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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 3 novembre 2020 – XO / Finanzamt Waldviertel

(Causa C-574/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti

Ricorrente: XO

Autorità resistente: Finanzamt Waldviertel

Questioni pregiudiziali

Questione 1, sulla validità del diritto secondario:

Se gli articoli 4 e 7 del regolamento (CE) n. 883/2004 1 , come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 2 (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004», o il «nuovo coordinamento», o il «regolamento di base»), siano validi.

Questione 2:

Se l’articolo 7 del regolamento n. 883/2004, in particolare per quanto riguarda il titolo «Abolizione delle clausole di residenza», debba essere interpretato nel senso che ha impedito la valida formazione delle norme generali sull’indicizzazione delle prestazioni familiari in base al potere d’acquisto nello Stato di residenza, di cui all’articolo 8a del Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (legge del 1967 sulla compensazione dei carichi familiari; in prosieguo: il «FLAG»), all’articolo 33, paragrafo 3, punto 2, dell’Einkommensteuergesetz 1988 (legge del 1988 relativa all’imposta sul reddito; in prosieguo: l’«EStG») e al Familienbeihilfe-Kinderabsetzbetrag-EU- Anpassungsverordnung (regolamento sull’adeguamento degli assegni familiari e del credito d’imposta per figli a carico nell’UE), in quanto vi è connessa una svalutazione degli assegni familiari per taluni Stati membri.

Questione 3:

Se il divieto di riduzione delle prestazioni in denaro di cui all’articolo 7 del regolamento n. 883/2004, in particolare nella sua formulazione secondo cui «le prestazioni in denaro (...) non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca», debba essere interpretato nel senso che la disposizione citata non ha impedito la valida formazione delle norme generali sull’indicizzazione delle prestazioni familiari in base al potere d’acquisto nello Stato di residenza, di cui all’articolo 8a del FLAG e all’articolo 33, paragrafo 3, punto 2, dell’EStG, in quanto le prestazioni familiari in questione devono essere rivalutate.

Questioni 4 e 5, relative al parere alla base della modifica legislativa:

Questione 4:

Se gli articoli 7 e 67 del regolamento n. 883/2004 debbano essere interpretati e distinti tra loro nel senso che l’articolo 7 riguarda il processo di formazione della clausola di residenza come norma generale e astratta da parte del Parlamento dello Stato membro, mentre l’articolo 67 riguarda il processo di formazione della singola norma concreta in un caso concreto e si rivolge direttamente all’istituzione quale inizialmente individuata dal titolo II del regolamento di base.

Questione 5:

Se gli articoli 67 e 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 e l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 debbano essere interpretati nel senso che, come le corrispondenti precedenti disposizioni, gli articoli 73 e 76 del regolamento n. 1408/71 e l’articolo 10 del regolamento n. 574/72, devono essere applicati congiuntamente e devono quindi essere intesi solo alla luce del contesto e, nel rispetto del principio di non cumulabilità, perseguono congiuntamente l’obiettivo di garantire che la persona non perda alcun diritto, come garantito dalla classificazione e gerarchizzazione degli Stati membri interessati previste dall’articolo 68, paragrafi 1 e 2, [del regolamento n. 883/2004] e dall’esplicita previsione di un eventuale pagamento supplementare da parte dello Stato membro competente la cui legislazione si applica in subordine, con la conseguenza che un’interpretazione isolata dell’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, quale quella contenuta nel parere, non è ammissibile.

Questione 6:

Se la nozione di «portata generale» di un regolamento e la locuzione «è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile» di cui all’articolo 288, comma 2, TFUE debbano essere interpretate nel senso che esse hanno anche impedito la valida formazione delle singole norme delle istituzioni competenti, adottate sulla base delle norme di indicizzazione, e che la decisione impugnata nel procedimento principale non ha acquisito efficacia giuridica formale (validità).

Questione 7:

Se l’articolo 53, paragrafo 1, del FLAG, nella versione originale di cui al Budgetbegleitgesetz (legge di accompagnamento al bilancio) del 29 dicembre 2000, Bundesgesetzblatt (Gazzetta ufficiale federale; in prosieguo: il «BGBl») 1142/2000, e l’articolo 53, paragrafo 4, del FLAG, nella versione originale di cui al Bundesgesetz, mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Einkommensteuergesetz 1988 und das Entwicklungshelfergesetz geändert werden (legge federale di modifica della legge del 1967 sulla compensazione dei carichi familiari, della legge del 1988 relativa all’imposta sul reddito e della legge sugli operatori umanitari) del 4 dicembre 2018, BGBl I 83/2018, violino il divieto di attuazione dei regolamenti di cui all’articolo 288, comma 2, TFUE.

Questioni dalla 8 alla 12, da valutare congiuntamente:

Se l’obbligo di equiparazione con i cittadini nazionali di cui all’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e il divieto di discriminazione di cui all’articolo 45, paragrafo 2, TFUE che ne è alla base debbano essere interpretati nel senso che sono rispettati solo se il lavoratore migrante è trattato allo stesso modo di un cittadino nazionale che si trova in una fattispecie interna e che riceve, quindi, una previa comunicazione, ai sensi dell’articolo 12 in combinato disposto con gli articoli 2 e 8 del FLAG, circa l’assegno familiare che gli sarà versato in anticipo correntemente e su base mensile, o se l’obbligo di equiparazione con i cittadini nazionali sia rispettato se il lavoratore migrante è trattato allo stesso modo di un cittadino nazionale che, come lui, si trova in una fattispecie transnazionale ai sensi dell’articolo 4 del FLAG, ma che, in quest’ultimo caso, a titolo di deroga, riceve l’assegno familiare di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del FLAG solo annualmente, al termine dell’anno civile per l’anno civile in questione.

Questione 9:

Se la sospensione dei diritti alle prestazioni familiari dovute a norma di altre legislazioni contrastanti fino a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione che si applica in via prioritaria, disposta dall’articolo 68, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 883/2004, debba essere interpretata nel senso che essa osta a una norma anticumulo di uno Stato membro, quale l’articolo 4, paragrafi da 1 a 3, del FLAG, che autorizza l’Austria, in quanto Stato membro competente in via prioritaria, in una situazione di partenza come quella di cui trattasi, a ridurre l’assegno familiare sulla base di diritti a «un analogo assegno estero» in un altro Stato membro, poiché la norma dell’Unione ha già impedito [il cumulo], cosicché la norma anticumulo di cui all’articolo 4, paragrafi da 1 a 3, del FLAG diventa irrilevante.

Questione 10:

Se la sospensione dei diritti alle prestazioni familiari dovute a norma di altre legislazioni contrastanti fino a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione che si applica in via prioritaria, disposta dall’articolo 68, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 883/2004, debba essere interpretata nel senso che lo Stato membro la cui legislazione si applica in via subordinata e che, ai sensi della normativa dell’Unione, deve osservare la sospensione delle prestazioni familiari previste dalla propria legislazione, è tenuto a rigettare una domanda del lavoratore migrante o di un suo familiare o di un altro avente diritto in base alla legislazione nazionale e a non erogare la prestazione familiare fino a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione prioritaria, anche se tale prestazione fosse erogabile da un punto di vista strettamente nazionale, eventualmente sulla base di un fondamento giuridico alternativo.

Questione 11:

In caso di risposta affermativa alla decima questione, si pone la questione se lo Stato membro la cui legislazione si applica in via subordinata e che, ai sensi della normativa dell’Unione, deve osservare la sospensione delle prestazioni familiari previste dalla propria legislazione, senza però essere tenuto a versare l’integrazione differenziale per la parte che supera l’importo delle prestazioni in quanto tale importo non viene raggiunto, debba respingere una domanda adducendo la motivazione che la sospensione di cui all’articolo 68, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 88[3]/2004 osterebbe al riconoscimento di diritti ad assegni familiari.

Questione 12:

Se l’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che il modulo E411, punti 6 e 7, della Verwaltungskommission für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer (Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti), che deve essere compilato dallo Stato membro la cui legislazione si applica in via subordinata, non soddisfa più, in una situazione quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, le esigenze informative dello Stato membro la cui legislazione si applica in via prioritaria, in quanto lo Stato membro competente in via prioritaria necessita da parte dell’altro Stato membro, ai sensi delle questioni 10 e 11, l’informazione che quest’ultimo applichi la sospensione di cui all’articolo 68, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 883/2004, il che rende superfluo un esame della situazione giuridica dello Stato membro interessato, ivi incluse le soglie di reddito.

Questione 13:

Se l’obbligo di correzione del diritto applicabile, sviluppato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in una giurisprudenza consolidata sulla base del principio di lealtà di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del [Trattato sull’Unione europea, in prosieguo: il «TUE»], debba essere inteso nel senso che esso potrebbe anche essere osservato dal Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria) sulla base di un’istanza del giudice del rinvio.

Questione 14:

Se l’articolo 267, comma 1, lettera b), TFUE, sulla questione della validità del diritto derivato, obbligatoria anche per un giudice del rinvio non di ultima istanza, e l’obbligo, connesso alla questione della validità, per il giudice del rinvio di garantire l’applicazione del vigente diritto dell’Unione adottando provvedimenti provvisori con ordinanza, con cui ha dichiarato irricevibile il ricorso in cassazione («Revision») in base al primato del diritto dell’Unione, debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni di uno Stato membro quali l’articolo 133, paragrafi 4 e 9, del [Bundes-Verfassungsgesetz; legge costituzionale federale; in prosieguo: il «B-VG»], in combinato disposto con gli articoli 25a, paragrafi da 1 a 3, e 30a, paragrafo 7, del [Verwaltungsgerichtshofgesetz; legge sul Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria); in prosieguo: il «VwGG»], che conferiscono alle parti del relativo procedimento amministrativo il controllo della tutela giurisdizionale interna contro l’ordinanza del Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) mediante il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa), sotto forma di ricorso straordinario in cassazione («Revision»).

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1 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).

2 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU 2012, L 149, pag. 4).