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Ricorso presentato il 5 gennaio 2009 - UniCredit/UAMI - Union Investment Privatfonds (UniCredit)

(Causa T-4/09)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: UniCredit SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: G. Floridia, avvocato, R. Floridia, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra(e) parte(i) dinanzi alla commissione di ricorso: Union Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main, Germania)

Conclusioni del ricorrente

Annullamento della decisione della Seconda Camera dei Ricorsi dell'UAMI resa in data 3.11.2008, nel procedimento R1449/2006-2, relativa al procedimento di opposizione n. B699.746.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo a colori "1 (traversando obliquamente un circolo) UniCredit" (richiesta di registrazione n. 2.911.105), per contraddistinguere prodotti e servizi nelle classi 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 e 42.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Union Investment Privatfonds GmbH.

Marchio o segno fatto valere: Marchi verbali tedeschi "UniSECTOR", "UniDynamicFonds" e "UniGarant", per servizi nelle classi 35 e 36.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione per quanto riguarda i servizi nella classe 36.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Falsa applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non ha tenuto conto né della capacità di percezione del pubblico al quale si rivolgono i servizi contraddistinti né della nulla o scarsa distintività del prefisso "Uni".

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