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Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2013 - Acron e Dorogobuzh / Consiglio

(Causa T-235/08)

("Dumping - Importazioni di nitrato d'ammonio originario della Russia - Domanda di riesame intermedio parziale - Valore normale - Prezzo all'esportazione - Articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009]")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Acron OAO (Mosca, Russia) e Dorogobuzh OAO (Mosca) (rappresentanti: inizialmente P. Vander Schueren, avvocato, successivamente B. Evtimov, avvocato, e D. O'Keeffe, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch e G. Wolf, avvocati, successivamente da G. Berrisch)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, agenti) e Fertilizers Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: B. O'Connor, solicitor, e S. Gubel, avvocato)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro il regolamento (CE) n. 236/2008 del Consiglio, del 10 marzo 2008, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 75, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Acron OAO e la Dorogobuzh OAO sopporteranno le proprie spese, oltre a quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Fertilizers Europe.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 209 del 15.8.2008.