non ha, in ogni caso, sortito l’effetto di privarli dell’immunità di cui all’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7, che le autorità nazionali erano tenute a rispettare per il solo fatto della proclamazione ufficiale dei risultati delle elezioni europee.

93      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere ai ricorrenti lo status di deputati europei sia stato all’origine degli effetti giuridici da essi asseriti, ricordati al precedente punto 79.

ii)    Sull’impossibilità per i ricorrenti di assumere le loro funzioni, di esercitare il loro mandato e di sedere in Parlamento

94      Il Parlamento, sostenuto dal Regno di Spagna, sostiene, in sostanza, che non poteva adottare atti produttivi di effetti giuridici nei confronti dei ricorrenti, per il motivo che, in applicazione dell’articolo 12 dell’atto elettorale e conformemente alla giurisprudenza applicabile, esso era vincolato all’elenco degli eletti che gli era stato ufficialmente notificato dalle autorità spagnole con la comunicazione del 17 giugno 2019. A tale riguardo, il Parlamento precisa che, tenuto conto della ripartizione delle competenze sancita dall’atto elettorale, spetta agli Stati membri stabilire le condizioni per l’esercizio del mandato di deputato europeo. Pertanto, in applicazione degli articoli 8 e 12 dell’atto elettorale, in combinato disposto con il principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, il Parlamento avrebbe avuto l’obbligo di dare piena attuazione alle disposizioni applicabili della legge elettorale spagnola, quali riflesse nelle comunicazioni del 17 e del 20 giugno 2019. Inoltre, il Parlamento afferma, in sostanza, che dalle disposizioni summenzionate e dall’articolo 3 del regolamento interno risulta che le notifiche ufficiali che gli sono indirizzate dai competenti organi elettorali nazionali sono le uniche fonti di informazioni autorevoli sulla situazione giuridica dei deputati europei ai sensi del diritto nazionale e che esse costituiscono uno strumento indispensabile per il processo elettorale. In conclusione, il Parlamento ritiene che, alla luce di tutte le informazioni trasmesse dalla commissione elettorale centrale, alla data del 27 giugno 2019, esso non fosse in condizione di considerare che i ricorrenti avevano «incondizionatamente [acquisito lo status] di futuri membri del Parlamento» e che non fosse quindi legittimato a riconoscere loro, in sostanza, il diritto di assumere le loro funzioni, di esercitare il loro mandato e di sedere nel suo consesso a partire dal 2 luglio 2019.

95      I ricorrenti contestano tali argomenti. A loro avviso, la principale questione che si pone nella specie è se il Parlamento fosse vincolato dalla proclamazione del 13 giugno 2019 o dalle comunicazioni del 17 e del 20 giugno 2019. A tale riguardo, i ricorrenti sostengono che dall’articolo 12 dell’atto elettorale discende che la nozione di «risultati proclamati ufficialmente» costituisce un concetto autonomo del diritto dell’Unione. Nel caso di specie, tali risultati coinciderebbero con quelli proclamati conformemente all’articolo 224, paragrafo 1, della legge elettorale spagnola, come dichiarato dalla Corte al punto 89 della sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), vale a dire i risultati contenuti nella proclamazione del 13 giugno 2019. Inoltre, i ricorrenti affermano, in sostanza, che il Regno di Spagna non era competente a stabilire condizioni di esercizio del mandato di deputato europeo, come la condizione di prestare giuramento di osservanza della Costituzione spagnola, prevista dall’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola. Siffatta interpretazione sarebbe stata confermata dalla sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), in cui la Corte avrebbe dichiarato che le «formalità necessarie» per poter sedere in qualità di membro del Parlamento dovevano essere espletate dinanzi a detta istituzione. Infine, i ricorrenti sostengono che il Parlamento era a conoscenza del fatto che le autorità spagnole non gli avevano comunicato i risultati completi delle elezioni del 26 maggio 2019, dato che essi stessi gli avevano inviato una copia di tali risultati. Pertanto, la mancata comunicazione da parte delle autorità spagnole dei risultati completi di dette elezioni non avrebbe esonerato il Parlamento dal suo obbligo di prendere atto dei risultati in parola.

96      Nella specie, si pone la questione se l’ex presidente del Parlamento fosse competente a contestare la comunicazione del 17 giugno 2019, con la quale le autorità spagnole gli avevano ufficialmente comunicato l’elenco dei candidati eletti alle elezioni del 26 maggio 2019, che non menzionava i nomi dei ricorrenti, nonostante i loro nomi figurassero nella proclamazione ufficiale del 13 giugno 2019.

97      In via preliminare, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 13, paragrafo 2, TUE, il Parlamento agisce nei limiti delle attribuzioni che gli sono conferite dai trattati. I principi dell’equilibrio istituzionale e dell’attribuzione delle competenze, quali sanciti dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE, implicano, infatti, che ogni istituzione agisca entro i limiti delle attribuzioni che le sono conferite nei trattati, conformemente alle procedure, alle condizioni e alle finalità ivi previste (sentenza del 3 dicembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e a., C‑461/18 P, EU:C:2020:979, punto 102).

98      Per quanto riguarda l’elezione dei deputati europei, l’atto elettorale istituisce una ripartizione delle competenze tra il Parlamento e gli Stati membri.

99      Infatti, da un lato, in applicazione dell’articolo 8, primo comma, dell’atto elettorale, fatte salve le disposizioni di tale atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

100    D’altro lato, ai sensi dell’articolo 12 dell’atto elettorale, il Parlamento verifica i poteri dei suoi membri. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni di detto atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.

101    Dall’articolo 12, seconda frase, dell’atto elettorale risulta che il potere di verifica del Parlamento è soggetto a due importanti limiti (sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/Parlamento, C‑393/07 e C‑9/08, EU:C:2009:275, punto 52).

102    In primo luogo, ai sensi dell’articolo 12, prima parte della seconda frase, dell’atto elettorale, ai fini della verifica dei poteri, il Parlamento prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri (sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/Parlamento, C‑393/07 e C‑9/08, EU:C:2009:275, punto 53).

103    Secondo la giurisprudenza, l’uso dell’espressione «prendere atto», di cui all’articolo 12 dell’atto elettorale, deve essere interpretato nel senso che esso indica la totale mancanza di potere discrezionale del Parlamento. Infatti, sono le autorità nazionali a essere competenti a designare i futuri membri del Parlamento in conformità alla procedura elettorale, la quale è disciplinata, come emerge espressamente dall’articolo 8 dell’atto elettorale, dalle disposizioni nazionali [v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/Parlamento, cause riunite C‑393/07 e C‑9/08, EU:C:2009:275, punti 55 e 56 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza dell’8 ottobre 2020, Junqueras i Vies/Parlamento, C‑201/20 P(R), non pubblicata, EU:C:2020:818, punto 66].

104    L’esercizio consistente nel «prendere atto dei risultati proclamati ufficialmente» va quindi inteso nel senso che il Parlamento deve basarsi, ai fini delle operazioni di verifica dei poteri dei suoi membri, sulla proclamazione ufficiale degli esiti delle elezioni, quale risulta da un iter decisionale conforme alle procedure nazionali, con cui si sono decise definitivamente le questioni giuridiche legate alla detta proclamazione e che costituisce, pertanto, una situazione giuridica preesistente vincolante per il Parlamento (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/Parlamento, C‑393/07 e C‑9/08, EU:C:2009:275, punto 55).

105    In secondo luogo, conformemente all’articolo 12, seconda parte della seconda frase dell’atto elettorale, il Parlamento si pronuncia sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni di detto atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia (sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/Parlamento, C‑393/07 e C‑9/08, EU:C:2009:275, punto 53).

106    Pertanto, consegue dalla lettera stessa dell’articolo 12 dell’atto elettorale che tale articolo non conferisce al Parlamento la competenza per decidere sulle contestazioni presentate in base al diritto dell’Unione nel suo complesso, ma unicamente su quelle presentate in base alle disposizioni dell’atto elettorale (sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/Parlamento, C‑393/07 e C‑9/08, EU:C:2009:275, punto 54). Inoltre, l’articolo in parola esclude espressamente la competenza del Parlamento a pronunciarsi sulle contestazioni che hanno origine nel diritto nazionale, anche qualora l’atto elettorale rinvii a tale diritto.

107    In aggiunta, occorre rilevare, alla stregua del Parlamento e dell’avvocato generale Szpunar nelle sue conclusioni nella causa Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:958, paragrafo 53), che, successivamente alla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali, molti eventi possono comportare che un candidato ufficialmente proclamato deputato europeo al termine dello spoglio dei voti non assuma le proprie funzioni e non eserciti il relativo mandato, quali, ad esempio, l’esistenza di un’incompatibilità con il mandato di deputato europeo o la rinuncia dell’eletto ad assumere le sue funzioni. Occorre inoltre rilevare, come ha fatto l’avvocato generale Szpunar nella causa Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:958, paragrafo 48), che diversi sistemi parlamentari prevedono obblighi formali cui i parlamentari devono adempiere prima dell’assunzione effettiva delle loro funzioni.

108    Così accade nel diritto spagnolo, giacché l’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola stabilisce che, entro cinque giorni dalla loro proclamazione, i candidati eletti dovranno prestare giuramento di osservare la Costituzione spagnola dinanzi alla commissione elettorale centrale, in mancanza del quale i loro seggi in Parlamento saranno dichiarati «vacanti» e le prerogative che potrebbero spettare loro in virtù della loro carica saranno sospese, fintantoché detto giuramento non venga prestato (v. punto 12 supra).

109    Tenuto conto di quanto precede, non si può escludere che il Parlamento debba procedere alla verifica dei poteri sulla base dell’elenco dei candidati proclamati ufficialmente eletti, come emendato a seguito delle contestazioni sollevate sulla base del diritto nazionale.

110    In tal senso, l’articolo 3 del regolamento interno, che disciplina la procedura di verifica dei poteri, stabilisce che tale procedura si basa sulla comunicazione ufficiale da parte degli Stati membri dell’elenco dei risultati elettorali.

111    Anzitutto, ai termini dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento interno, a seguito delle elezioni al Parlamento, il presidente invita le autorità competenti degli Stati membri a comunicare immediatamente al Parlamento i nomi dei deputati eletti, affinché questi possano sedere in Parlamento a partire dall’apertura della prima seduta successiva alle elezioni.

112    Poi, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento interno, sono i deputati europei i cui nomi figurano in tale elenco a dover effettuare la dichiarazione di non incompatibilità e a poter sedere in Parlamento e nei suoi organi con pieni diritti fintantoché i loro poteri non siano stati verificati o non si sia deciso in merito a eventuali contestazioni rientranti nella competenza del Parlamento.

113    Infine, dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento interno discende che il Parlamento procede alla verifica dei poteri dei suoi membri neoeletti, sulla base di una relazione della commissione competente che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento in parola, si basa sulla comunicazione ufficiale da parte di ciascuno Stato membro, dell’insieme dei risultati elettorali, nella quale si precisano il nome dei candidati eletti e dei loro eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto.

114    Ne consegue che, per procedere alla verifica dei poteri dei propri membri, il Parlamento deve basarsi sull’elenco dei candidati eletti comunicato ufficialmente dalle autorità nazionali, il quale, per definizione, è stabilito sulla base dei risultati proclamati ufficialmente e previa soluzione di eventuali contestazioni fondate sull’applicazione del diritto nazionale da parte di dette autorità.

115    È alla luce di siffatte considerazioni che occorre esaminare gli argomenti dei ricorrenti.

116    In primo luogo, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Parlamento non era vincolato né dalla comunicazione del 17 giugno 2019 né da quella del 20 giugno 2019, cosa che il Parlamento stesso avrebbe riconosciuto, avendoli autorizzati, successivamente alla presa d’atto del 13 gennaio 2020, ad assumere le loro funzioni, a esercitare il loro mandato e a sedere in Parlamento. I ricorrenti osservano, del resto, che il Parlamento era a conoscenza del fatto che le autorità spagnole non gli avevano comunicato i risultati completi delle elezioni del 26 maggio 2019, dato che gli stessi ricorrenti gli avevano trasmesso una copia di tali risultati. Pertanto, i ricorrenti affermano, in sostanza, che il Parlamento sarebbe stato obbligato, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento interno, a chiedere alle autorità spagnole di trasmettergli i risultati completi delle elezioni del 26 maggio 2019. Infine, basandosi sulle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:958, paragrafo 51), i ricorrenti sostengono che il fatto che le autorità spagnole non abbiano mai notificato al Parlamento gli esiti delle elezioni quali risultavano dalla proclamazione del 13 giugno 2019 non ha dispensato il Parlamento dall’obbligo di prenderne atto in applicazione dell’articolo 12 dell’atto elettorale.

117    Nel caso di specie, da un lato, è pacifico tra le parti che i ricorrenti non hanno soddisfatto il requisito di cui all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola e che è per questo motivo che i loro nomi non sono stati inclusi nella comunicazione del 17 giugno 2019, con la quale le autorità spagnole hanno comunicato ufficialmente al Parlamento l’elenco dei candidati eletti alle elezioni del 26 maggio 2019.

118    Dall’altro lato, l’ex presidente del Parlamento non era competente a controllare la fondatezza dell’esclusione di taluni candidati eletti dal summenzionato elenco, comunicato ufficialmente dalle autorità spagnole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento interno, dato che esso rifletteva i risultati ufficiali delle elezioni del 26 maggio 2019, quali stabiliti, se del caso, previa soluzione di eventuali contestazioni presentate sulla base del diritto nazionale (v. punti da 97 a 106 supra).

119    Di conseguenza, i ricorrenti non possono legittimamente sostenere che l’ex presidente del Parlamento avrebbe dovuto, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, chiedere alle autorità spagnole di comunicargli i risultati completi delle elezioni del 26 maggio 2019 contenuti nella proclamazione del 13 giugno 2019.

120    Occorre, inoltre, ricordare che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 76, il giudizio sull’idoneità di un atto a produrre effetti giuridici e, di conseguenza, a costituire l’oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE implica che ne sia esaminata la sostanza e che tali effetti siano valutati in funzione di criteri obiettivi, come il contenuto dell’atto stesso, tenendo conto eventualmente del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato nonché dei poteri dell’istituzione dell’Unione emanante.

121    Pertanto, la circostanza che, tenuto conto della sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), e in seguito alla presa d’atto del 13 gennaio 2020, il Parlamento abbia autorizzato i ricorrenti a sedere in Parlamento e a beneficiare pienamente dei diritti connessi allo status di deputato europeo in assenza di una comunicazione ufficiale dello Stato membro non è idonea a rimettere in discussione le considerazioni esposte ai precedenti punti da 82 a 84 e da 100 a 114.

122    D’altronde, durante l’udienza, il Parlamento ha spiegato che, considerata l’incertezza giuridica in merito allo status dei ricorrenti in seguito alla sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), e all’ordinanza del 20 dicembre 2019, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento [C‑646/19 P(R), non pubblicata, EU:C:2019:1149], esso ha deciso di autorizzare i ricorrenti ad assumere le loro funzioni e a sedere nel suo consesso, sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento interno, senza tuttavia procedere alla verifica dei loro poteri, dato che quest’ultima richiedeva una previa notifica ufficiale della loro elezione da parte delle autorità nazionali.

123    Pertanto, l’argomento dei ricorrenti rammentato al precedente punto 116 deve essere respinto.

124    Infine, per quanto riguarda il rinvio effettuato dai ricorrenti alle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:958), occorre ricordare che la questione che si poneva in detta causa era, in sostanza, se una persona proclamata eletta ufficialmente godesse dell’immunità prevista dall’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7, al fine di poter adempiere alle formalità e ai requisiti necessari per il suo ingresso in carica.

125    Al paragrafo 50 delle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:958), l’avvocato generale ha ammesso che la condizione di cui all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola potesse costituire una condizione per l’effettiva assunzione delle funzioni da parte dei candidati eletti al Parlamento europeo. Per contro, secondo l’avvocato generale Szpunar, tale requisito non poteva condizionarne l’acquisizione dello status di deputato europeo e delle prerogative che ne derivavano, tra cui l’immunità, a pena di impedire a persone regolarmente elette in qualità di deputati europei di adempiere alle formalità e ai requisiti necessari per loro entrata in carica.

126    È in tale contesto che occorre leggere il paragrafo 51 delle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:958), secondo il quale, sebbene sia logico che il Parlamento sia informato dell’esito delle elezioni mediante la comunicazione ufficiale degli Stati membri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento interno, tale comunicazione non riveste, in sostanza, carattere costituivo ai fini dell’acquisizione dello status di deputato europeo.

127    Pertanto, l’opinione dell’avvocato generale Szpunar espressa al paragrafo 51 delle sue conclusioni nella causa Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:958) non può corroborare l’argomento dei ricorrenti secondo il quale, ai fini della verifica dei poteri, il Parlamento avrebbe avuto l’obbligo di prendere atto dei risultati delle elezioni del 26 maggio 2019 contenuti nella proclamazione del 13 giugno 2019, invece di quelli comunicati ufficialmente dalle autorità spagnole il 17 giugno 2019.

128    In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che le autorità spagnole non erano competenti a stabilire il requisito di cui all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola. La condizione di prestare giuramento di osservanza della Costituzione spagnola non rientrerebbe infatti nella «procedura elettorale» degli Stati membri ai sensi dell’articolo 8 dell’atto elettorale e, di conseguenza, non sarebbe coperta dal rinvio alla normativa nazionale operato da tale articolo. I ricorrenti aggiungono che, in forza dell’articolo 223, paragrafo 2, TFUE, spetta al Parlamento stabilire lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni dei suoi membri, non essendo tale competenza delegata agli Stati membri. Pertanto, qualora un deputato europeo acquisisse tale status a seguito della proclamazione dei risultati delle elezioni europee, tutte le formalità successive rientrerebbero nella competenza prevista dal succitato articolo.

129    Dai precedenti punti da 97 a 109 risulta che il Parlamento non è competente a statuire sulle contestazioni che traggono origine da disposizioni di diritto nazionale per le quali l’atto elettorale non abbia operato alcun rinvio, come il requisito previsto dall’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola.

130    Ne consegue che, quand’anche il Regno di Spagna non fosse stato competente a stabilire il suddetto requisito nel proprio diritto nazionale, l’ex presidente del Parlamento non aveva alcun potere di rilevare tale incompetenza e, a fortiori, di rimettere in discussione la legittimità dell’elenco dei candidati eletti comunicato ufficialmente dalle autorità spagnole il 17 giugno 2019.

131    In aggiunta, occorre ricordare che neppure al Tribunale spetta valutare, da un lato, se il Regno di Spagna fosse competente, alla luce dell’articolo 223, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 8 dell’atto elettorale, a istituire il requisito di cui all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola e, dall’altro, se tale requisito sia conforme al diritto dell’Unione, atteso che tali questioni rientrano nella competenza dei giudici nazionali ed, eventualmente, della Corte nell’ipotesi in cui essa fosse investita di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE o di una questione di interpretazione pregiudiziale sollevata ai sensi dell’articolo 267 TFUE [v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/Parlamento, C‑393/07 e C‑9/08, EU:C:2009:275, punto 65, e ordinanza dell’8 ottobre 2020, Junqueras i Vies/Parlamento, C‑201/20 P(R), non pubblicata, EU:C:2020:818, punto 60].

132    Ad abundantiam, ai termini dell’articolo 223, paragrafo 2, TFUE, previo parere della Commissione e con l’approvazione del Consiglio dell’Unione europea, il Parlamento, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni dei suoi membri.

133    Orbene, «le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni dei membri del Parlamento» formano oggetto del titolo I della decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU 2005, L 262, pag. 1), intitolato «Regolamentazione e condizioni generali di esercizio delle funzioni dei deputati del Parlamento europeo», e riguardano, in sostanza, le modalità di esercizio della funzione di deputato europeo e non le formalità preliminari all’entrata in carica.

134    Pertanto, l’articolo 223, paragrafo 2, TFUE conferisce al Parlamento una competenza esclusiva a stabilire lo statuto dei deputati europei e, in tale contesto, le condizioni «generali» per l’esercizio del mandato di deputato europeo. Per contro, da tale articolo non risulta espressamente che il Parlamento disporrebbe anche di una siffatta competenza esclusiva a stabilire i presupposti o i requisiti preliminari per l’entrata in carica dei deputati europei.

135    Di conseguenza, l’argomento dei ricorrenti, vertente sull’incompetenza del Regno di Spagna a sancire il requisito di cui all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola, al quale è subordinato l’esercizio del mandato di deputato europeo, deve essere respinto in quanto inconferente.

136    In terzo luogo, alla luce delle considerazioni che precedono, occorre parimenti respingere in quanto inconferente l’affermazione dei ricorrenti secondo la quale, al punto 74 dell’ordinanza del 20 dicembre 2019, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento [C‑646/19 P(R), non pubblicata, EU:C:2019:1149], la vicepresidente della Corte avrebbe dichiarato che l’espletamento di ogni formalità successiva al risultato dello spoglio dei voti espressi dagli elettori non faceva parte della procedura elettorale.

137    A tal riguardo, occorre ricordare che, al punto 74 dell’ordinanza del 20 dicembre 2019, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento [C‑646/19 P(R), non pubblicata, EU:C:2019:1149], la vicepresidente della Corte ha considerato che, tenuto conto del fatto che, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, TUE, all’articolo 223, paragrafo 1, TFUE, all’articolo 39 della Carta nonché all’articolo 1  dell’atto elettorale, l’elezione dei membri del Parlamento è disciplinata dal principio del suffragio universale, diretto, libero e segreto, non si poteva escludere, prima facie, che l’atto conclusivo della procedura elettorale dei membri del Parlamento fosse quello contenente i risultati dello spoglio dei voti espressi dagli elettori, e che, di conseguenza, l’espletamento di qualsiasi formalità successiva imposta dal diritto nazionale non facesse parte di tale procedura elettorale.

138    Orbene, da un lato, occorre constatare che la succitata valutazione è stata espressa in via interlocutoria, nel contesto dell’impugnazione avverso l’ordinanza del 1° luglio 2019, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento (T‑388/19 R, non pubblicata, EU:T:2019:467). Non si può quindi ritenere che la vicepresidente della Corte abbia adottato una posizione definitiva su tale questione.

139    Dall’altro lato, quand’anche il Regno di Spagna non fosse competente a imporre una siffatta formalità, una constatazione in tal senso effettuata dalla vicepresidente della Corte non può, in ogni caso, costituire il fondamento della competenza del Parlamento a rifiutare di prendere atto dell’elenco dei candidati eletti comunicato ufficialmente dalle autorità spagnole per i motivi esposti ai precedenti punti da 97 a 114 e da 117 a 119.

140    Pertanto, l’affermazione dei ricorrenti deve essere respinta.

141    In quarto luogo, i ricorrenti sostengono che dalla sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), risulterebbe che le «formalità necessarie» per poter sedere in Parlamento in qualità di deputato europeo debbano essere espletate esclusivamente dinanzi a tale istituzione.

142    Tuttavia, l’affermazione di cui sopra non trova conferma nella sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115).

143    Occorre ricordare che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), la Corte era investita esclusivamente della questione se l’articolo 9 del protocollo n. 7 dovesse essere interpretato nel senso che occorreva ritenere che una persona che era stata ufficialmente proclamata eletta al Parlamento europeo mentre era sottoposta a una misura di custodia cautelare nell’ambito di un procedimento per reati gravi, ma che non era stata autorizzata ad adempiere taluni requisiti previsti dal diritto nazionale a seguito di tale proclamazione, nonché a recarsi al Parlamento europeo per partecipare alla prima sessione del medesimo, beneficiasse di un’immunità in forza del sopracitato articolo. In caso affermativo, il giudice del rinvio chiedeva, altresì, se detta immunità comportasse la revoca della misura di custodia cautelare inflitta all’interessato, al fine di consentirgli di recarsi al Parlamento europeo e di adempiere le formalità necessarie.

144    Al punto 88 e al secondo trattino del dispositivo della sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), la Corte ha risposto alla seconda questione precisando che l’immunità prevista all’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7, salvo una richiesta di revoca di tale immunità, doveva consentire all’interessato di recarsi al Parlamento e di adempiervi le «formalità richieste». In siffatto contesto, il mero riferimento alle formalità da adempiere dinanzi al Parlamento non può essere interpretato nel senso che la Corte abbia escluso che il diritto nazionale possa subordinare l’entrata in carica di un deputato europeo all’esistenza di determinate formalità.

145    Pertanto, l’argomento dei ricorrenti deve essere respinto.

146    Alla luce di tutto quanto precede, si deve concludere che l’impossibilità per i ricorrenti di assumere le loro funzioni, di esercitare il loro mandato e di sedere in Parlamento non deriva dal rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere loro lo status di deputati europei, contenuto nella lettera del 27 giugno 2019, bensì dall’applicazione del diritto spagnolo, quale risulta dalle comunicazioni del 17 e del 20 giugno 2019, rispetto alle quali l’ex presidente del Parlamento e, più in generale, il Parlamento non disponevano di alcun potere discrezionale.

147    Di conseguenza, i ricorrenti non possono legittimamente sostenere che il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere loro lo status di deputati europei abbia avuto l’effetto giuridico di privarli della possibilità di assumere le loro funzioni, di esercitare il loro mandato e di sedere in Parlamento.

iii) Sull’asserita dichiarazione di vacanza dei seggi dei ricorrenti

148    I ricorrenti fanno valere, in sostanza, che il rifiuto dell’ex Presidente del Parlamento di riconoscere loro lo status di deputati europei, che si fondava sulle comunicazioni del 17 e del 20 giugno 2019, ha comportato la dichiarazione di vacanza dei loro seggi da parte di detto presidente, benché il motivo che giustificava tale vacanza non fosse uno di quelli contemplati all’articolo 13, paragrafo 1 dell’atto elettorale.

149    A tal riguardo, è sufficiente constatare, alla stregua del Parlamento, che né l’ex presidente del Parlamento né il Parlamento hanno dichiarato vacanti i seggi dei ricorrenti.

150    Pertanto, l’effetto giuridico affermato dai ricorrenti, relativo alla dichiarazione di vacanza dei loro seggi da parte del Parlamento, è materialmente inesistente.

151    Del resto, ai termini dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’atto elettorale, un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del Parlamento europeo scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale, le autorità nazionali informano il Parlamento della scadenza del mandato di un deputato europeo a motivo della sua decadenza, espressamente stabilita dal diritto nazionale.

152    Nel caso di specie, durante l’udienza, il Regno di Spagna ha spiegato che, nonostante la terminologia utilizzata all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola, ai sensi del diritto spagnolo, il mancato giuramento non aveva l’effetto di rendere «vacanti» i seggi dei candidati eletti, ai sensi dell’articolo 13 dell’atto elettorale, ma unicamente di sospendere temporaneamente la possibilità di occuparli. Il Regno di Spagna ha quindi confermato che siffatti seggi sarebbero rimasti, se del caso, «riservati» ai candidati eletti per tutta la durata della legislatura del Parlamento, fintanto che questi ultimi non avessero prestato il giuramento di osservanza della Costituzione spagnola di cui all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola.

153    Pertanto, e in ogni caso, l’impossibilità temporanea per i ricorrenti di prendere possesso dei loro seggi in Parlamento non deriva dal rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere loro lo status di deputati europei, contenuto nella lettera del 27 giugno 2019, bensì dall’applicazione della legge spagnola.

iv)    Sulla mancata adozione in via urgente di un’iniziativa per confermare i privilegi e le immunità dei ricorrenti

154    I ricorrenti affermano, in sostanza, che il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere loro lo status di deputati europei, contenuto nella lettera del 27 giugno 2019, ha determinato il rigetto, da parte del presidente medesimo, della loro richiesta volta a far sì che egli prendesse un’iniziativa per confermare i loro privilegi e le loro immunità fondata sull’articolo 8 del regolamento interno (v. punti 64 e 79 supra).

155    Dalla giurisprudenza del Tribunale risulta che il presidente del Parlamento non è in alcun modo obbligato a prendere un’iniziativa per confermare i privilegi e le immunità di un deputato europeo e che egli dispone di un potere discrezionale al riguardo, anche nel caso in cui tale deputato venga arrestato o vengano apportate restrizioni alla sua libertà di movimento in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità (ordinanza del 20 gennaio 2021, Junqueras i Vies/Parlamento, T‑734/19, non pubblicata, EU:T:2021:15, punto 44).

156    In tal senso, l’ex presidente del Parlamento, quand’anche avesse riconosciuto ai ricorrenti lo status di deputati europei, avrebbe potuto, in ogni caso, rifiutare di prendere un’iniziativa in via urgente fondata sull’articolo 8 del regolamento interno.

157    Pertanto, la mancata adozione di una siffatta iniziativa non può essere considerata come un effetto giuridico vincolante derivante dal rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere ai ricorrenti lo status di deputati europei, ma è la conseguenza del potere discrezionale conferitogli, al riguardo, dall’articolo 8 del regolamento interno.

158    Inoltre, anche supponendo che il rigetto della richiesta dei ricorrenti, fondata sull’articolo 8 del regolamento, diretta all’ex Presidente del Parlamento affinché prendesse un’iniziativa per confermare i loro privilegi e le loro immunità, sia stata la conseguenza del rifiuto di quest’ultimo di riconoscere loro lo status di deputati europei, dalla giurisprudenza del Tribunale risulta che un siffatto rifiuto sarebbe stato, in ogni caso, privo di effetti vincolanti nei confronti delle autorità spagnole (v., in tal senso, ordinanza del 20 gennaio 2021, Junqueras i Vies/Parlamento, T‑734/19, non pubblicata, EU:T:2021:15, punti 62 e 65).

v)      Sulla mancata comunicazione in Aula dell’asserita richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità dei ricorrenti e la mancata trasmissione di quest’ultima alla commissione competente del Parlamento

159    I ricorrenti sostengono che il fatto che l’ex presidente del Parlamento non abbia comunicato in Aula la loro richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità e non l’abbia deferita alla commissione competente, in violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento interno, costituirebbe un effetto giuridico derivante dal suo rifiuto di riconoscere loro lo status di deputati europei (v. punto 68 supra).

160    A tale riguardo, occorre ricordare che, nella replica, i ricorrenti hanno sostenuto di aver chiesto, nella loro lettera del 20 giugno 2019, all’ex presidente del Parlamento, da un lato, di prendere un’iniziativa in via urgente per confermare i loro privilegi e le loro immunità sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento e, dall’altro, di difendere tali privilegi e immunità sulla base dell’articolo 9 di detto regolamento. Inoltre, in siffatta lettera, essi avrebbero fatto leva sull’articolo 8 del regolamento di procedura, in sostanza, al solo scopo di evidenziare la situazione di urgenza che si trovavano ad affrontare. Essi sostengono inoltre che gli articoli 8 e 9 del regolamento interno non istituiscono procedure distinte e che non occorre pertanto differenziare una richiesta di conferma in via urgente di privilegi e immunità, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento in parola, da una richiesta in difesa di tali privilegi e immunità, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento medesimo.

161    A termini dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento interno, ogni richiesta diretta al presidente del Parlamento da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.

162    Dal tenore letterale di tale disposizione discende quindi che la sua applicazione è subordinata all’esistenza di una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità rivolta al presidente del Parlamento da un deputato o da un ex deputato.

163    Nel caso di specie, da un lato, nella lettera del 20 giugno 2019, i ricorrenti hanno chiesto all’ex «presidente del Parlamento di prendere in via urgente, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del [regolamento interno e], previa consultazione del presidente della commissione giuridica, tutte le misure necessarie per confermare i [loro] privilegi e [le loro] immunità». Tale richiesta era evidenziata in grassetto e non faceva riferimento agli articoli 7 e 9 del regolamento interno. Dall’altro, i ricorrenti hanno elencato le misure summenzionate di cui chiedevano «in particolare» l’adozione, tra le quali figurava la difesa dei loro privilegi e delle loro immunità (v. punto 25 supra).

164    Di conseguenza, si deve ritenere che la summenzionata richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità non sia stata formulata separatamente, ma che fosse inserita nella richiesta di adozione in via urgente di misure volte a confermare i privilegi e le immunità dei ricorrenti sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno, il quale costituiva l’unico articolo espressamente richiamato nella lettera del 20 giugno 2019.

165    D’altro canto, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, dalla giurisprudenza risulta che una richiesta fondata sull’articolo 8 del regolamento interno deve essere distinta da una domanda in difesa dei privilegi e delle immunità fondata sugli articoli 7 e 9 di tale regolamento (ordinanza del 20 gennaio 2021, Junqueras i Vies/Parlamento, T‑734/19, non pubblicata, EU:T:2021:15, punti da 42 a 46 e 57 e 61).

166    Pertanto, tenuto conto dell’inesistenza materiale di una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità, debitamente presentata dai ricorrenti sulla base degli articoli 7 e 9 del regolamento, il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere ai ricorrenti lo status di deputati europei non può aver comportato la mancata comunicazione in Aula e la mancata trasmissione alla commissione competente di detta richiesta.

167    Alla luce di tutto quanto precede, si deve ritenere che il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere ai ricorrenti lo status di deputati europei non costituisca un atto che produce effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi dei ricorrenti ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 74.

168    Ne consegue che il ricorso di annullamento avverso detto rifiuto è irricevibile.

 Sull’istruzione del 29 maggio 2019

169    Il Parlamento sostiene che l’istruzione del 29 maggio 2019 si limita a sospendere temporaneamente una prassi informale, che non era mai stata intesa come un impegno giuridico vincolante nei confronti del Parlamento. Pertanto, tale istruzione non produrrebbe effetti giuridici nei confronti di terzi ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE.

170    I ricorrenti contestano siffatta eccezione di irricevibilità, sulla base della motivazione che, contrariamente a quanto sostiene il Parlamento, la prassi di cui trattasi costituiva una «tappa essenziale» affinché i candidati eletti potessero, in sostanza, assumere le loro funzioni ed esercitare il loro mandato, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento interno.

171    Dal giorno delle elezioni e fino alla fine della settimana della prima sessione successiva alle elezioni del Parlamento, è prassi dell’istituzione fornire un servizio speciale di accoglienza nei suoi locali ai candidati neoeletti.

172    Lo scopo di questo servizio è quello di assistere i candidati eletti, prima dell’inizio del loro mandato, nei loro contatti iniziali con il Parlamento e di facilitare il più possibile il loro ingresso in carica.

173    Durante l’udienza, il Parlamento ha spiegato che, nell’ambito del servizio speciale di accoglienza, anzitutto, i candidati eletti ottengono o un accreditamento temporaneo, con un badge provvisorio che consente loro di accedere ai locali del Parlamento, o un accreditamento definitivo, con un badge definitivo, qualora lo Stato membro di cui essi hanno la cittadinanza abbia già inviato al Parlamento la comunicazione ufficiale dei risultati delle elezioni europee, di cui all’articolo 3 del regolamento interno. In seguito, i candidati eletti hanno accesso a stand tematici che forniscono loro informazioni, segnatamente, sulle formalità amministrative da espletare e sulle questioni finanziarie. Infine, il Parlamento ha precisato che, per espletare gli adempimenti amministrativi necessari alla loro entrata in carica, spettava ai candidati eletti rivolgersi direttamente ai servizi amministrativi dell’istituzione.

174    Inoltre, il badge definitivo concesso ai candidati la cui elezione sia stata ufficialmente comunicata al Parlamento diventerebbe effettivo soltanto dall’apertura della prima sessione successiva alle elezioni, che segna l’inizio della nuova legislatura.

175    Infine, il Parlamento ha riferito che, in pratica, anche la procedura di verifica dei poteri, condotta dalla commissione giuridica del Parlamento sulla base dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento interno, inizia dopo l’apertura della prima sessione successiva alle elezioni. Durante tale periodo di verifica dei poteri, che può durare diversi mesi, i candidati eletti possono inviare alla suddetta commissione ogni informazione o documento pertinente, compresa la dichiarazione di non incompatibilità.

176    A tale riguardo, in risposta a un quesito del Tribunale, il Parlamento ha infatti confermato che, sebbene l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento interno prevedesse che la dichiarazione di non incompatibilità dovesse essere presentata «se possibile» al più tardi sei giorni prima della prima seduta del Parlamento successiva alle elezioni, ciò non costituiva in alcun modo un obbligo.

177    Nel caso di specie, a seguito delle elezioni del 26 maggio 2019, il Parlamento ha predisposto il servizio speciale di accoglienza all’interno del «welcome village» presso le sue sedi di Bruxelles (Belgio) e di Strasburgo (Francia), che è cessato il 4 luglio 2019.

178    Con l’istruzione del 29 maggio 2019, adottata oralmente dall’ex presidente del Parlamento, questi ha deciso, da un lato, di congelare la concessione di accreditamenti provvisori ai candidati eletti in Spagna e di sospendere quelli che erano già stati concessi ad alcuni di essi e, dall’altro, di negare loro l’accesso al «welcome village» fino a quando le autorità spagnole non avessero comunicato ufficialmente i risultati delle elezioni del 26 maggio 2019. Come risulta da un messaggio di posta elettronica dell’ex presidente del Parlamento del 30 maggio 2019, prodotto dal Parlamento in allegato all’eccezione di irricevibilità del 19 settembre 2019, l’obiettivo di tale istruzione non era quello di interferire nella procedura elettorale nazionale, tenuto conto del fatto che i risultati delle elezioni non erano ancora definitivi e che lo spoglio dei voti era ancora in corso.

179    In primo luogo, alla luce della lettera dell’istruzione del 29 maggio 2019, quale risulta dal summenzionato messaggio di posta elettronica, si deve ritenere che l’ex presidente del Parlamento abbia adottato una misura organizzativa interna destinata unicamente a produrre effetti provvisori, in attesa dei risultati definitivi delle elezioni svoltesi in Spagna e della comunicazione ufficiale di detti risultati al Parlamento da parte delle autorità spagnole.

180    In secondo luogo, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, l’istruzione del 29 maggio 2019 non ha pregiudicato in alcun modo la possibilità, per i candidati eletti in Spagna, di ottenere un accreditamento e un badge definitivi al fine di poter sedere in Parlamento a partire dall’apertura della prima sessione successiva alle elezioni europee. Dalle considerazioni esposte ai precedenti punti 117, 118, 129 e 130 e dalle spiegazioni fornite dal Parlamento in udienza, ricordate ai precedenti punti da 173 a 175, risulta infatti che l’accreditamento e il badge definitivi possono essere concessi dal Parlamento soltanto in seguito alla ricezione della comunicazione ufficiale dei risultati delle elezioni di cui all’articolo 3 del regolamento interno.

181    In terzo luogo, anche supponendo che, come sostengono i ricorrenti, essi non siano stati in grado di presentare le dichiarazioni di non incompatibilità e di interessi finanziari, previste, rispettivamente, all’articolo 3 del regolamento interno e all’articolo 4 dell’allegato I di tale regolamento, in quanto non avevano avuto accesso al «welcome village» all’interno del quale venivano distribuiti i moduli a tal fine necessari, siffatta circostanza non era, in ogni caso, idonea a pregiudicare la loro facoltà di sedere in Parlamento a partire dall’apertura della prima sessione successiva alle elezioni europee.

182    Da una parte, dall’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento interno discende che, nel corso della procedura di verifica dei poteri, possono sedere in Parlamento soltanto i candidati eletti i cui nomi figurano nell’elenco recante i risultati elettorali comunicato dalle autorità nazionali, (v. punti da 109 a 114 supra). Dall’altra, e in ogni caso, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, la dichiarazione di non incompatibilità può essere presentata dopo l’apertura della prima sessione successiva alle elezioni europee, circostanza che il Parlamento ha confermato all’udienza (v. punti 175 e 176 supra).

183    In aggiunta, si deve constatare che i ricorrenti non hanno sostenuto che l’istruzione del 29 maggio 2019 avesse vietato ai candidati eletti in Spagna di presentare al Parlamento la dichiarazione di non incompatibilità e la dichiarazione di interessi finanziari. L’istruzione in parola, del resto, non era rivolta ai candidati eletti in Spagna, bensì al segretario generale dell’istituzione (v. punto 18 supra).

184    Pertanto, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, l’istruzione del 29 maggio 2019 non ha avuto l’effetto di impedire loro di espletare gli adempimenti amministrativi necessari per il loro ingresso in carica e per l’esercizio del loro mandato, previsti all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento interno, vale a dire la dichiarazione di non incompatibilità e la dichiarazione di interessi finanziari.

185    Tenuto conto di quanto precede, l’istruzione del 29 maggio 2019 non è stata all’origine dell’impossibilità per i ricorrenti di assumere le loro funzioni, di sedere in Parlamento e di esercitare il loro mandato a partire dall’apertura della prima sessione successiva alle elezioni, ossia dal 2 luglio 2019. Tutt’al più, tale istruzione ha privato i ricorrenti dell’assistenza del Parlamento ai fini dell’assunzione della loro carica dalla sua adozione fino al 17 giugno 2019, data in cui le autorità spagnole hanno trasmesso al Parlamento la comunicazione ufficiale dei risultati delle elezioni.

186    Ne consegue che, tenuto conto del suo contenuto, del suo carattere provvisorio e del contesto in cui è stata adottata, l’istruzione del 29 maggio 2019 non ha prodotto effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi dei ricorrenti ai sensi della giurisprudenza ricordata al precedente punto 74.

187    Pertanto, il ricorso di annullamento avverso l’istruzione del 29 maggio 2019 è irricevibile.

188    Alla luce di tutto quanto precede, si deve constatare che il presente ricorso non è diretto contro atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE e, pertanto, esso dev’essere respinto in quanto irricevibile senza che occorra pronunciarsi sulle altre eccezioni di irricevibilità sollevate dal Parlamento.

 Sulle spese

189    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

190    I ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Parlamento dinanzi al Tribunale nella presente causa e nelle cause T‑388/19 R e T‑388/19 R‑RENV, nonché dinanzi alla Corte nella causa C‑646/19 P(R), conformemente alla domanda del Parlamento in tal senso.

191    Infine, in applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Regno di Spagna si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      I sigg. Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres sono condannati a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Parlamento europeo, anche nell’ambito delle cause T388/19 R, C646/19 P(R) e T388/19 RRENV.

3)      Il Regno di Spagna si farà carico delle proprie spese.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Schwarcz

Iliopoulos

 

      Norkus

Così pronunciato a Lussemburgo il 6 luglio 2022.

Firme


Sommario


Contesto normativo

Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea

Atto elettorale

Regolamento interno del Parlamento (2019-2024)

Legge elettorale spagnola

Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Osservazioni preliminari sull’oggetto della controversia

Sulla natura degli atti impugnati

Sul rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere ai ricorrenti lo status di deputati europei

– Sul contenuto della lettera del 27 giugno 2019

– Sui presunti effetti giuridici derivanti dalla lettera del 27 giugno 2019

i) Osservazioni preliminari

ii) Sull’impossibilità per i ricorrenti di assumere le loro funzioni, di esercitare il loro mandato e di sedere in Parlamento

iii) Sull’asserita dichiarazione di vacanza dei seggi dei ricorrenti

iv) Sulla mancata adozione in via urgente di un’iniziativa per confermare i privilegi e le immunità dei ricorrenti

v) Sulla mancata comunicazione in Aula dell’asserita richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità dei ricorrenti e la mancata trasmissione di quest’ultima alla commissione competente del Parlamento

Sull’istruzione del 29 maggio 2019

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.