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Ricorso proposto il 9 giugno 2008 - Acron e Dorogobuzh / Consiglio

(Causa T-235/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Acron OAO (Veliky Novgorod, Russia) e Dorogobuzh OAO (Verkhnedneprovsky, Russia) (rappresentanti: avv.ti P. Vander Schueren e B. Evtimov)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

annullare il regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2008, n. 236, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'art. 11, n. 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, nella parte in cui impone un dazio antidumping alle ricorrenti e alle loro società collegate, come indicate al n. 11 del regolamento impugnato;

ordinare le istituzioni competenti, vista la gravità delle violazioni del diritto comunitario, di sospendere l'imposizione del dazio antidumping alle ricorrenti e alle loro società collegate fino a quando le istituzioni comunitarie non abbiano preso i provvedimenti necessari al fine di conformarsi alla sentenza del Tribunale;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti, produttrici ed esportatrici russe di nitrato d'ammonio, chiedono l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, del regolamento (CE) del Consiglio n. 236/2008 1 ("il regolamento impugnato").

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono un motivo unico di annullamento suddiviso in due parti. Le ricorrenti ritengono che le istituzioni comunitarie abbiano erroneamente stabilito il valore normale da applicarsi ad esse con conseguente aumento artificiale; che esse abbiano erroneamente concluso per l'esistenza di pratiche di dumping in violazione degli artt. 1 e 2 del regolamento di base 2, commettendo vari errori manifesti di valutazione e violando i principi fondamentali del diritto comunitario. Secondo le ricorrenti, tali violazioni avrebbero determinato direttamente l'indebita chiusura del riesame intermedio senza modifiche della misura antidumping nella parte relativa ad esse.

Più in particolare, nella prima parte del loro motivo le ricorrenti affermano che le istituzioni comunitarie hanno commesso alcuni errori di diritto e hanno violato l'art. 2, nn. 3 e 5, del regolamento di base, non prendendo in considerazione gran parte dei costi di produzione delle ricorrenti in quanto non sarebbero affidabili e/o applicando de facto un metodo non conforme all'economia di mercato per stabilire la maggior parte del valore normale delle ricorrenti.

Inoltre, le ricorrenti affermano che la Commissione, dopo aver deciso di procedere all'adeguamento dei prezzi del gas, ha violato l'art. 2, n. 5, seconda frase, del regolamento di base e/o ha commesso un manifesto errore di valutazione applicando l'adeguamento dei prezzi del gas sulla base del prezzo intracomunitario a Waidhaus (Germania) e non sottraendo dall'importo dell'adeguamento il 30 % del dazio russo applicato all'esportazione del gas russo.

Le ricorrenti sostengono che se il margine di dumping fosse stato determinato correttamente, conformemente al regolamento di base e ai principi fondamentali del diritto comunitario, le istituzioni comunitarie avrebbero accertato l'assenza o un livello de minimis di dumping, e le misure antidumping sarebbero state revocate o significativamente modificate nei confronti delle ricorrenti e delle loro società collegate.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2008, n. 236, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'art. 11, n. 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping sulle importazioni di nitrato d'ammonio originario della Russia (GU L 75, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, (GU L 56, pag. 1).