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Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 – Total e Elf Aquitaine / Commissione

(Causa T-470/11)1

(«Concorrenza – Mercato dei metacrilati – Ammende – Responsabilità solidale delle società controllanti e della loro controllata per l’infrazione commessa da quest’ultima – Pagamento immediato ed integrale dell’ammenda da parte della controllata – Riduzione dell’importo dell’ammenda della controllata a seguito di una sentenza del Tribunale – Lettere della Commissione che intimano alle società controllanti di pagare la somma rimborsata da questa alla controllata, corredata da interessi di mora – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Interessi di mora»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Total SA (Courbevoie, Francia) ed Elf Aquitaine SA (Courbevoie) (rappresentanti: inizialmente, A. Noël-Baron e É. Morgan de Rivery, successivamente, É. Morgan de Rivery e E. Lagathu, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle lettere della Commissione BUDG/DGA/C4/BM/s746396, del 24 giugno 2011, e BUDG/DGA/C4/BM/s812886, dell’8 luglio 2011, o, in via subordinata, di riduzione degli importi richiesti o, in via ulteriormente subordinata, di annullamento degli interessi di mora richiesti alla Elf Aquitaine, di importo pari a EUR 31 312 114,58, riguardo ai quali la Total è responsabile in solido per un importo pari a EUR 19 191 296,03.

Dispositivo

Le lettere della Commissione BUDG/DGA/C4/BM/s746396, del 24 giugno 2011, e BUDG/DGA/C4/BM/s812886, dell’8 luglio 2011, sono annullate nella parte in cui la Commissione europea intima all’Elf Aquitaine SA di pagare interessi di mora per un importo pari a EUR 31 312 114,58, riguardo ai quali la Total è responsabile in solido per un importo di EUR 19 191 296,03.

Il ricorso è respinto per la restante parte.

La Commissione si farà carico dei due quinti delle spese sostenute dall’Elf Aquitaine e dei tre quinti delle proprie spese. La Total e l’Elf Aquitaine si faranno carico, rispettivamente, dei tre quinti delle proprie spese e dei due quinti delle spese sostenute dalla Commissione.

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1     GU C 319 del 29.10.2011.