Language of document : ECLI:EU:T:2012:39

Causa T‑291/09

Carrols Corp.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Legittimità della decisione di una commissione di ricorso emessa in sede di opposizione — Contestazione mediante deduzione di fatti nuovi — Inammissibilità — Presa in considerazione, ai fini dell’interpretazione del diritto comunitario, di una giurisprudenza comunitaria, nazionale o internazionale non precedentemente prodotta dinanzi agli organi dell’Ufficio — Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

2.      Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità assoluta — Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio — Criteri di valutazione — Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]

1.      Il ricorso con cui viene adito il Tribunale è volto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ai sensi dell’articolo 65 del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario. Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi allo stesso. Ne risulta che soltanto i documenti prodotti nel contesto del procedimento amministrativo dinanzi all’Ufficio sono ricevibili.

Tuttavia, pronunce giurisdizionali nazionali, sebbene non prodotte nel contesto del procedimento dinanzi all’Ufficio, devono essere dichiarate ricevibili. Infatti, né alle parti né allo stesso Tribunale si può impedire, nell’interpretazione del diritto dell’Unione, di ispirarsi ad elementi derivati dalla giurisprudenza dell’Unione, nazionale o internazionale. Ne consegue che una parte deve avere la possibilità di riferirsi a pronunce giurisdizionali nazionali per la prima volta dinanzi al Tribunale, giacché non si tratta di addebitare alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto degli elementi di fatto in una sentenza nazionale precisa, bensì di aver violato una disposizione del regolamento n. 207/2009, e di richiamare la giurisprudenza a sostegno di tale argomento.

(v. punti 30, 31, 34, 35)

2.      L’esistenza della malafede del richiedente, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, dev’essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

Una presunzione che il richiedente sia a conoscenza dell’utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione può emergere in particolare da una conoscenza generale di un siffatto utilizzo nel settore economico interessato, laddove tale conoscenza può essere dedotta, in particolare, dalla durata di un siffatto utilizzo. Invero, più tale utilizzo risale nel tempo, più è verosimile che il richiedente ne fosse a conoscenza al momento del deposito della domanda di registrazione.

Tuttavia, la circostanza che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, da molto tempo, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene richiesta la registrazione non è sufficiente, di per sé, perché sia dimostrata l’esistenza della malafede del richiedente. Infatti, si deve prendere in considerazione l’intenzione del richiedente al momento pertinente, la quale è un elemento soggettivo che deve essere determinato con riferimento alle circostanze oggettive del caso di specie. Infatti, l’intenzione di impedire ad un terzo di commercializzare un prodotto può, in talune circostanze, caratterizzare la malafede del richiedente. Ciò si verifica in particolare qualora il richiedente abbia fatto registrare come marchio comunitario un segno senza l’intenzione di utilizzarlo, unicamente per impedire che un terzo entri nel mercato.

Il fatto che un terzo utilizzi da lungo tempo un segno per un prodotto identico o simile e confondibile con il marchio richiesto e che tal segno goda di un certo grado di tutela giuridica è uno dei fattori pertinenti per valutare l’esistenza della malafede del richiedente. Tuttavia, perfino in un caso del genere, la registrazione di un marchio comunitario potrebbe non essere interpretata come effettuata in malafede, in particolare, quando il richiedente, al momento del deposito della domanda di registrazione, sa che un terzo che da poco opera sul mercato tenta di trarre profitto da detto segno copiandone la presentazione, circostanza che induce il richiedente a far registrare il marchio al fine di impedire che venga utilizzata detta presentazione.

Per valutare l’esistenza della malafede del richiedente si può prendere in considerazione il grado di notorietà di cui gode un segno al momento del deposito della domanda presentata per la sua registrazione come marchio comunitario. Proprio un tale grado di notorietà potrebbe giustificare l’interesse del richiedente ad assicurare al suo segno una maggiore tutela giuridica.

(v. punti 48‑54)