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Ricorso proposto il 16 giugno 2008 - HPA / Commissione

(Causa T-236/08)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Hoofdproductschap Akkerbouw (L'Aja, Paesi Bassi) (rappresentante: R.J.M. van den Tweel)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente o quanto meno annullare la decisione della Commissione 19 dicembre 2006, C(2006)7093/6, in merito alla riscossione del credito n. 3240206544 addebitato in solido ai membri del gruppo europeo di interesse economico (GEIE) Euroterroirs, nell'ambito del progetto n. 93.EU.06.002, relativo ad uno studio d'inventario del patrimonio europeo di prodotti agricoli e alimentari tipici e regionali (prodotti del proprio territorio), quanto meno nella parte in cui dichiara l'Hoofdproductschap Akkerbouw responsabile in solido dell'intero importo del suddetto credito;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la riscossione di un credito dalla Euroterroirs, stabilita con decisione della Commissione 14 agosto 2000. Secondo la stessa ricorrente, la decisione impugnata, quanto meno nella parte in cui essa la dichiara responsabile in solido dell'intero importo del credito, dev'essere dichiarata inesistente e nulla, giacché tale decisione contiene vizi particolarmente gravi ed evidenti. Secondo la ricorrente, anche dopo la scadenza del termine per la proposizione del ricorso, è possibile dichiarare che la decisione non ha prodotto effetti.

Con il primo motivo la ricorrente adduce una violazione del regolamento n. 2137/85 1, in quanto la ricorrente non è mai stata membro di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) Euroterroirs, e non può essere responsabile a motivo di questo.

In secondo luogo, la ricorrente deduce una violazione dei diritti della difesa. La Commissione non ha dato alla ricorrente la possibilità di presentare il suo punto di vista, prima di adottare la decisione impugnata, e soltanto con l'invio della decisione impugnata ha informato la ricorrente della riscossione del credito stabilita con decisione 14 agosto 2000.

In terzo luogo, la ricorrente deduce una violazione del principio di proporzionalità. La Commissione ha dichiarato la ricorrente stessa solidalmente responsabile del credito sei anni dopo l'accertamento del credito stesso, senza neanche aver prima adottato misure adeguate contro la stessa Euroterroirs, contro il membro fondatore, ed anche amministratore della Euroterroirs, vale a dire il Conseil national des Arts Culinairs (CNAC) di Francia, o contro la Francia, Stato membro. Inoltre, l'esperto olandese, per alcune attività di inventario svolte negli anni 1994/1995 nell'ambito del progetto della Euroterroirs, avrebbe ottenuto un compenso di soltanto EUR 13 055.

Infine, la ricorrente deduce che il credito è prescritto, in quanto la Commissione ha inviato alla Euroterroirs la nota di debito in questione il 28 settembre 2000, senza avere successivamente reso noto alla ricorrente, tempestivamente, gli atti che avrebbero potuto interrompere il termine di prescrizione.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1985, n. 2137, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199, pag. 1).