Language of document :

Error! Reference source not found.

Ricorso presentato il 24 settembre 2010 - Nencini/Parlamento

(Causa T-431/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Riccardo Nencini (Firenze, Italia) (rappresentante: F. Bertini, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in tesi: l'annullamento, per i motivi indicati nelle rubriche del ricorso, della decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 16 luglio 2010, indirizzata al sig. Riccardo Nencini; della comunicazione del Direttore generale della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo del 4 agosto 2010, n. 312331, indirizzata al sig. Riccardo Nencini; e, per quanto occorrer possa, degli altri atti connessi e/o presupposti qua impugnati;

in ipotesi: l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al Segretariato generale del Parlamento europeo per una equa rideterminazione della cifra in contestazione.

in ogni caso, con vittoria delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la parte ricorrente, deputato al Parlamento europeo nel mandato 1994 - 1999, invoca i seguenti motivi:

Violazione del regime linguistico della Comunità europea e conseguente violazione del principio di giusto procedimento e del principio di effettività della tutela nella misura in cui i due atti impugnati avrebbero dovuto essere scritti in lingua italiana, lingua dello Stato membro di cui è cittadino il ricorrente.

Inammissibilità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione del diritto ad esigere l'asserito credito.

Violazione del principio del contraddittorio e dell'effettività della tutela. Viene affermato a questo riguardo che nel caso del ricorrente, il Segretario generale del Parlamento europeo ha adottato la decisione finale sulla base di elementi di fatto e di motivazioni giuridiche che, per una parte, sono diverse da quelle utilizzate e messe a conoscenza del ricorrente in precedenza.

Violazione della disciplina delle indennità parlamentari per i deputati al Parlamento europeo, in riferimento alle indennità di viaggio, per ignorare che durante il mandato del ricorrente quale Parlamentare europeo, la sua dimora era Roma. Infatti, in tale città, come noto Capitale dell'Italia e centro della politica nazionale, sig. Riccardo. Nencini svolgeva costantemente la sua attività politica quale responsabile nazionale del suo partito politico.

Violazione della disciplina delle indennità parlamentari per i deputati al Parlamento europeo, in riferimento alle indennità di assistenza di segreteria. Precisa il ricorrente che ha provveduto a trasferire alle persone utilizzate come propria segreteria tutte le indennità ottenute per tale causa; non trattenendo per se alcuna somma.

In ultimo luogo il ricorrente fa valere una violazione del principio generale di proporzionalità.

____________