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Ricorso presentato il 5 gennaio 2009 - UniCredit/UAMI - Union Investment Privatfonds (UniCredit)
(Causa T-4/09)
Lingua di deposito del ricorso: l'italiano
Parti
Ricorrente: UniCredit SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: G. Floridia, avvocato, R. Floridia, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altra(e) parte(i) dinanzi alla commissione di ricorso: Union Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main, Germania)
Conclusioni del ricorrente
Annullamento della decisione della Seconda Camera dei Ricorsi dell'UAMI resa in data 3.11.2008, nel procedimento R1449/2006-2, relativa al procedimento di opposizione n. B699.746.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.
Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo a colori "1 (traversando obliquamente un circolo) UniCredit" (richiesta di registrazione n. 2.911.105), per contraddistinguere prodotti e servizi nelle classi 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 e 42.
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Union Investment Privatfonds GmbH.
Marchio o segno fatto valere: Marchi verbali tedeschi "UniSECTOR", "UniDynamicFonds" e "UniGarant", per servizi nelle classi 35 e 36.
Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione per quanto riguarda i servizi nella classe 36.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Falsa applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non ha tenuto conto né della capacità di percezione del pubblico al quale si rivolgono i servizi contraddistinti né della nulla o scarsa distintività del prefisso "Uni".
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