Sentenza del Tribunale 11 maggio 2010 - Abadía Retuerta / UAMI (CUVÉE PALOMAR)
["Marchio comunitario - Domanda di marchio denominativo comunitario CUVÉE PALOMAR - Impedimento assoluto alla registrazione - Marchi dei vini che contengono indicazioni geografiche - Accordo TRIPS - Art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento (CE) n. 207/2009]"]
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Abadía Retuerta, SA (Sardón de Duero, Spagna) (rappresentanti: avv.ti X. Fàbrega Sabaté e M. Curell Aguilà)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 2 aprile 2008 (procedimento R 1185/2007 1), riguardante la registrazione del segno denominativo CUVÉE PALOMAR come marchio comunitario
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Abadía Retuerta, SA, è condannata alle spese.
____________1 - GU C 272 del 25.10.2008.