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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte suprema di cassazione (Italia) il 08 aprile 2021 – Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità di Dublino / CZA

(Causa C-228/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità di Dublino

Convenuta: CZA

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 4 del regolamento debba essere interpretato nel senso che con il ricorso proposto, ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) 604/20131 , nei confronti di una decisione di trasferimento adottata da uno Stato membro, secondo il meccanismo dell’articolo 26 del regolamento ed in base all’obbligo di ripresa in carico di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del medesimo regolamento, possa farsi valere la sola mancata consegna dell’opuscolo informativo disciplinata dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, da parte dello Stato che ha adottato il provvedimento di trasferimento.

Se l’articolo 27 del regolamento, letto in combinazione con il considerando 18 e il considerando 19 e con l’articolo 4 del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che il rimedio effettivo in caso di accertata violazione degli obblighi previsti dall’articolo 4 impone al Giudice l’adozione di una decisione di annullamento della decisione di trasferimento.

3) In caso di risposta negativa al quesito sub 2) se l’articolo 27 del regolamento, letto in combinazione con il considerando 18 e il considerando 19 e con l’articolo 4 del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che il rimedio effettivo in caso di accertata violazione degli obblighi previsti dall’articolo 4 impone al Giudice di verificare la rilevanza di tale violazione alla luce delle circostanze allegate dal ricorrente e consente di confermare la decisione di trasferimento tutte le volte che non emergano ragioni per l’adozione di una decisione di trasferimento di contenuto diverso.

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1     Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31.).