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Ricorso proposto il 17 settembre 2010 - Magnesitas di Rubián e a. / Commissione

(Causa T-430/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Magnesitas di Rubián, SA (Incio, Spagna), Magnesitas Navarras, SA (Zubiri, Spagna), Ellinikoi Lefkolithoi Anonimos Metalleftiki Viomichaniki Naftiliaki kai Emporiki Etaireia (Atene, Grecia) (rappresentanti: H. Brokelmann e P. Martínez Lage Sobredo, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

In via principale, annullare il n. 3 del documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili nelle industrie del cemento, della calce e dell'ossido di magnesio (GU C 166 del 25.6.2010), così come i riferimenti all'industria dell'ossido di magnesio presenti negli altri numeri dello stesso;

in subordine, e nell'ipotesi in cui il Tribunale non annullasse integralmente il n. 3 dell'atto menzionato, annullare in ogni caso il n. 3.5.5.4 del medesimo, inclusi segnatamente i valori di emissione fissati nella tabella 3.11, e

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso un atto adottato dalla Commissione nell'ambito della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, che stabilisce un sistema di riduzione dell'inquinamento e prevede un meccanismo di autorizzazione per determinati impianti industriali.

Nell'atto in questione si contempla come miglior tecnica disponibile (MTD) la riduzione delle emissioni di SOx derivate dai gas prodotti e si fissano alcuni valori di emissione di SOx che, oltre ad essere più ridotti rispetto a qualsiasi altro settore, sono raggiungibili, ad avviso delle ricorrenti, solamente attraverso l'utilizzo di tecniche che provocano seri danni all'ambiente. D'altro canto, sempre a parere delle ricorrenti, i menzionati valori sono stati determinati basandosi sui dati forniti da una sola impresa e prescindendo dalla procedura a tal fine stabilita.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono quattro motivi.

-    Mancanza di competenza della Commissione Europea.

A tale riguardo viene affermato che la Commissione non aveva la competenza per includere la produzione di ossido di magnesio nell'atto impugnato.

-    Esistenza di vizi sostanziali di forma.

Secondo le ricorrenti, l'atto impugnato è affetto da tre vizi sostanziali di forma:

    -    la mancata comunicazione alle parti dell'avvio del procedimento di     elaborazione dell'atto impugnato e la loro partecipazione tardiva allo stesso;

    -    la mancanza, nell'atto impugnato, delle "split views" presentate dalle     ricorrenti,

    -    il mancato rispetto del termine stabilito per l'analisi del progetto     preliminare finale dell'atto impugnato.

-    Violazione dell'art. 1 della direttiva 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, in quanto l'atto impugnato viola lo scopo dichiarato all'art. 1 della citata direttiva, consistente nella protezione dell'ambiente nel suo complesso.

-    Violazione del principio generale di parità di trattamento.

Le ricorrenti lamentano che l'atto impugnato viola il principio di uguaglianza trattando allo stesso modo imprese che si trovano in situazioni diverse.

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