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Ricorso proposto il 18 maggio 2022 – Mazepin / Consiglio

(Causa T-282/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dmitry Arkadievich Mazepin (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto e V. Villante, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina 1 , nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina 2 ; e

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, nonché sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione, sul mancato assolvimento dell’onere della prova, sulla violazione dei criteri di inserimento negli elenchi enunciati negli articoli 1, paragrafo 1, lettere a) ed e), e 2, paragrafo 1, lettere a) e g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, e nell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, entrambi concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e sulla violazione dei diritti fondamentali di proprietà e di libertà d’impresa del ricorrente (articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio fondamentale di non discriminazione.

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1     GU 2022, L 80, pag. 31.

1     GU 2022, L 80, pag. 1.