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Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 – AH / Eurofound

(Causa T-630/19) 1

(«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Molestie psicologiche – Domanda di assistenza – Ricorso di annullamento – Litispendenza – Interesse ad agire – Ricevibilità – Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo – Obbligo di motivazione – Incompetenza dell'autore dell'atto – Errore di valutazione – Responsabilità – Danno morale»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AH (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuta: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (rappresentanti: F. van Boven e M. Jepsen, agenti, assistiti da C. Callanan, solicitor)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione di Eurofound del 9 novembre 2018, con cui è stata conclusa l’indagine amministrativa AI-2018/01 avviata a seguito della domanda di assistenza per molestie psicologiche formulata dal ricorrente nei confronti dei suoi superiori e, dall’altro lato, al risarcimento del danno morale che il ricorrente avrebbe asseritamente patito a causa di tale decisione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

AH sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound).

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1 GU C 383 dell’11.11.2019.