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Ricorso presentato il 26 aprile 2010 - Ferracci/Commissione

(Causa T-192/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Pietro Ferracci (San Cesareo, Italia) (rappresentante: A. Nucara, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione contenuta nella lettera del 15 febbraio 2010, con la quale la convenuta ha ritenuto di rigettare le denunce presentate dal ricorrente;

Condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione che sarebbe contenuta nella lettera del 15 febbraio 2010, che ha respinto la denuncia presentata dal ricorrente.

Questa denuncia riguarda l'esenzione sull'imposta comunale sugli immobili prevista nell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legge n. 504/1992, che, a seconda dell'articolo 7 secondo comma bis del Decreto legge n. 203/2005, cosi come convertito in legge, si intende applicabile alle attività indicate nelle medesima lettera, a prescindere della loro natura eventualmente commerciale. A parere del ricorrente questa norma concede un aiuto di Stato a favore degli enti ecclesiastici e delle ONLUS, nella misura in cui questi soggetti esercitino attività commerciali o comunque attività economiche nel senso chiarito dalla giurisprudenza comunitaria.

A sostegno delle sue pretensioni, il ricorrente fa valere due motivi:

Innanzitutto, il ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia viziata per violazione e falsa applicazione, nonché erronea interpretazione, dell'art. 108, terzo comma, del TFUE. La Convenuta, infatti, sulla base della denuncia del ricorrente ricevuta in data 14 giugno 2006, avviava una lunghissima fase di indagine preliminare caratterizzata da un intenso scambio di lettere con la ricorrente e richieste d'informazioni alle autorità nazionali, per infine concludere attraverso la decisione impugnata che non esiste alcun dubbio che le misure in questione non costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE.

Secondo al ricorrente, ci sarebbero degli indizi chiari fra cui il tempo straordinariamente lungo impiegato per concludere l'indagine preliminare, del fatto che la Convenuta non è stata in grado di rispondere ai dubbi sollevati dalle denunce e, comunque, avrebbe dovuto quantomeno disporre un'indagine approfondita attraverso la procedura d'indagine formale di cui all'art. 108, secondo comma, del TFUE.

D'altra parte, da una lettura attenta della decisione sottoposta all'odierno gravame non si può che ricavare che la convenuta avrebbe nutrito dubbi circa la natura di aiuto di Stato delle misure contestate, ma avrebbe scelto infine di rigettare le denunce senza aprire la procedura formale e quindi violando l'interesse del ricorrente a presentare osservazioni circa le giustificazioni che le autorità italiane avrebbero potuto sottoporre alla Commissione nel quadro della procedura d'indagine formale a norma dell'art. 108 del TFUE ed al necessario esame di compatibilità che la Commissione deve condurre al fine di apprezzare l'intensità delle distorsioni di concorrenza che il regime fiscale preferenziale denunciato comporterebbe.

Il ricorrente ritiene, in secondo luogo, che la decisione contestata debba essere annullata in considerazione della motivazione carente ivi contenuta, in violazione dell'art.296 del TFUE (ex art.253 Trattato CE).

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