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Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 – Aer Lingus / Commissione

(Causa T-473/12)1

(«Aiuto di Stato – Tassa irlandese sui passeggeri dei voli aerei – Tariffa ridotta per le destinazioni ubicate entro un raggio di 300 km dall’aeroporto di Dublino – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Vantaggio – Carattere selettivo – Identificazione dei beneficiari dell’aiuto – Articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 – Obbligo di motivazione»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aer Lingus Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: K. Bacon, D. Scannell, D. Bailey, barristers, e A. Burnside, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grespan e T. Maxian Rusche, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, A. Joyce et J. Quaney, agenti, assistiti da E. Regan, SC, e B. Doherty, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2013/199/UE della Commissione, del 25 luglio 2012, riguardante l’aiuto di Stato SA.29064 (11/C, ex 11/NN) – Tassi di imposizione differenziati applicati dall’Irlanda al trasporto aereo (GU 2013, L 119, pag. 30)

Dispositivo

L’articolo 4 della decisione 2013/199/UE della Commissione, del 25 luglio 2012, riguardante l’aiuto di Stato SA.29064 (11/C, ex 11/NN) – Tassi di imposizione differenziati applicati dall’Irlanda al trasporto aereo, è annullato nella parte in cui ordina il recupero dell’aiuto presso i beneficiari per un importo fissato, al considerando 70 di detta decisione, in EUR 8 a passeggero.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Aer Lingus Ltd.

La Aer Lingus sopporterà la metà delle proprie spese.

L’Irlanda sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 26 del 26.1.2013.