Language of document : ECLI:EU:T:2015:241

Causa T‑470/11

Total SA
e

Elf Aquitaine SA

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Mercato dei metacrilati – Ammende – Responsabilità in solido di società controllanti e della loro controllata per il comportamento illecito di quest’ultima – Pagamento immediato e integrale dell’ammenda da parte della controllata – Riduzione dell’importo dell’ammenda della controllata in seguito a una sentenza del Tribunale – Lettere della Commissione che chiedono alle società controllanti il pagamento della somma rimborsata dalla stessa alla controllata, maggiorata degli interessi di mora – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Interessi di mora»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015

1.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti che modificano la situazione giuridica del ricorrente – Lettera con cui la Commissione richiede il pagamento di un’ammenda inflitta solidalmente a varie società, maggiorata degli interessi di mora, a seguito del rimborso parziale dell’ammenda ad una delle società responsabili in solido, che aveva pagato interamente l’ammenda iniziale – Irricevibilità del ricorso relativo all’importo principale dell’ammenda e ricevibilità per quanto riguarda l’obbligo di pagamento degli interessi di mora

(Art. 263 TFUE)

2.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta nell’ambito delle osservazioni sull’eccezione d’irricevibilità – Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

3.      Concorrenza – Ammende – Potere discrezionale della Commissione – Portata – Potere di stabilire le modalità di pagamento delle ammende – Imposizione di interessi di mora – Portata – Ammenda inflitta solidalmente a varie società e pagata interamente da una di esse per conto di tutte – Applicazione di interessi di mora nei confronti delle altre società responsabili in solido, a seguito delle riduzione e del rimborso parziale dell’ammenda nei confronti della società che l’aveva inizialmente pagata – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

1.      Costituiscono atti che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, ad eccezione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale. Per stabilire se un provvedimento possa essere oggetto di un ricorso di annullamento, occorre fare riferimento alla sostanza del provvedimento di cui si chiede l’annullamento, in quanto la forma in cui esso è stato adottato è, in via di principio, irrilevante.

A tale riguardo, le lettere con cui la Commissione chiede a società controllanti di pagare ammende che erano state loro inflitte solidalmente con le loro controllate per violazione delle norme in materia di concorrenza, a seguito della riduzione e del rimborso parziale di tali ammende nei confronti della controllata che le aveva inizialmente pagate, producono effetti giuridici vincolanti, in quanto stabiliscono in modo definitivo la posizione della Commissione e possono essere oggetto di esecuzione forzata.

Tuttavia, un ricorso di annullamento proposto contro simili lettere è irricevibile nella parte in cui si riferisce agli importi principali delle ammende, dato che la situazione giuridica delle società controllanti rimane invariata a tale riguardo. Peraltro, laddove siffatte lettere richiedono il pagamento di interessi di mora, esse modificano la situazione giuridica delle società controllanti, che non erano prima tenute a versare tali interessi, giacché la loro controllata aveva tempestivamente pagato l’ammenda iniziale solidalmente dovuta. Al riguardo, pertanto, simili lettere possono essere oggetto di un ricorso di annullamento.

(v. punti 73, 74, 82, 83, 95, 96, 99, 101)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 107)

3.      Il potere della Commissione d’infliggere ammende per violazione delle norme in materia di concorrenza comprende la facoltà di determinare la data di esigibilità dell’ammenda e quella relativa al decorso degli interessi di mora, di fissare il tasso di tali interessi e di stabilire le modalità di esecuzione della sua decisione esigendo, all’occorrenza, la costituzione di una garanzia bancaria a copertura dell’importo del capitale e degli interessi dell’ammenda inflitta, in quanto, in mancanza di siffatto potere, il vantaggio che le imprese potrebbero trarre dal pagamento tardivo delle ammende avrebbe l’effetto di attenuare le sanzioni inflitte dalla Commissione nell’esercizio del compito, ad essa attribuito, di vigilare sull’applicazione delle norme in materia di concorrenza.

L’applicazione di interessi di mora alle ammende è giustificata dall’intento di evitare che l’effetto utile del Trattato sia eluso mediante prassi applicate unilateralmente da imprese che tardino a pagare le ammende alle quali sono state condannate. In generale, gli interessi di mora hanno come unica funzione di porre rimedio al ritardo subito dal creditore nel pagamento di un’obbligazione pecuniaria, poiché la privazione di una somma di denaro è sempre pregiudizievole.

Alla luce della suddetta funzione, la Commissione non può legittimamente richiedere interessi di mora per un’ammenda solidalmente inflitta a varie società, quando l’ammenda era stata tempestivamente e interamente pagata da una delle società responsabili per conto di tutte, ma doveva essere parzialmente rimborsata a seguito della riduzione dell’ammenda nei confronti della società che l’aveva pagata. In simili condizioni, non sussiste un ritardo di pagamento da parte delle società responsabili.

In proposito, è sufficiente che la società che aveva pagato l’ammenda iniziale abbia espressamente dichiarato di pagare anche per conto delle altre società solidalmente responsabili, senza che sia necessario che essa compili una dichiarazione di pagamento congiunto richiesta dalla Commissione.

(v. punti 109‑113, 115, 116)